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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1964

Cassazione n. 07214/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1964 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 28 giugno 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di una betoniera.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 62 bis codice penale, poiché la corte ha negato all'imputato le attenuanti generiche con argomentazione insufficiente, valorizzando la gravità del fatto commesso senza considerare altri elementi che potrebbero giustificare la diminuzione della pena e, in particolare, l'atteggiamento collaborativo dell'imputato e la sua condotta processuale corretta.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello, che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame.

La corte ha infatti valorizzato la gravità del fatto e delle modalità della condotta e la costatazione che la pena è già stata determinata in misura prossima al minimo edittale.

Giova ricordare in questa sede che bene possono essere negate le attenuanti generiche sulla base del solo giudizio negativo circa la gravità del fatto ( V mass n 152274; ( Conf mass n 144812).* (Sez. 6, Sentenza n. 3016 del 26/01/1983 Ud. (dep. 14/04/1983 ) Rv. 158340 - 01).

Né può ritenersi che la presenza in udienza integri quel comportamento collaborativo con gli inquirenti, che può in ipotesi giustificare la concessione del beneficio invocato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1964 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 28 giugno 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di una betoniera. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 62 bis codice penale, poiché la corte ha negato all'imputato le attenuanti generiche con argomentazione insufficiente, valorizzando la gravità del fatto commesso senza considerare altri elementi che potrebbero giustificare la diminuzione della pena e, in particolare, l'atteggiamento collaborativo dell'imputato e la sua condotta processuale corretta. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello, che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame. La corte ha infatti valorizzato la gravità del fatto e delle modalità della condotta e la costatazione che la pena è già stata determinata in misura prossima al minimo edittale. Giova ricordare in questa sede che bene possono essere negate le attenuanti generiche sulla base del solo giudizio negativo circa la gravità del fatto ( V mass n 152274; ( Conf mass n 144812).* (Sez. 6, Sentenza n. 3016 del 26/01/1983 Ud. (dep. 14/04/1983 ) Rv. 158340 - 01). Né può ritenersi che la presenza in udienza integri quel comportamento collaborativo con gli inquirenti, che può in ipotesi giustificare la concessione del beneficio invocato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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