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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 04853/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del contestuale decreto di fissazione dell'udienza preliminare,4i decreto che dispone il giudizio, nonché decreto di citazione in appello, è manifestamente infondato, atteso che l'imputata risulta presente sia nel giudizio di primo grado, che in quello di appello e che in entrambi i giudizi nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che eventuali difetti di notificazioni, citazioni o avvisi risultano sanati ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del contestuale decreto di fissazione dell'udienza preliminare,4i decreto che dispone il giudizio, nonché decreto di citazione in appello, è manifestamente infondato, atteso che l'imputata risulta presente sia nel giudizio di primo grado, che in quello di appello e che in entrambi i giudizi nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che eventuali difetti di notificazioni, citazioni o avvisi risultano sanati ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 04853/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris