CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIrdato —avviso alle parti; _ - 3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso non è stato firmato da un avvocato cassazionista: il che ne determina l'inammissibilità (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01); considerato che il ricorso è inammissibile anche perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme che disciplinano la valutazione del materiale probatorio ed ha asserito che sarebbe stata sminuita dal giudice del merito la circostanza secondo cui egli si era allontanato arbitrariamente dal domicilio coatto per recarsi presso il nosocomio in regime di pronto soccorso, è del tutto generico, oltre che inconferente, apparendo censurare l'affermazione della responsabilità per un reato diverso da quelli ascritti, ossia i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso