CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1 ( furto ai sensi degli artt. 624 - 625 n. 2), 3 ( tentato furto pluriaggravato, artt. 56 - 61 n. 5, 624 cod. pen.), 3bis ( violazione del foglio di via obbligatorio), 4 ( art. 707 cod. pen.). 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si affidano a due motivi, relativi entrambi al fatto sub 3. 2.1. Con il primo, denunciano violazione dell'art. 56 cod. pen. in riferimento ai concetti di idoneità degli atti e non equivocità, e ai presupposti per il riconoscimento della disciplina della desistenza volontaria. Si contesta la rilevanza penale della condotta contestata giacchè l'imputato si era limitato ad aprire la finestra del locale adibito a bar tabacchi, che è condotta non connotata da univocità, in quanto il mero tentativo di introdursi nel locale è prodromico a un ampio novero di condotte. Ciò posto, in tale situazione di incertezza processuale, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 56 co. 3 cod. pen. e riconoscere la desistenza volontaria del ricorrente. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 624 e 614 cod. pen., giacchè la Corte di appello ha erroneamente omesso di riqualificare i fatti quali tentativo di violazione di domicilio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.La sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi declinati dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di tentativo; inoltre, ha esaminato i rilievi critici svolti dalla difesa a proposito della non univocità degli atti e della riqualificazione ex art. 614 cod. pen.. Peraltro, nel gravame di merito, non risultano formulate deduzioni sulla desistenza, cosicchè detto motivo risulta precluso dinanzi al giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen. 1.1. Da tempo, questa Corte ha affermato che «ai fini del tentativo punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri e propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo — di tempo — di mezzi ecc..) fanno fondatamente ritenere che l'azione — considerata come l'insieme dei suddetti atti — abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall'imminente, progettato, delitto e che il medesimo sarà commesso, a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56/3 c.p.) o il recesso attivo (art. 56/4 c.p.)». (Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011 Rv. 251145). Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, Rv. 254106; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015 Cc. (dep. 12/10/2015 ) Rv. 264589; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Rv. 267006; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269931; Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017,Rv. 269963) 1.2. Secondo l'indirizzo maggioritario, condiviso dal Collegio, l'atto preparatorio può, quindi, integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009 Rv. 245720; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 28213 del 15/06/2010 Rv. 247680; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, Rv. 254106; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015 Rv. 264589): al di là del tradizionale discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi, rileva, ai fini della punibilità del tentativo, l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015 Rv. 262768) Si è, infatti, osservato che, in realtà, la "disputa" sulla rilevanza dei soli atti cd. esecutivi ovvero anche di quelli cd. preparatori perde di significato una volta correttamente inteso il requisito della idoneità degli atti, il quale deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito, rivelando la sua attuazione (Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011, Alfano e altri, Rv. 250421). E' in questa prospettiva che il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità attribuisce al requisito dell'univocità degli atti una connotazione non già di criterio di mera prova (in questo senso, Sez. 2, n. 3596 del 01/02/1994 - dep. 25/03/1994, P.M. in proc. Evinni, Rv. 197753), ma di "criterio di essenza": l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009 Rv. 245721; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011, Rv. 250421; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Rv. 259249); in altri termini, per affermare l'univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata desunta aliunde, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015 - dep. 29/01/2016, Zaninetta, Rv. 267563). Discende da tali coordinate che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 25016 del 08/04/2022). 1.3.Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, individuando tutti gli indici rivelatori di un'azione univocamente diretta alla consumazione del delitto, ovvero: - la precisa individuazione dell'obiettivo, raggiunto in auto; - la progettazione dettagliata dell'azione, nel cuore della notte, munendosi di attrezzi atti allo scasso e individuando il giorno di chiusura settimanale del locale commerciale, frequentato dal ricorrente che, quindi, bene a conoscenza sia dei luoghi che delle abitudini del titolare; - una notevole progressione nell'organizzazione del reato, visto che il ricorrente è stato sorpreso dal proprietario quando aveva già iniziato a penetrare nel locale attraverso la finestra del bagno. 1.2. Con riferimento al requisito della univocità, la sentenza impugnata correttamente governando i richiamati principi, è pervenuta alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, rilevando che "appare pacifica la finalità intrusiva dell'azione posta in essere da un soggetto che, in ora notturna, introduce le mani all'interno dell'apertura di una finestra aperta a vasistas...", e aggiungendo che "... all'uopo perfettamente funzionali erano proprio gli attrezzi da scasso contenuti nel borsone..."., chiaramente indicativi, secondo criteri di esperienza, della finalità predatoria della condotta non porta a compimento per l'intervento del proprietario. 2. Premessa la già rilevata preclusione processuale con riguardo al tema della desistenza, non prospettato con l'appello, osserva, in ogni caso il Collegio, che, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento, deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni(Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019,Rv. 275647 -01). Ciò che non è ravvisabile nel caso di specie, in cui l'imputato, sorpreso dal titolare dell'esercizio commerciale, del tutto occasionalmente presente in quel giorno di chiusura, si diede immediatamente alla fuga. 3. Palesemente infondato anche il terzo motivo, gíacchè la Corte di appello, con motivazione adeguata ai fatti accertati, ha rilevato che l'azione - per le peculiarità con cui si era manifestata - non poteva essere rivolta alla "mera ricerca di un appiglio notturno" o alla verifica, attraverso la porta del bagno, della effettiva chiusura del locale, tale ricostruzione venendo contrastata dal dato processuale costituito dall'avere agito portando appresso attrezzi funzionali allo scasso, e risultando smentita dai successivi eventi la giustificazione offerta dall'imputato del guasto all'autovettura. Tali considerazioni rendono del tutto ragionevole la valutazione della Corte di merito che ha escluso che la condotta dell'imputato fosse tesa alla sola violazione del domicilio. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo individuare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil