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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09729/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 10 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria, in data 2 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la stessa responsabile del reato di truffa ai soli effetti civili, condannandola, pertanto, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta colpevolezza, seppur ai soli effetti civili, dell'imputata, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 4 della sentenza impugnata; rilevato che nessuna rilevanza può avere quindi la circostanza, dedotta nella memoria presentata dal difensore, che la proposta di inammissibilità facesse riferimento alla reiterazione di censure già proposte in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che nessuna pronuncia può essere presa sulle domande della parte civile [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata proposta una specifica richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 10 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria, in data 2 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la stessa responsabile del reato di truffa ai soli effetti civili, condannandola, pertanto, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta colpevolezza, seppur ai soli effetti civili, dell'imputata, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 4 della sentenza impugnata; rilevato che nessuna rilevanza può avere quindi la circostanza, dedotta nella memoria presentata dal difensore, che la proposta di inammissibilità facesse riferimento alla reiterazione di censure già proposte in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che nessuna pronuncia può essere presa sulle domande della parte civile [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata proposta una specifica richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09729/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris