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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07303/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11461/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Sicilia, PALERMO n. 3693/2017depositata il 26/09/2017.Numero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibilel’appello proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenutonon specifico;2. ricorre per cassazione la contribuente con otto motivi di ricorso;2.

1. Con successiva memoria la contribuente ha rappresentatol’annullamento degli atti impugnati dalla CTP di Agrigento, e ha chiesto lacessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese;3. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata;4. la Procura generale della Cassazione, sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivo delricorso, assorbiti gli altri.

In udienza ha chiesto di dichiarare l’estinzione percessata materia del contendere con la compensazione delle spese;RAGIONI DELLA DECISIONE1. deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere perannullamento degli atti impugnati da parte della CTP di Agrigento (sentenzan. 1567/4/2014 e 317/1/2019, passate in giudicato); la ricorrente ha,infatti, dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dellavertenza; deve, quindi dichiararsi l’estinzione, nulla per le spese inconsiderazione della mancata costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*TARSU TIAGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTARESAngelo [OSCURATO:PERSONA].

RISCOSSIONEUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PUUgo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAlessio [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11461/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Sicilia, PALERMO n. 3693/2017depositata il 26/09/2017.Numero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibilel’appello proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenutonon specifico;2. ricorre per cassazione la contribuente con otto motivi di ricorso;2.

1. Con successiva memoria la contribuente ha rappresentatol’annullamento degli atti impugnati dalla CTP di Agrigento, e ha chiesto lacessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese;3. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata;4. la Procura generale della Cassazione, sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivo delricorso, assorbiti gli altri.

In udienza ha chiesto di dichiarare l’estinzione percessata materia del contendere con la compensazione delle spese;RAGIONI DELLA DECISIONE1. deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere perannullamento degli atti impugnati da parte della CTP di Agrigento (sentenzan. 1567/4/2014 e 317/1/2019, passate in giudicato); la ricorrente ha,infatti, dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dellavertenza; deve, quindi dichiararsi l’estinzione, nulla per le spese inconsiderazione della mancata costituzione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere;nulla per le speseCosì deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA].Q.MNumero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere;nulla per le speseCosì deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11461/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  Sicilia, PALERMO n. 3693/2017depositata il 26/09/2017.Numero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibilel’appello proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenutonon specifico;2. ricorre per cassazione la contribuente con otto motivi di ricorso;2. 1. Con successiva memoria la contribuente ha rappresentatol’annullamento degli atti impugnati dalla CTP di Agrigento, e ha chiesto lacessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese;3. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata;4. la Procura generale della Cassazione, sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivo delricorso, assorbiti gli altri. In udienza ha chiesto di dichiarare l’estinzione percessata materia del contendere con la compensazione delle spese;RAGIONI DELLA DECISIONE1. deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere perannullamento degli atti impugnati da parte della CTP di Agrigento (sentenzan. 1567/4/2014 e 317/1/2019, passate in giudicato); la ricorrente ha,infatti, dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dellavertenza; deve, quindi dichiararsi l’estinzione, nulla per le spese inconsiderazione della mancata costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*TARSU TIAGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTARESAngelo [OSCURATO:PERSONA]. RISCOSSIONEUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PUUgo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAlessio [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11461/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  Sicilia, PALERMO n. 3693/2017depositata il 26/09/2017.Numero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibilel’appello proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenutonon specifico;2. ricorre per cassazione la contribuente con otto motivi di ricorso;2. 1. Con successiva memoria la contribuente ha rappresentatol’annullamento degli atti impugnati dalla CTP di Agrigento, e ha chiesto lacessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese;3. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata;4. la Procura generale della Cassazione, sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivo delricorso, assorbiti gli altri. In udienza ha chiesto di dichiarare l’estinzione percessata materia del contendere con la compensazione delle spese;RAGIONI DELLA DECISIONE1. deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere perannullamento degli atti impugnati da parte della CTP di Agrigento (sentenzan. 1567/4/2014 e 317/1/2019, passate in giudicato); la ricorrente ha,infatti, dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dellavertenza; deve, quindi dichiararsi l’estinzione, nulla per le spese inconsiderazione della mancata costituzione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere;nulla per le speseCosì deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore                             Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA].Q.MNumero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere;nulla per le speseCosì deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore                             Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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