CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 11180/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.812/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, SEZ.DIST.SALERNOn. 4319/2021 depositata i l 20/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale Campania, Sez. dist.Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro (euro 409,00), per un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorre in cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. con 4motivi di ricorso (1- violazione e falsa applicazione degli art. 38 e 51 d. lgs. 546 del 1992 e degli art. 133 e 327 cod. proc. civ. –art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -; 2 – violazione e falsa applicazione degli art. 22, 37 e 8 della tariffa, art. 6, d.P.R. n. 131 del 1986 –art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-; 3 – violazione e falsa applicazione degli art. 40, 37 e 8 della tariffa, d.P.R. n. 131 del 1986 –art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-; 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ. e dell’art. 2697, cod. civ. – art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -); 3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che ha evidenziato l’inammissibilità del ricorso per mancanza di autosufficienza e, comunque, lo stesso risulta infondato nel merito, in quanto è stata applicata la tassa di registro in misura fissa sia per il decreto ingiuntivo sia per l’atto ivi enunciato; sulla preliminare eccezione di tardività del ricorso dell’Agenzia in appello, primo motivo, evidenziava la sussistenza della sospensione ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018. … [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese con il raddoppio del contributo unificato. Con l’avviso di liquidazione, oggetto del giudizio, l’Agenzia ha chiesto il pagamento dell’imposta di registro per un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace su ricorso della ricorrente, per un credito verso un cliente; il pagamento dell’imposta in misura fissa era richiesto sia per il decreto ingiuntivo sia per l’atto enunciato nello stesso (il contratto tra la ricorrente e il cliente sulla base del quale veniva emesso il decreto ingiuntivo). 2. Il primo motivo di ricorso relativo alla tardività dell’appello dell’Agenzia delle entrate risulta infondato, in quanto deve trovare applicazione, nel caso in giudizio, la sospensione dei termini di impugnazione – di nove mesi - , per le controversie suscettibili di definizione agevolata, prevista dall’art. 6, undicesimo comma, d. l. n. 119 del 23 ottobre 2018 (data di entrata in vigore: 24 ottobre 2018). Il termine di impugnazione ordinario della sentenza di primo grado scadeva il 28 febbraio 2019, tra la data di entrata in vigore del d. l. n. 119 del 2018 (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019. L’appello, pertanto, risulta tempestivo. 3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta una violazione di legge (art. 22, 37 e 8 della tariffa e dell’art. 6, d. P.R. 131 del 1986) per la tassazione oltre al decreto ingiuntivo anche di un non meglio identificato «rapporto sottostante», una attività e non un atto. Il motivo risulta generico ed in fatto. La sentenza impugnata, comunque, evidenzia l’enunciazione di un contratto«in base al quale era dovuta la prestazione pecuniaria», sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo. Si tratta di una evidente valutazione di merito delle prove non sindacabile da questa Corte di Cassazione: «Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 5- , Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023, Rv. 669412 -01). 3. Nel terzo motivo la ricorrente prospetta una violazione di legge (art. 40, 37,e 8, d.P.R. n. 131 del 1986) per l’imposta richiesta anche per l’alternatività tra IVA e imposta di Registro. Nessuna violazione sussiste in quanto sia per il decreto ingiuntivo sia per l’atto enunciato è stata applicata l’imposta di registro in misura fissa (200,00 più 200,00 euro), come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata. Inoltre, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate la contribuente non ha proposto appello incidentale e quest’aspetto era fuori dalla materia sottoposta alla Commissione regionale, con la conseguente inammissibilità in sede di ricorso in cassazione della questione non riproposta in appello. 4. Del tutto generico l’ultimo motivo di ricorso. La ricorrente prospetta una violazione di legge (art. 115 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.) in quanto non sarebbe noto l’atto enunciato nel decreto ingiuntivo. Mancherebbe la prova dell’esistenza dell’atto enunciato. La sentenza impugnata evidenzia , invece, l’enunciazione di un contratto di fornitura, sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo. Si tratta di una evidente valutazione di merito delle prove non sindacabile da questa Corte di Cassazione (Sez. 5- , Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023, Rv. 669412 –01, citata). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par