Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:926
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0691
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
24 novembre 2022 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 3 – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Nozione di “produttore” – Gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica che modifica il livello di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione»
Nella causa C‑691/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 10 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 18 novembre 2021, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] SA,
Aviva assurances SA
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias, presidente di sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da G. Thouvenin, avocat;
–
per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e W. Zemamta, in qualità di agenti;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da G. Gattinara e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (
GU 1985, L 210, pag. 29
), come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (
GU 1999, L 141, pag. 20
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] SA e il suo assicuratore, la Aviva assurances SA, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] SA, gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica, concernente il risarcimento dei danni causati da una sovratensione elettrica.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Il quarto e il quinto considerando della direttiva 85/374 sono così formulati:
«[C]onsiderando che ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi[;] che per lo stesso motivo è necessario che sia impegnata la responsabilità dell’importatore che introduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possa essere identificato;
considerando che, se dello stesso danno sono responsabili più persone, la protezione del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili».
4
L’articolo 1 di tale direttiva enuncia quanto segue:
«Il produttore è respons[a]bile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
5
L’articolo 2 della direttiva dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, per “prodotto” s’intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per “prodotto” s’intende anche l’elettricità».
6
Ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva:
«1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, [marchio] o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.
3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine r[a]gionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore».
7
L’articolo 5 della direttiva 85/374 prevede quanto segue:
«Se, in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa».
8
L’articolo 9 di tale direttiva enuncia quanto segue:
«Ai sensi dell’articolo 1, per “danno” si intende:
(...)
b)
il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di [EUR 500], purché la cosa
i)
sia del tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato
e
ii)
sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato.
(...)».
9
L’articolo 11 di detta direttiva è così formulato:
«Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore».
Diritto francese
10
La direttiva 85/374 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico francese con la legge n. 98-389, del 19 maggio 1998, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (JORF del 21 maggio 1998, pag. 7744), che ha inserito nel code civil (codice civile) gli articoli da 1386-1 a 1386-18, divenuti articoli da 1245 a 1245-17 di tale codice.
11
L’articolo 1386-1 del codice civile, divenuto articolo 1245 di tale codice, così dispone:
«Il produttore è responsabile per il danno causato dai suoi prodotti difettosi, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia un rapporto contrattuale con il danneggiato».
12
L’articolo 1386-2 di detto codice, divenuto articolo 1245-1 del medesimo codice, enuncia quanto segue:
«Le disposizioni del presente capo si applicano al risarcimento del danno consistente in una lesione alla persona.
Esse si applicano altresì al risarcimento del danno, superiore a un importo determinato per decreto, consistente in una lesione di un bene diverso dal prodotto difettoso stesso».
13
L’articolo 1386-3 del codice civile, divenuto articolo 1245-2 di tale codice, prevede quanto segue:
«Per prodotto s’intende qualsiasi bene mobile, anche se forma parte di un bene immobile, compresi i prodotti del suolo, dell’allevamento, della caccia e della pesca. L’elettricità è considerata un prodotto».
14
L’articolo 1386-6, primo comma, di detto codice, divenuto articolo 1245-5, primo comma, del medesimo codice è così formulato:
«Si considera produttore, quando agisce a titolo professionale, il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima, il fabbricante di una parte componente».
15
Ai sensi dell’articolo 1386-7 del codice civile, divenuto articolo 1245-6, primo comma, di tale codice:
«Se il produttore non può essere individuato, il venditore, il locatore, ad eccezione del concedente in leasing o ad esso equiparato, nonché ogni altro fornitore a titolo professionale, è responsabile del difetto di sicurezza del prodotto alle stesse condizioni del produttore, a meno che esso non designi il proprio fornitore o il produttore entro tre mesi dalla data in cui gli è stata notificata la richiesta del danneggiato».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
16
Il 28 luglio 2010, sono stati registrati malfunzionamenti su alcuni apparecchi elettrici installati in un’agenzia della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo una perizia stragiudiziale, tali malfunzionamenti sarebbero stati causati da una sovratensione provocata da una rottura del circuito neutro del sistema di distribuzione di energia elettrica gestito dalla [OSCURATO:PERSONA].
17
[OSCURATO:PERSONA] è stata parzialmente indennizzata dal suo assicuratore, la Aviva assurances. [OSCURATO:PERSONA] e la Aviva assurances hanno citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno subito sulla base della disposizione generale in materia di responsabilità contrattuale, ossia l’allora articolo 1147 del codice civile. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che erano applicabili solo le norme del codice civile relative alla responsabilità per danno da prodotti difettosi e che l’azione di risarcimento proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Aviva assurances era prescritta.
18
Con sentenza del 6 luglio 2018, il tribunale investito di tale azione ha escluso l’applicazione di queste ultime norme respingendo nel merito le domande delle ricorrenti.
19
Con sentenza del 6 febbraio 2020, la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) ha annullato la suddetta sentenza. Essa ha ritenuto, da un lato, che l’energia elettrica prodotta dalla Électricité de France SA non fosse un prodotto finito in quanto era ad alta tensione e, quindi, inadatta al consumo, e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] procedesse alla trasformazione dell’energia elettrica per poterla distribuire al consumatore finale, di modo che essa era il fabbricante del prodotto finito destinato ad essere distribuito al consumatore e che essa aveva, pertanto, la qualità di produttore, ai sensi della normativa relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Di conseguenza, tale giudice ha dichiarato che detta normativa era applicabile e che l’azione della [OSCURATO:PERSONA] e della Aviva assurances era irricevibile per intervenuta prescrizione.
20
[OSCURATO:PERSONA] e la Aviva assurances hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio.
21
Il giudice del rinvio si chiede se il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica, che modifica il livello di intensità e di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione al consumatore finale, debba essere considerato un «produttore» di energia elettrica, ai sensi della direttiva 85/374.
22
Innanzitutto, tale giudice indica che, secondo il suo avvocato generale, il fatto di qualificare un operatore quale la [OSCURATO:PERSONA] come produttore di energia elettrica «è contrario alla realtà dei rapporti contrattuali ed economici tra i diversi operatori del settore», dato che, da un lato, il gestore di un sistema di distribuzione non può produrre energia elettrica a partire da una materia prima che non ha acquistato e, dall’altro, tale gestore non vende energia elettrica, poiché il consumatore acquista quest’ultima presso il fornitore.
23
Detto giudice rileva poi che, in un caso simile, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con sentenza del 25 febbraio 2014, ha dichiarato che il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica doveva essere qualificato come produttore, qualora modificasse l’energia elettrica in maniera significativa trasformandone il livello di tensione ai fini del suo utilizzo da parte del consumatore finale.
24
Infine, il giudice del rinvio esprime dubbi riguardo a una simile valutazione, in quanto potrebbe essere incompatibile con le direttive relative al mercato interno dell’energia elettrica, ossia la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (
GU 1997, L 27, pag. 20
), la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (
GU 2003, L 176, pag. 37
), e la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (
GU 2009, L 211, pag. 55
), che hanno imposto l’indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica, rispetto alle attività di produzione o di fornitura di energia elettrica, aperte alla concorrenza.
25
Alla luce di tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se [l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374] debbano essere interpretati nel senso che il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica può essere considerato “produttore”, qualora esso modifichi il livello di tensione dell’energia elettrica del fornitore ai fini della sua distribuzione al cliente finale».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
26
[OSCURATO:PERSONA] europea, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, evoca la possibilità che la questione sollevata sia irricevibile per il motivo che essa sarebbe irrilevante ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale, dato che il danno di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede il risarcimento è un danno causato ad apparecchi elettrici utilizzati nell’ambito dell’attività professionale di tale società, mentre la direttiva 85/374 disciplinerebbe unicamente, in forza del suo articolo 9, la responsabilità di un operatore per i suoi prodotti difettosi nei confronti di un consumatore.
27
A tale riguardo, occorre rilevare che, certamente, dall’articolo 9, lettera b), della direttiva 85/374 risulta che quest’ultima si applica al danno o alla distruzione di una cosa a condizione che tale cosa sia del tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato.
28
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, dal momento che l’armonizzazione operata dalla direttiva 85/374 non comprende il risarcimento dei danni cagionati ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, tale direttiva non impedisce ad uno Stato membro di prevedere a tal proposito un regime di responsabilità corrispondente a quello instaurato dalla direttiva stessa (sentenza del 4 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA],
C‑285/08
,
EU:C:2009:351
, punto
31
).
29
Orbene, nel caso di specie, come indicato dal giudice del rinvio in risposta a una richiesta di informazioni formulata dalla Corte, dall’articolo 1386-2 del codice civile, divenuto articolo 1245-1, di tale codice, risulta che, in sede di trasposizione della direttiva 85/374 nell’ordinamento giuridico francese, il legislatore nazionale non ha limitato l’ambito di applicazione del regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi al risarcimento dei danni causati a un bene destinato a un uso o a un consumo privati e utilizzato a tal fine.
30
Secondo costante giurisprudenza, la Corte è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su disposizioni del diritto dell’Unione, in situazioni in cui, anche se i fatti del procedimento principale non rientrano direttamente nell’ambito d’applicazione di tale diritto, le disposizioni di detto diritto sono state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime (sentenza del 7 novembre 2018, K e B,
C‑380/17
,
EU:C:2018:877
, punto
34
nonché giurisprudenza ivi citata).
31
Infatti, in simili situazioni, vi è un sicuro interesse dell’Unione europea a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme (sentenza del 7 novembre 2018, K e B,
C‑380/17
,
EU:C:2018:877
, punto
35
nonché giurisprudenza ivi citata).
32
Pertanto un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni medesime si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni suddette (sentenza del 7 novembre 2018, K e B,
C‑380/17
,
EU:C:2018:877
, punto
36
nonché giurisprudenza ivi citata).
33
Dal momento che, come rilevato al punto 29 della presente sentenza, il legislatore francese, in sede di trasposizione della direttiva 85/374 nell’ordinamento giuridico francese, ha operato la scelta di applicare il regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi istituito da tale direttiva anche ai danni subiti da beni che non sono destinati a un uso o a un consumo privato e utilizzati a tal fine, si deve concludere, alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 30 a 32 della presente sentenza, che vi è un sicuro interesse dell’Unione a che la Corte si pronunci sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, cosicché quest’ultima deve essere considerata ricevibile.
Nel merito
34
In via preliminare, nei limiti in cui il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua questione, all’articolo 2 della direttiva 85/374, occorre rilevare che tale articolo contiene la definizione del termine «prodotto» e, in tale contesto, prevede esplicitamente che l’elettricità debba essere considerata un prodotto ai sensi di tale direttiva.
35
La cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 è definita agli articoli 1 e 3 di quest’ultima. Tenuto conto del fatto che tale direttiva persegue un’armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione della cerchia dei responsabili operata in tali articoli deve essere considerata tassativa e non può essere subordinata alla fissazione di criteri supplementari che non derivano dal tenore letterale di detti articoli (sentenze del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka,
C‑402/03
,
EU:C:2006:6
, punti
32
e
33
, nonché del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑264/21
,
EU:C:2022:536
, punto
29
).
36
In tali circostanze, la questione sollevata dal giudice del rinvio deve essere intesa come diretta a chiarire se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica deve essere considerato un «produttore», ai sensi di tale disposizione, qualora esso modifichi il livello di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione al cliente finale.
37
Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 17 dicembre 2020, CLCV e a. (Impianto di manipolazione su motore diesel),
C‑693/18
,
EU:C:2020:1040
, punto
94
nonché giurisprudenza ivi citata].
38
In primo luogo, secondo il tenore letterale stesso dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374, «[i]l termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso».
39
In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale disposizione, occorre rilevare che dall’articolo 5 della direttiva 85/374, letto alla luce del quarto considerando di quest’ultima, risulta che più persone possono essere qualificate come «produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, di uno stesso prodotto e, a tale titolo, rispondere tutte in solido del danno causato da tale prodotto.
40
Per quanto riguarda i ruoli rispettivi dei vari operatori economici che intervengono nelle catene di fabbricazione e di commercializzazione di un prodotto, la Corte ha precisato che è stata operata la scelta di imputare in linea di principio al produttore l’onere della responsabilità per i danni causati dai prodotti difettosi, dato che, nella grande maggioranza dei casi, il fornitore si limita a rivendere il prodotto così come acquistato e che solo il produttore ha la possibilità di agire sulla qualità di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka,
C‑402/03
,
EU:C:2006:6
, punti
28
e
29
).
41
A tale riguardo, per quanto concerne la delimitazione tra i processi di fabbricazione e di commercializzazione di un prodotto, occorre altresì ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che si deve ritenere che un prodotto sia stato messo in circolazione, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 85/374, quando è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato in un processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2006, O’Byrne,
C‑127/04
,
EU:C:2006:93
, punto
27
).
42
In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla direttiva 85/374, il quarto considerando di quest’ultima indica che la protezione del consumatore esige che tutti i partecipanti al processo produttivo siano considerati responsabili se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi.
43
La nozione di «produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374, che è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, risponde quindi all’obiettivo di protezione del consumatore, il quale esige, da un lato, che più persone possano essere considerate produttori e, dall’altro, che il consumatore possa presentare la propria domanda contro una qualsiasi di esse, di modo che la ricerca di una sola persona responsabile, «la più appropriata», contro la quale il consumatore dovrebbe far valere i propri diritti, non è pertinente (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑264/21
,
EU:C:2022:536
, punto
35
).
44
Nel caso di specie, la questione sollevata riguarda l’ipotesi di un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica che modifica il livello di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione al cliente finale, con la precisazione che, in assenza di qualsiasi intervento di tale gestore, il consumatore non avrebbe potuto utilizzare l’energia elettrica ad alta tensione prodotta dalla Électricité de France.
45
Di conseguenza, un gestore che agisce in tal modo non si limita a consegnare un prodotto, nel caso di specie l’energia elettrica, ma partecipa al processo della sua produzione modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione, al fine di metterlo in condizione di essere offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato.
46
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, il livello di tensione di energia elettrica è una caratteristica di tale prodotto, e ciò indipendentemente dalla questione di stabilire se una sovratensione di corrente elettrica costituisca un difetto di sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi. A tale riguardo, occorre rilevare che una caratteristica di un prodotto può essere modificata senza che questo sia difettoso, prima o dopo la modifica di cui trattasi.
47
Ne consegue che un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica che modifica il livello di tensione dell’energia elettrica deve essere considerato un «produttore» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.
48
Contrariamente a quanto rilevato dal giudice del rinvio, tale interpretazione della nozione di «produttore» non è contraria alle disposizioni delle direttive di cui al punto 24 della presente sentenza, in particolare le disposizioni che hanno imposto una separazione tra i compiti di produzione e quelli di distribuzione dell’energia elettrica.
49
Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 35 di tale sentenza, la determinazione della cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 deve essere operata alla luce dei soli articoli 1 e 3 di tale direttiva, senza che sia possibile fissare criteri supplementari, non previsti in tali articoli. Quanto alle direttive menzionate al punto 24 della presente sentenza, esse perseguono obiettivi diversi.
50
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica deve essere considerato un «produttore», ai sensi di tale disposizione, qualora esso modifichi il livello di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione al cliente finale.
Sulle spese
51
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999,
deve essere interpretato nel senso che:
il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica deve essere considerato un «produttore», ai sensi di tale disposizione, qualora esso modifichi il livello di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione al cliente finale.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.