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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 08052/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - ala ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli ed alla configurabilità delle circostanze attenuanti; - al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. ed alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - In relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, la Corte di appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva rilevato come da anni il medesimo disponesse dell'abitazione fornita di energia elettrica sottratta all'ente erogatore.

Prive di specificità erano le doglianze relative alla sussistenza delle aggravanti in considerazione della manomissione del cavo dell'ente fornitore e della destinazione del medesimo a pubblico servizio. 2 - Anche in riferimento al trattamento sanzionatorio, le ragioni esposte dalla Corte erano tali da escludere i vizi di legittimità dedotti, peraltro genericamente, nel ricorso. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - ala ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli ed alla configurabilità delle circostanze attenuanti; - al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. ed alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - In relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, la Corte di appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva rilevato come da anni il medesimo disponesse dell'abitazione fornita di energia elettrica sottratta all'ente erogatore. Prive di specificità erano le doglianze relative alla sussistenza delle aggravanti in considerazione della manomissione del cavo dell'ente fornitore e della destinazione del medesimo a pubblico servizio. 2 - Anche in riferimento al trattamento sanzionatorio, le ragioni esposte dalla Corte erano tali da escludere i vizi di legittimità dedotti, peraltro genericamente, nel ricorso. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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