CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 1udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa FRANCESCACERONI, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza delTribunale di Pesaro ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 495, terzo comma, n. 2, cod. pen., previa riduzione per il riconosciuto dirittodell’imputata di accedere al rito abbreviato, facoltà non esercitata in primo grado stante la nonconoscenza del processo a suo carico.2. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la pena inflittaalla ricorrente si sarebbe estinta per decorso del tempo ai sensi dell’art. 172 cod. pen. in data24 giugno 2018 e poiché la Corte di appello, nell’affermare che la pena non si sarebbe estintapoiché il termine decorrerebbe dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, el’originaria sentenza non sarebbe più definitiva a seguito dell’intervento della remissione intermini, avrebbe omesso di considerare che la pena sarebbe stata già estinta ancor prima chel’istanza di rimessine in termini fosse proposta.2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione dellapena, poiché la Corte di appello si sarebbe conformata alla determinazione effettuata dal primoGiudice, affermandone la non riducibilità in quanto pari al minimo edittale, omettendo tuttaviadi valutare la possibilità di correggere la proporzionalità della pena irrogata mediantel’applicazione delle circostanze attenuanti generiche o di ulteriori benefici di legge.2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delvincolo della continuazione tra il reato contestato all’imputata e quelli commessi nel medesimoperiodo, giudicati con le altre sentenze indicate, poiché la Corte non avrebbe ravvisato indiciesteriori circa la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ma avrebbe ritenuto che lecondanne rappresenterebbero una generica inclinazione delinquenziale. Tali motivazioni non sisoffermerebbero in alcun modo sulla fondatezza o meno dell’istanza.2.4. Il quarto motivo censura vizio di motivazione in relazione alle conclusioni della ProcuraGenerale, che chiedevano emettersi declaratoria di non doversi procedere per prescrizione delreato, poiché la Corte avrebbe omesso di valutare tali conclusioni e motivare sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Il primo motivo è manifestamente infondato.Ai sensi dell’art. 172, comma 4, cod. pen., il termine previsto per l’estinzione delle penedecorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. Tale non può essere,evidentemente, quella inflitta dalla sentenza del Tribunale di Pesaro, appellata dall’imputataper effetto dell’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare, presentatadal suo difensore e procuratore speciale. La restituzione nel termine per impugnare “riapre” itermini per l’impugnazione che, una volta ritualmente formalizzata, come avvenuto nel caso dispecie, travolge il precedente giudicato. Di recente, condivisibile giurisprudenza di legittimità siè infatti pronunciata nel senso che, in tema di prescrizione della pena, qualora l'imputato siastato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna, il termine per l'estinzionedella sanzione inflitta inizia a decorrere solo dopo l'esaurimento dei successivi giudizi diimpugnazione, perché solo all'esito di questi la decisione diviene irrevocabile, ed è a tale datache fa riferimento l'art. 172 cod. pen. per individuare il momento iniziale del periodo di temponecessario per determinare l'effetto estintivo (Sez.5, n. 29331 del 26/06/2025, D., Rv.288506).2.Il secondo motivo è geneticamente inammissibile e, in ogni caso, generico e manifestamenteinfondato.Per un verso, con l’atto di gravame non è stata formulata richiesta di riconoscimento delleche, il motivo di ricorso che ne censura, sotto il profilo motivazionale, il mancatoriconoscimento si rivela ab origine inammissibile, perché non dedotto con i motivi di appello, aisensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Per altro verso, la doglianza è a-specifica etotalmente infondata, perché non si confronta con gli enunciati della decisione impugnata, cheha congruamente affrontato il tema del trattamento sanzionatorio (pag.7), vuoi in relazionealla inaccoglibilità della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche «stantelo stile di vita delinquenziale dell’imputata, come risultante dai numerosissimi precedenti delcasellario giudiziario, il cui modus operandi era quello di crearsi “alias” sempre diversi pereludere la legge»; vuoi a riguardo della dosimetria della pena, contenuta nei minimi assoluti dilegge.3. Anche il terzo motivo non sfugge ad una critica di intima genericità.Premesso che l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso rappresentagiudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudice dell’esecuzione (sez. 1, n. 312936 del 03/12/2018, D’Andrea, Rv. 275222; sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo,Rv. 254006), mette conto rammentare che, sul tema dell’applicazione della disciplina del reatocontinuato nella fase esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), le Sezioni Unite di questa Corte sonointervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo ilquale il riconoscimento della continuazione in executivis - non diversamente che nel processodi cognizione, sede che ne occupa e nella quale possono essere traslate le medesime riflessioni- deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie,i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di situazionioccasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, oancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una sceltadelinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (sez. U n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074).D’altro canto, l'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", inconformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull’interessato,quando questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione oprospettato la questione in sede di giudizio di cognizione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochil'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici econcreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazionedi un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispiratealla sistematica e contingente consumazione degli illeciti; e ancora, Sez. 7, ord. n. 5305 del16/12/2008, D’Amato, Rv. 242476; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356;Sez.3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451); e, nel caso in esame, tale onerenon è stato assolto, dal momento che la ragione di ricorso si riduce a nota di generico dissensodalle argomentazioni della sentenza impugnata, che si è appropriatamente edinsindacabilmente espressa sull’istanza difensiva (pag.8), pervenendo ad un apprezzamento diinsussistenza del necessario requisito della programmazione unitaria dei reati, ricondotti, dicontro, a semplice manifestazione di radicata indole al crimine.4.Il quarto motivo, che parrebbe vagamente invocare una declaratoria di estinzione del reatoper prescrizione, è manifestamente infondato.L’imputata è stata restituita nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primogrado a mente del testo dell’art. 175 comma 2 cod. proc. pen. vigente all’epoca della 4definizione del procedimento penale, ovvero alla data del 24 giugno 2008, quando la relativasentenza è divenuta formalmente irrevocabile (Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014, Burba,Rv.259992); pertanto, si applica il disposto del comma 8 della disposizione medesima, cheprevedeva che, in caso di concessione della restituzione nel termine ai sensi del comma 2 “nonsi tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione dellasentenza contumaciale […] e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanzache concede la restituzione”.La Corte territoriale ha correttamente trattato il relativo aspetto, ed ha osservato che tra ladata della notificazione della sentenza contumaciale, il 22 maggio 2008 e la notificazione allaparte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che ha concesso la rimessione in termini, ovvero il19 aprile 2024, la decorrenza del termine di prescrizione è rimasta congelata e, diconseguenza, alla data della sentenza di secondo grado e, in ogni caso – aggiunge il collegio -alla data odierna, il termine di prescrizione del reato non risulta spirato.5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso,conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, nonpotendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dellasomma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, 25/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]