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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 dicembre 1990

Cassazione n. 47214/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/12/1990 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Trento, in data 15 giugno 2021, gli ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena richiesta dalle parti in relazione a reato p. e p. dall'art. 186 comma 7, Codice della Strada, commesso in Pinzolo il 28 giugno 2020.

L'unico oggetto di doglianza, con il quale si denuncia violazione di legge, é costituito dalla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudicante ha applicato per il reato in esame determinandola in misura doppia rispetto a quella minima prevista giustificando tale statuizione con l'appartenenza del veicolo a terzi; lamenta l'esponente che per la violazione a lui contestata ex art. 186, comma 7 Cod.

Strada, non é previsto il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (prevista invece per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera C, Cod.

Strada).

2. Il ricorso é fondato.

Invero, il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non é previsto per l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ma per l'ipotesi (nella specie non ricorrente) di cui all'art. 186, comma 2, lettera C); mentre si applica la sospensione della patente di guida in misura compresa fra sei mesi e due anni.

Il rinvio all'art. 186, comma 2, lettera C, cod. strada, contenuto nel comma 7, riguarda esclusivamente le pene (dunque non le sanzioni amministrative accessorie) nonché le modalità e le procedure ivi previste per la confisca del veicolo, ma non anche la sospensione della patente di guida.

Neppure é contestata, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 186-bis cod. strada, non risultando il Duka appartenere ad alcuna delle categorie ivi indicate, con la conseguenza che non potrebbe neppure trovare applicazione il raddoppio della sospensione della patente (previsto nel caso del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici) di cui al comma 6 del citato art. 186-bis.

A fronte di ciò, il giudicante ha ugualmente e indebitamente applicato il raddoppio della sospensione della patente, in relazione all'appartenenza dell'automezzo a terzi, ossia fuori dei casi in cui tale raddoppio é previsto.

3. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio nell'applicazione della ridetta sanzione amministrativa accessoria, con conseguente annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente a tale statuizione, la cui determinazione in termini di durata, estranea al patteggiamento e fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, deve basarsi sull'esclusione del raddoppio applicato dal giudice nel caso di specie.

La misura della sospensione della patente, che nella motivazione della sentenza impugnata viene calcolata partendo dal limite minimo edittale, può essere pertanto rideterminata in questa sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod. proc. pen., riducendone la durata della metà, ossia da un anno a sei mesi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che ridetermina in mesi sei.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/12/1990 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Trento, in data 15 giugno 2021, gli ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena richiesta dalle parti in relazione a reato p. e p. dall'art. 186 comma 7, Codice della Strada, commesso in Pinzolo il 28 giugno 2020. L'unico oggetto di doglianza, con il quale si denuncia violazione di legge, é costituito dalla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudicante ha applicato per il reato in esame determinandola in misura doppia rispetto a quella minima prevista giustificando tale statuizione con l'appartenenza del veicolo a terzi; lamenta l'esponente che per la violazione a lui contestata ex art. 186, comma 7 Cod. Strada, non é previsto il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (prevista invece per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera C, Cod. Strada). 2. Il ricorso é fondato. Invero, il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non é previsto per l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ma per l'ipotesi (nella specie non ricorrente) di cui all'art. 186, comma 2, lettera C); mentre si applica la sospensione della patente di guida in misura compresa fra sei mesi e due anni. Il rinvio all'art. 186, comma 2, lettera C, cod. strada, contenuto nel comma 7, riguarda esclusivamente le pene (dunque non le sanzioni amministrative accessorie) nonché le modalità e le procedure ivi previste per la confisca del veicolo, ma non anche la sospensione della patente di guida. Neppure é contestata, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 186-bis cod. strada, non risultando il Duka appartenere ad alcuna delle categorie ivi indicate, con la conseguenza che non potrebbe neppure trovare applicazione il raddoppio della sospensione della patente (previsto nel caso del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici) di cui al comma 6 del citato art. 186-bis. A fronte di ciò, il giudicante ha ugualmente e indebitamente applicato il raddoppio della sospensione della patente, in relazione all'appartenenza dell'automezzo a terzi, ossia fuori dei casi in cui tale raddoppio é previsto. 3. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio nell'applicazione della ridetta sanzione amministrativa accessoria, con conseguente annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente a tale statuizione, la cui determinazione in termini di durata, estranea al patteggiamento e fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, deve basarsi sull'esclusione del raddoppio applicato dal giudice nel caso di specie. La misura della sospensione della patente, che nella motivazione della sentenza impugnata viene calcolata partendo dal limite minimo edittale, può essere pertanto rideterminata in questa sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod. proc. pen., riducendone la durata della metà, ossia da un anno a sei mesi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che ridetermina in mesi sei. Così deciso in Roma,
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