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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 12125/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cessazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. b), cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché erroneamente è stato respinto il motivo di appello con il quale si chiedeva dichiararsi la nullil:à della sentenza di primo grado per violazione della disciplina inerente alla dichiarazione di assenza dell'imputato.

Quest' ultimo, infatti, era assistito da un difensore d'ufficio presso cui Iarmouni, di fatto, era come se avesse eletto domicilio.

C:iò dunque avrebbe richiesto, a norma dell'art. 420 quater cod. proc. pen., un tentativo di notifica a mani proprie del decreto che dispone il giudizio, sì da consentire all'odierno indagato di avere una effettiva conoscenza del procedimento.

Quest'ultimo è peraltro iniziato successivamente rispetto al momento dell'elezione di domicilio, poiché il verbale di identificazione è del 30 ottobre 2017 mentre l'iscrizione del procedimento è del 2 novembre 2017.

Infatti il presupposto dell'effettiva conoscenza del procedimento non può che essere quello di una formale contestazione dell'accusa, che non può mai esservi quando l'elezione o dichiarazione di domicilio sia avvenuta nell'immediatezza del fatto.

Dunque la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare se l'imputato abbia o meno preso contezza delle accuse, sulla base di elementi come, ad esempio, l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato.

Erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che con il proprio rifiuto di eleggere un domicilio l'imputato abbia inteso sottrarsi alla conoscenza degli atti del procedimento.

Neppure la conoscenza della lingua italiana, essendo l'imputato cittadino italiano, e l'indicazione fornita dalla polizia giudiziaria, che ha avvertito l'imputato che la contestazione atteneva ad una fattispecie di reato, permettono di raggiungere un sufficiente grado di certezza circa la conoscenza del procedimento in capo all'imputato, trattandosi di argomenti meramente congetturali.

Di fatto non si è mai instaurato un effettivo rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e Jarmouni.

La lettera raccomandata inviata dal difensore d'ufficio in data 9 novembre 2018, al fine di informare il proprio assistito dell'avvenuta emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc, pen., è stata restituita con la dicitura "trasferito" e con l'attestazione, da parte del postino, che nel palazzo non abitava più nessuno.

Il verbale di identificazione utilizzato dalla polizia giudiziaria prevedeva esclusivamente l'opzione del rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio senza alcuna possibilità di indicare un'eventuale impossibilità.

Dunque non può ritenersi che il rifiuto da parte dell'imputato ,di eleggere un domicilio derivasse da una volontà di sottrarsi al procedimento penale, che non era neanche sorto.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

2. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, di anni 5, onde il reato di cui all'art. 186 cod strada, risalente al 30-10-2017, è estinto per prescrizione, essendo senz'altro ammissibile il ricorso, poiché le doglianze sono specifiche e non manifestamente infondate, come si desume dalla sintesi di cui al paragrafo precedente.

Non può, d'altronde, essere computata la sospensione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 d.

I. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, in quanto l'atto d'appello è stato depositato in data antecedente al 9 marzo 2020 (il 9-12-2019) e pertanto tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, arco di tempo cui si riferisce la predetta normativa, non era pendente alcun termine processuale, onde la relativa sospensione del processo e, conseguentemente, del termine prescrizionale del reato, non si applica (Sez.

U, 26/11/2020, Sanna).

3. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso.

Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione di segno positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez.

U, 21/10/1992, Marino; Sez.

U, n.39054 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01; Cass., 23/1/1997, Bornigia, I2v. 208673; Cass., 24/6/1996, Battaglia, Rv.205548).

Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cessazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. b), cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché erroneamente è stato respinto il motivo di appello con il quale si chiedeva dichiararsi la nullil:à della sentenza di primo grado per violazione della disciplina inerente alla dichiarazione di assenza dell'imputato. Quest' ultimo, infatti, era assistito da un difensore d'ufficio presso cui Iarmouni, di fatto, era come se avesse eletto domicilio. C:iò dunque avrebbe richiesto, a norma dell'art. 420 quater cod. proc. pen., un tentativo di notifica a mani proprie del decreto che dispone il giudizio, sì da consentire all'odierno indagato di avere una effettiva conoscenza del procedimento. Quest'ultimo è peraltro iniziato successivamente rispetto al momento dell'elezione di domicilio, poiché il verbale di identificazione è del 30 ottobre 2017 mentre l'iscrizione del procedimento è del 2 novembre 2017. Infatti il presupposto dell'effettiva conoscenza del procedimento non può che essere quello di una formale contestazione dell'accusa, che non può mai esservi quando l'elezione o dichiarazione di domicilio sia avvenuta nell'immediatezza del fatto. Dunque la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare se l'imputato abbia o meno preso contezza delle accuse, sulla base di elementi come, ad esempio, l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato. Erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che con il proprio rifiuto di eleggere un domicilio l'imputato abbia inteso sottrarsi alla conoscenza degli atti del procedimento. Neppure la conoscenza della lingua italiana, essendo l'imputato cittadino italiano, e l'indicazione fornita dalla polizia giudiziaria, che ha avvertito l'imputato che la contestazione atteneva ad una fattispecie di reato, permettono di raggiungere un sufficiente grado di certezza circa la conoscenza del procedimento in capo all'imputato, trattandosi di argomenti meramente congetturali. Di fatto non si è mai instaurato un effettivo rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e Jarmouni. La lettera raccomandata inviata dal difensore d'ufficio in data 9 novembre 2018, al fine di informare il proprio assistito dell'avvenuta emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc, pen., è stata restituita con la dicitura "trasferito" e con l'attestazione, da parte del postino, che nel palazzo non abitava più nessuno. Il verbale di identificazione utilizzato dalla polizia giudiziaria prevedeva esclusivamente l'opzione del rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio senza alcuna possibilità di indicare un'eventuale impossibilità. Dunque non può ritenersi che il rifiuto da parte dell'imputato ,di eleggere un domicilio derivasse da una volontà di sottrarsi al procedimento penale, che non era neanche sorto. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 2. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, di anni 5, onde il reato di cui all'art. 186 cod strada, risalente al 30-10-2017, è estinto per prescrizione, essendo senz'altro ammissibile il ricorso, poiché le doglianze sono specifiche e non manifestamente infondate, come si desume dalla sintesi di cui al paragrafo precedente. Non può, d'altronde, essere computata la sospensione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 d. I. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, in quanto l'atto d'appello è stato depositato in data antecedente al 9 marzo 2020 (il 9-12-2019) e pertanto tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, arco di tempo cui si riferisce la predetta normativa, non era pendente alcun termine processuale, onde la relativa sospensione del processo e, conseguentemente, del termine prescrizionale del reato, non si applica (Sez. U, 26/11/2020, Sanna). 3. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione di segno positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U, 21/10/1992, Marino; Sez. U, n.39054 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01; Cass., 23/1/1997, Bornigia, I2v. 208673; Cass., 24/6/1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reat