CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iale stesa su attoallegato, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, eSaman Dadman, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondodifensore, alla via G. Ferrari 35 in Roma;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 4898, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 12.7.2019, e pubblicata il 29.8.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 70/2020Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 10591/2026Data pubblicazione 21/04/20261. L’Amministrazione finanziaria notificava il 24.2.2015 allaInfrastrutture Italia [OSCURATO:SOCIETA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di exsocio e liquidatore, l’avviso di accertamento n. TK3036400128/2015contestando ai fini Ires ed Iva, sul fondamento di [OSCURATO:PERSONA] diCostatazione redatto dalla Guardia di Finanza, il reddito ritenuto percepitodalla società nell’anno 2009, pari ad Euro 83.880,00, avendo laInfrastrutture Italia [OSCURATO:SOCIETA] omesso la presentazione della dichiarazione deiredditi.2. La società, all’epoca già cancellata dal Registro delle Imprese,impugnava per mezzo dell’ex liquidatore l’avviso di accertamento innanzialla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, proponendo plurimecensure, procedimentali e di merito e, per quanto ancora d’interesse,criticava l’invalidità della notificazione dell’atto impositivo a società estintae cancellata dal registro delle imprese il 2.3.2010. La CTP rigettava ilricorso.3. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, insistendo nei suoi argomenti. La CTRconfermava la decisione di primo grado.4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottatadal giudice dell’appello, la [OSCURATO:PERSONA], in persona di VittorioValerio, nella qualità di ex liquidatore, affidandosi ad un motivo di ricorso.L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, parte ricorrente intende criticare “ilrapporto successivo all’estinzione del soggetto giuridico e la possibilità dinotificare, nel periodo quinquennale successivo alla cancellazione dalRegistro delle Imprese, atti aventi natura di liquidazione, accertamento eNumero registro generale 70/2020Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 10591/2026Data pubblicazione 21/04/2026riscossione” (ric., p. 4), non avendo natura retroattiva la norma di cuiall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014.2. Merita di essere premesso che nell’anno di interesse, il 2009, lasocietà ha pacificamente omesso la dichiarazione dei redditi, che il ricorsoper cassazione non riporta alcuna censura in merito a quanto accertatonell’atto impositivo, e di essere ricordato che l’avviso di accertamento èstato notificato a [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ex socio e liquidatoredella società.3. Tanto premesso, lo strumento di impugnazione introdotto dallaparte appare del tutto incompleto. Risulta privo di una descrittiva, di unmomento di sintesi, dell’indicazione della norma processuale violata.Neppure emerge se la parte intenda contestare alla CTR una violazione dilegge, una nullità della decisione, o il suo vizio di motivazione. Il motivopresenta anche un evidente difetto di specificità, perché non contienealcuna specifica censura avverso quanto deliberato dal giudice dell’appello.Il ricorso risulterebbe pertanto comunque inammissibile.4. Occorre tuttavia rilevare, che [OSCURATO:PERSONA] ha agito in questogiudizio nella sola qualità di ex liquidatore della società, come emerge dalricorso e pure dalla sentenza impugnata, e non anche di ex socio. Neconsegue che, pacifica la circostanza che al momento (2015) della notificadell’avviso di accertamento la società era già estinta sin dal 2010, deveessere rilevata d’ufficio la carenza di legittimazione ad agire dell’exliquidatore.Questa Corte di legittimità ha infatti già avuto occasione di chiarire chenel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, conestinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento edell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacitàprocessuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'exliquidatore sicché, non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione,la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullataNumero registro generale 70/2020Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 10591/2026Data pubblicazione 21/04/2026senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabileoriginario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado,ad una pronuncia declinatoria di rito (Cass. sez. V, 18.9.2019, n. 23365).Deve pertanto disporsi la cassazione senza rinvio della decisioneimpugnata.5. Tenuto conto delle ragioni della decisione e dello svolgimento delprocesso, le spese di lite possono essere interamente compensate tra leparti.5.1. Deve peraltro darsi atto che ricorrono le condizioni per lacondanna della ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mcassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’ex liquidatoreValerio Vittorio.Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite dei gradidi merito e del giudizio di cassazione.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, 8.1.2026.Il PresidenteLucio Napolitano