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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01908/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26408/2021 FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena a carico dei predetti in relazione al reato ascritti.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo difensori di fiducia, ricorsi per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo, con identico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 129 c.p.p. per omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili trattandosi di impugnazioni proposte contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dell'imputato, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, in relazione a motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti la responsabilità penale quanto ai reati contestati.

Poiché ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali.

Invero in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4 - , Sentenza n. 52803 del 14/09/2018 Cc. (dep. 23/11/2018) Rv. 274522 - 01.

4. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26408/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena a carico dei predetti in relazione al reato ascritti. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo difensori di fiducia, ricorsi per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo, con identico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 129 c.p.p. per omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili trattandosi di impugnazioni proposte contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dell'imputato, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, in relazione a motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti la responsabilità penale quanto ai reati contestati. Poiché ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali. Invero in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4 - , Sentenza n. 52803 del 14/09/2018 Cc. (dep. 23/11/2018) Rv. 274522 - 01. 4. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 01908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris