CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 9 gennaio 2019 del Tribunale di Marsala che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di lesione personale aggravata, perché determinante un indebolimento permanente di un organo e perché commessa con un coltello, e della contravvenzione prevista dall'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre che al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della parte civile, alla quale era stata assegnata una • provvisionale, al cui pagamento era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. 2.1.1. Nello specifico, quanto al delitto di lesione personale, sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere attendibile la persona offesa, in quanto si sarebbe basata su una sola circostanza, ossia l'insussistenza del coltello che si assumeva essere stato brandito dalla persona offesa, e non sul complesso delle emergenze istruttorie e comunque il giudizio sull'attendibilità doveva fondarsi sulla logicità del racconto della vittima e sulla esistenza di eventuali riscontri. Nel caso di specie, con l'atto di appello, erano state evidenziate molteplici discrasie nel racconto del Vasile, che risultava contraddetto da altri testi; in particolare, i testi Filippo e [OSCURATO:PERSONA] avevano asserito che il Vasile aveva inizialmente aggredito fisicamente l'odierno ricorrente, mentre la persona offesa aveva negato tale circostanza. 2.1.2. Relativamente alla contravvenzione, l'odierno ricorrente era solito tenere con sé il coltello per utilizzarlo per raccogliere le verdure, cosicché il porto dello stesso non era ingiustificato 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al delitto di lesione personale, la violazione dell'art. 52 cod. pen. affermando che nel caso di specie ricorrevano tutti i presupposti della scriminante della legittima difesa, in quanto il pericolo di subire una lesione alla propria incolumità personale aveva cagionato la sua reazione che era proporzionata all'offesa ricevuta. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 55 cod. pen. sostenendo che laddove si ritenesse la sua reazione eccessiva rispetto all'offesa del Vasile, tale eccesso potrebbe al massimo essere imputato a colpa, con conseguente riqualificazione del reato come lesione personale colposa, ma ancor prima dovrebbe ritenersi scusabile l'errore in cui egli era incorso, con conseguente applicazione della scriminante della legittima difesa putativa ai sensi dell'art. 59 cod. pen.. Egli aveva subito un'aggressione da parte del Vasile e il timore di subire un danno alla propria persona lo aveva indotto ad agire, sia pure in modo eccessivo. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione al delitto di lesione personale, la violazione dell'art. 62, n. 2, cod. pen.. La Corte di appello ha negato l'applicazione dell'attenuante della provocazione, affermando che sebbene il Vasile avesse innescato un diverbio con lo Sciacca cercando lo scontro fisico, tale condotta non valeva a giustificare la reazione dell'imputato che era stata così violenta da risultare sproporzionata e non adeguata all'offesa ricevuta. Il ricorrente afferma di non condividere tale conclusione, osservando che ai fini dell'attenuante della provocazione è necessario che ricorra in capo all'agente lo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e che vi sia un rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione, indipendentemente da un rapporto di proporzionalità tra queste, cosicché nel caso di specie dovevano ritenersi sussistenti tutti i presupposti dell'invocata attenuante. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della mancanza o manifesta illogicità del trattamento sanzionatorio. Con l'atto di appello si era segnalata la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado in relazione a tale punto. La Corte di appello aveva affermato che la pena era congrua, senza fornire risposta al motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Peraltro, laddove si sostiene che il porto del coltello è giustificato perché lo Sciacca era solito utilizzarlo per tagliare le verdure, il motivo è comunque manifestamente infondato. In tema di lesioni personali volontarie, il porto di ogni altro oggetto non destinato per sua natura ad offendere cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione e viene utilizzato in guisa di arma impropria (Sez. 5, Sentenza n. 30572 del 18/07/2011, Saetta, Rv. 250590). 2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente collegati, sono inammissibili. La denunciata violazione di legge risulta insussistente, atteso che affinché ricorra la scriminante della legittima difesa è necessario che ricorra una proporzione tra offesa e difesa, che nel caso di specie è stata esclusa dai giudici del merito che sul punto hanno fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o illogicità. In particolare, essi, pur ammettendo che il Vasile aveva aggredito anche fisicamente lo Sciacca, hanno affermato che quest'ultimo, per le circostanze del caso concreto, non aveva un fondato motivo di temere per la propria incolumità personale, cosicché la sua reazione appariva, per la notevole sproporzione tra offesa e difesa, non necessaria e persino del tutto priva di giustificazione, con conseguente insussistenza del nesso causale tra la condotta del Vasile e quella dello Sciacca. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel «dissenso» sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente! la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). Quanto, poi, all'attenuante della provocazione, questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che, al fine della sua sussistenza, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M. C., Rv. 271799; Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008, dep. 2009, Sanchez, Rv. 242622; Sez. 5, n. 24693 del 02/03/2004, Vannozzi, Rv. 228861). Nel caso di specie, la Corte di appello segnala, appunto, che vi è una evidente sproporzione tra l'offesa e la reazione dello Sciacca, cosicché il motivo è manifestamente infondato. 3. Inammissibile è anche il quinto motivo. La Corte di appello, nel rispondere al motivo di appello sul trattamento sanzionatorio, ha nuovamente motivato indicando le ragioni per le quali ha ritenuto congrua la pena inflitta all'odierno ricorrente. In tal modo ha dato completa risposta al motivo di appello. Peraltro, l'interesse ad impugnare, previsto in via generale dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., non può risolversi in una pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile al proponente (Sez. 7, Ordinanza n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538). Avendo la Corte di appello autonomamente indicato le ragioni per le quali la pena era congrua, essa ha fornito sul punto una motivazione esaustiva che si sostituisce a quella del Tribunale, non potendo ravvisarsi un interesse dell'appellante all'affermazione della contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado. Né, a maggior ragione, tale interesse può ritenersi sussistente in questa sede, non avendo lo Sciacca neppure sostenuto nel motivo di ricorso che la pena sia stata quantificata erroneamente o sia eccessiva o che i criteri adottati per la sua determinazione non siano stati indicati. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del