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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36657/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto per il delitto così come contestatogli.

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che il curatore aveva riferito che la scarna documentazione contabile consegnatagli dal prevenuto non rappresentasse affatto il reale andamento degli affari della società e ciò in pregiudizio dei diritti dei creditori non consentendo di individuare quale sorte avessero avuto alcuni incassi (ancorchè l'ipotesi di bancarotta contestata fosse punibile a mero titolo di dolo generico).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Casa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 17 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto per il delitto così come contestatogli. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che il curatore aveva riferito che la scarna documentazione contabile consegnatagli dal prevenuto non rappresentasse affatto il reale andamento degli affari della società e ciò in pregiudizio dei diritti dei creditori non consentendo di individuare quale sorte avessero avuto alcuni incassi (ancorchè l'ipotesi di bancarotta contestata fosse punibile a mero titolo di dolo generico). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Casa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio
Sentenza Cassazione n. 36657/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris