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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 33700/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 828/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALESSANDRO D'ANDREA R.G.N. 15967/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1974 avverso la sentenza pronunciata il 18 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33700/2025 Roma, lì, 13/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 febbraio 2025, emessa in esito al giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, cod. strada, condannandolo alla pena di un mese, quindici giorni di arresto ed euro 1.500 di ammenda.

La pena è stata quindi sostituita, ai sensi del comma 9-bis della già menzionata disposizione, con i lavori di pubblica utilità, per la durata di 102 ore (ovvero 51 giorni) senza limiti di orario, ad eccezione di quello inderogabile delle otto ore giornaliere.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione della legge penale in quanto la previsione dell’obbligo di otto ore lavorative giornaliere, assai più gravoso della sanzione contenuta nel decreto opposto, non è accompagnata da alcuna motivazione, in contrasto con gli artt. 132 cod. pen., 533 cod. proc. pen. e 111 Cost.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché la sostituzione della pena con l’obbligo di 8 ore di lavoro giornaliere necessitava di una specifica richiesta del ricorrente, nel caso di specie mancata.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché in parte aspecifico ed in parte proposto per motivi manifestamente infondati.

1.1. Quanto al primo motivo, come pure osservato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente che in sede di opposizione a decreto penale il Tribunale, su richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità per la durata di 102 ore, pari a 51 giorni.

Sostituzione avvenuta applicando il criterio di ragguaglio – dunque con un mero calcolo - di cui al comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Quanto alla durata giornaliera della prestazione, la sentenza impugnata ha affermato che non può comunque oltrepassare le otto ore, come espressamente previsto dal comma 4 del citato art. 54 (analoga previsione è contenuta nel comma 2 dell’art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sicché, la doglianza con cui si lamenta il difetto assoluto di motivazione con riguardo ad una "pena così severa come l'obbligo di 8 ore di lavoro giornaliere" (p. 4 ricorso) appare manifestamente infondata.

Il ricorrente, oltre a richiamare una pronuncia che riguarda il diverso tema della motivazione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 3, ord. n. 10395 del 25/02/2021), pone in evidenza, inoltre, l'aggravio della sanzione rispetto a quella contenuta nel decreto opposto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648 - 01) il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che produce è quello di introdurre un giudizio del tutto autonomo.

La opposizione, quindi, determina la chiusura della fase monitoria e l'apertura del giudizio in contraddittorio, in cui il giudice di merito non verifica la fondatezza del decreto penale, ma accerta ex novo i fatti contestati all'imputato (Sez. 4, n. 12358 del 19/02/2020, Floriani, Rv. 278918 - 01).

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 464, comma 4, cod. proc. pen., il giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto penale di condanna.

La doglianza appare inoltre aspecifica, non essendo in alcun modo indicate le ragioni concrete che avrebbero invece dovuto orientare verso un più favorevole trattamento sanzionatorio.

1.2. Quanto al secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impone l'obbligo di svolgere otto ore di lavoro giornaliere senza il suo consenso.

Oltre a quanto già osservato, occorre sottolineare che, per espressa previsione normativa, la sostituzione di cui al comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, può essere effettuata se non vi è opposizione da parte dell'imputato.

È stato quindi affermato, e va qui ribadito, che ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è sufficiente la mancata opposizione da parte dell'imputato, non essendo necessaria la sua espressa adesione, in alcun modo richiesta (Sez. 4, n. 24295 del 17/04/2025, Pulieri, non mass.; Sez. 1, n. 58485 del 10/10/2018, Perrone, Rv. 274882 – 01).

2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 828/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALESSANDRO D'ANDREA R.G.N. 15967/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1974 avverso la sentenza pronunciata il 18 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33700/2025 Roma, lì, 13/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2025, emessa in esito al giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, cod. strada, condannandolo alla pena di un mese, quindici giorni di arresto ed euro 1.500 di ammenda. La pena è stata quindi sostituita, ai sensi del comma 9-bis della già menzionata disposizione, con i lavori di pubblica utilità, per la durata di 102 ore (ovvero 51 giorni) senza limiti di orario, ad eccezione di quello inderogabile delle otto ore giornaliere. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione della legge penale in quanto la previsione dell’obbligo di otto ore lavorative giornaliere, assai più gravoso della sanzione contenuta nel decreto opposto, non è accompagnata da alcuna motivazione, in contrasto con gli artt. 132 cod. pen., 533 cod. proc. pen. e 111 Cost.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché la sostituzione della pena con l’obbligo di 8 ore di lavoro giornaliere necessitava di una specifica richiesta del ricorrente, nel caso di specie mancata. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché in parte aspecifico ed in parte proposto per motivi manifestamente infondati. 1.1. Quanto al primo motivo, come pure osservato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente che in sede di opposizione a decreto penale il Tribunale, su richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità per la durata di 102 ore, pari a 51 giorni. Sostituzione avvenuta applicando il criterio di ragguaglio – dunque con un mero calcolo - di cui al comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Quanto alla durata giornaliera della prestazione, la sentenza impugnata ha affermato che non può comunque oltrepassare le otto ore, come espressamente previsto dal comma 4 del citato art. 54 (analoga previsione è contenuta nel comma 2 dell’art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689). Sicché, la doglianza con cui si lamenta il difetto assoluto di motivazione con riguardo ad una "pena così severa come l'obbligo di 8 ore di lavoro giornaliere" (p. 4 ricorso) appare manifestamente infondata. Il ricorrente, oltre a richiamare una pronuncia che riguarda il diverso tema della motivazione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 3, ord. n. 10395 del 25/02/2021), pone in evidenza, inoltre, l'aggravio della sanzione rispetto a quella contenuta nel decreto opposto. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648 - 01) il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che produce è quello di introdurre un giudizio del tutto autonomo. La opposizione, quindi, determina la chiusura della fase monitoria e l'apertura del giudizio in contraddittorio, in cui il giudice di merito non verifica la fondatezza del decreto penale, ma accerta ex novo i fatti contestati all'imputato (Sez. 4, n. 12358 del 19/02/2020, Floriani, Rv. 278918 - 01). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 464, comma 4, cod. proc. pen., il giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto penale di condanna. La doglianza appare inoltre aspecifica, non essendo in alcun modo indicate le ragioni concrete che avrebbero invece dovuto orientare verso un più favorevole trattamento sanzionatorio. 1.2. Quanto al secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impone l'obbligo di svolgere otto ore di lavoro giornaliere senza il suo consenso. Oltre a quanto già osservato, occorre sottolineare che, per espressa previsione normativa, la sostituzione di cui al comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, può essere effettuata se non vi è opposizione da parte dell'imputato. È stato quindi affermato, e va qui ribadito, che ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è sufficiente la mancata opposizione da parte dell'imputato, non essendo necessaria la sua espressa adesione, in alcun modo richiesta (Sez. 4, n. 24295 del 17/04/2025, Pulieri, non mass.; Sez. 1, n. 58485 del 10/10/2018, Perrone, Rv. 274882 – 01). 2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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