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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 38799/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 04SY6F7 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 038AORE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE, con sentenza in data 11/05/2022, pronunciata nel ricorso n. 26231/2021, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste e ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il giorno successivo alla pubblicazione mediante lettura del dispositivo il Presidente ha rilevato che nel dispositivo non risultava indicato in nominativo del ricorrente cui si riferiva la dichiarazione di inammissibilità, peraltro ripetuta due volte.

3. Per tali ragioni veniva presentata istanza di correzione materiale ed il Presidente [OSCURATO:PERSONA] disponeva procedersi alla "fascicolazione urgente per la correzione dell'errore materiale".4.

Per le ragioni illustrate, preso atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, la sentenza deve essere corretta come richiesto nell'istanza.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza pronunciata da questa Seconda Sezione Penale all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel proc. pen.

RG 26231/2021, nel senso che, ove è scritto "Dichiara inammissibile il ricorso" vada inserita l'espressione "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]", e nel senso che vada cancellato il successivo periodo dalle parole "dichiara inammissibile" alla parola "ammende".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Roma, 12/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] edo Mantovano fiu - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 04SY6F7 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 038AORE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE, con sentenza in data 11/05/2022, pronunciata nel ricorso n. 26231/2021, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste e ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il giorno successivo alla pubblicazione mediante lettura del dispositivo il Presidente ha rilevato che nel dispositivo non risultava indicato in nominativo del ricorrente cui si riferiva la dichiarazione di inammissibilità, peraltro ripetuta due volte. 3. Per tali ragioni veniva presentata istanza di correzione materiale ed il Presidente [OSCURATO:PERSONA] disponeva procedersi alla "fascicolazione urgente per la correzione dell'errore materiale".4. Per le ragioni illustrate, preso atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, la sentenza deve essere corretta come richiesto nell'istanza. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza pronunciata da questa Seconda Sezione Penale all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel proc. pen. RG 26231/2021, nel senso che, ove è scritto "Dichiara inammissibile il ricorso" vada inserita l'espressione "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]", e nel senso che vada cancellato il successivo periodo dalle parole "dichiara inammissibile" alla parola "ammende". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Roma, 12/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] edo Mantovano fiu - [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38799/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris