Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2019
ECLI:EU:T:2019:517
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0763_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑763/15)
«Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a disco ottico – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania – Infrazione per oggetto – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Ammende – Infrazione unica e continuata – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende»
1.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Ammissibilità della valutazione globale di un insieme di indizi
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)
(v. punti 41‑45, 144, 159, 168, 175)
2.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione come mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese che hanno partecipato all’infrazione – Ammissibilità – Efficacia probatoria di deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti a un’intesa per giovarsi dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione
(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 298/17)
(v. punti 46‑51)
3.
Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Scambio idoneo a eliminare le incertezze relative al comportamento previsto dalle imprese in questione – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 52‑59, 84, 85, 106, 116, 117, 126‑129, 136, 143, 148‑152, 165‑167, 175)
4.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Natura provvisoria – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)
(v. punti 71‑80, 208‑217)
5.
Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che si inscrivono in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 178‑181, 188‑200)
6.
Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che si inscrivono in un piano complessivo – Valutazione – Differenza di alcuni mesi tra le manifestazioni dell’intesa – Irrilevanza
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 186, 187)
7.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva – Chiarezza e precisione del dispositivo della decisione
(Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 222‑232)
8.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)
(v. punti 239‑247)
9.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
(v. punto 249)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39639 – Unità a disco ottico) e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], Inc. e la [OSCURATO:PERSONA], Inc. sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.