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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03246/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 189 Ciliberti NRG 27531/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che il primo motivo (quanto al requisito della presenza di più persone di cui all'art. 341-bis cod. pen.) prospetta censure manifestamente infondate e propone precluse riletture di materiale probatorio, su profili comunque adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-7, ove sono descritte le circostanze di luogo e le modalità della condotta che costituivano la prova logica della mera possibilità di percezione dell'offesa da parte di più persone; quanto alla genericità del capo di imputazione sugli elementi strutturali e sostanziali del fatto, tra tante, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep.2024, Rv. 286023); che il secondo motivo (mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla offensività della condotta) declina censure manifestamente infondate (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546, quanto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice) e su profili congruamente e correttamente valutati dalla Corte di appello (pagg. 10-11); il terzo motivo avanza critiche sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pagg. 11-13); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav re della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 189 Ciliberti NRG 27531/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che il primo motivo (quanto al requisito della presenza di più persone di cui all'art. 341-bis cod. pen.) prospetta censure manifestamente infondate e propone precluse riletture di materiale probatorio, su profili comunque adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-7, ove sono descritte le circostanze di luogo e le modalità della condotta che costituivano la prova logica della mera possibilità di percezione dell'offesa da parte di più persone; quanto alla genericità del capo di imputazione sugli elementi strutturali e sostanziali del fatto, tra tante, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep.2024, Rv. 286023); che il secondo motivo (mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla offensività della condotta) declina censure manifestamente infondate (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546, quanto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice) e su profili congruamente e correttamente valutati dalla Corte di appello (pagg. 10-11); il terzo motivo avanza critiche sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pagg. 11-13); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav re della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 03246/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris