CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 24840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2661/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] — intimata— avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1220/2014 depositata il 27/11/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 1220/2014 della Corte di appello dell'Aquila. Quest'ultima, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale di Chieti, ha accolto solo alcune delle domande da lei proposte contro [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultima a demolire una pensilina (indicata a pag. 12, punto A.3, della relazione di C.T.U. depositata in primo grado il 22/09/2005) nonché a demolire —o arretrare fino a cinque metri dal confine— una rampa di scale (pag. 12, punto A.2) e una copertura in legno e guaina (pag. 13, punto B.2), poiché integranti interventi edilizi eseguiti in violazione delle prescrizioni in materia di distanza dai confini dettate dal P.R.G. del Comune di Chieti, vigente dal 1974. La Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha invece escluso dall'ordine di demolizione, per quel che qui interessa, il piano soprelevato del fabbricato di proprietà dell'appellante, nonché l'ampliamento (consistente in ca. 4,5 m.I.: da 11 a 15,60 m.I.) della lunghezza del fabbricato. La Corte aquilana, infatti, ha concluso sia che entrambi tali interventi erano stati realizzati in data anteriore a quella di entrata in vigore del P.R.G (1974) sia che,, comunque, era maturata l'usucapione del diritto reale di servitù avente ad oggetto il mantenimento di quel fabbricato a distanze inferiori a quelle previste dal codice civile e da norme locali integrative, per essere intercorso più di un ventennio tra la data di realizzazione dei manufatti (1971) e R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 2 di 13 il primo atto capace di interrompere tale termine (lettera ricevuta in data 10 febbraio 2001). A tale conclusione la Corte aquilana è arrivata tramite la valorizzazione di prove assunte nel primo grado ma disattese dal Tribunale teatino (in specie, la relazione di C.T.U., nonché l'atto di donazione con cui la Mammarella aveva acquistato la sua proprietà). Il giudice d'appello ha altresì argomentato c:ome la nuova documentazione prodotta in secondo grado (con l'opposizione dell'attuale ricorrente) avesse fornito ulteriore conferma di tale giudizio, consentendo di ritenere superato il profilo dell'ammissibilità della produzione. Sulla scorta della medesima relazione di C.T.U., la Corte abruzzese ha anche escluso dall'ordine di demolizione l'ulteriore ampliamento del medesimo fabbricato (fino a una lunghezza di 18,35 m.I.), poiché anche tale intervento (risalente al 1978), come il precedente, risultava coperto dall'usucapione della servitù di mantenere costruzioni ad una distanza inferiore al minimo legale. Inoltre, sebbene la relazione di C.T.U. non avesse individuato l'esatto momento (oscillante tra il 1978 e il 1985) in cui l'immobile aveva subito un ulteriore prolungamento (fino alla lunghezza complessiva 19,05 m.I.) ed in cui era stata realizzata una nuova scala, la Corte aquilana ha reputato improbabile, per presunzione semplice, che tale intervento —al contempo di dimensione irrisoria ma dispendioso— potesse essere stato compiuto in un momento successivo a quello dell'intervento da ultimo sopra menzionato. Conclusione, questa, che la Corte d'Appello, disattendendo l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata, ha ritenuto ulteriormente suffragata dai certificati di residenza prodotti dall'appellante per la prima volta in sede di gravame, in virtù dei quali la Corte territoriale R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 3 di 13 è stata indotta a ritenere che anche tale ampliamento rientrasse nell'usucapione del diritto di tenere l'immobile nella attuale posizione. La Corte d'appello ha altresì sottratto dall'ordine di demolizione sia la tamponatura di una veranda (poiché, risolvendosi nella chiusura di pareti esterne in linea alla facciata dell'immobile, non costituirebbe costruzione in aggetto verso la proprietà dell'attuale ricorrente e quindi non violerebbe la disciplina delle distanze), sia la tettoia realizzata al piano terra e la canna fumaria posta al primo piano, poiché anch'esse rispettose della normativa sulle distanze, in quanto poste a più di cinque metri dal confine. Infine, dall'ordine di demolizione sono stati espunti anche i locali adibiti a legnaia e cantina, trattandosi di costruzione non fronteggiante altra costruzione e realizzata (dopo il 1992) in aderenza al confine dell'attuale ricorrente, così da risultare consentita in ragione del principio di prevenzione (art. 7.4 N.T.A.). La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado anche sotto il profilo del risarcimento dei danni (rigettando tutte le originarie domande in tal senso proposte [OSCURATO:PERSONA], attrice- appellata, attuale ricorrente), statuendo come la limitata portata delle opere illecite realizzate da [OSCURATO:PERSONA] non consentisse di ritenere presuntivamente esistente il danno per ridotta fruibilità e per ridotto valore della proprietà della stessa CIANCETTI, ulteriormente osservando che detto danno non era stato dimostrato dalla parte. Inesistente, inoltre, è stato ritenuto anche il danno per lesione della residua potenzialità edificatoria del terreno di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione sia dell'assenza di alcuna prova della volontà di quest'ultima di porre in essere ampliamenti impediti dalla presenza di costruzioni sul fondo della controparte; sia della R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 4 di 13 mancanza di alcuna incidenza impeditiva o riduttiva delle opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle distanze legali. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 3. All'esito dell'adunanza di consiglio del 16 dicembre 2020 -in prossimità della quale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria- questa Corte, con ordinanza interloc:utoria depositata in data 30 giugno 2021, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione sia del testo delle N.T.A. allegate al PRG del Comune di Chieti vigenti nell'anno 1992, e negli anni successivi fino all'attualità, sia di copia dei fascicoli di ufficio del primo e del secondo grado del giudizio, osservando che, ai fini della pronuncia sul secondo motivo di ricorso —e, in particolare, sulla doglianza mossa a pag. 17 del ricorso avverso la statuizione relativa «ai locali adibiti a legnaia e cantina realizzati (su terreno acquistato nel 1992) nella parte marginale, verso la ferrovia, della proprietà dell'appellante» (paq. 8, ultimo cpv, della sentenza)- era necessario acquisire il testo delle N.T.A., complete della precisazione delle date delle eventuali modificazioni. 4. In prossimità dell'adunanza del 31 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ulteriore memoria di sintesi della vicenda e dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in quattro motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per non avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili le prove documentali (certificati di residenza storici) prodotte per la prima volta in quel R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 5 di 13 grado da [OSCURATO:PERSONA] e di cui il medesimo ricorso contesta altresì la valenza probatoria. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 1158 c.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia ritenuto accertato il fatto che le opere di sopraelevazione e di ampliamento del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] furono eseguite in epoca anteriore al 1981, e per questo oggetto di usucapione da parte della odierna resistente. In particolare, il ricorso: contesta la valorizzazione fatta dalla Corte territoriale del titolo di acquisto di [OSCURATO:PERSONA], rimarcando la inidoneità dell'atto a conferire certezza in ordine alla sopraelevazione del manufatto dell'intimata, evidenziando l'assenza di documentazione attestante la titolarità della suddetta sopraelevazione in epoca anteriore al 1981 e rilevando, ulteriormente, che le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale non trovano riscontro neppure nella C.T.U. svolta in primo grado; critica, parimenti, le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla collocazione temporale dell'ampliamento del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] fino a m.l. 18,35, evidenziando come su tale punto neppure la C.T.U. fosse giunta a conclusioni univoche; si duole dal fatto che la Corte d'Appello di L'Aquila abbia ritenuto attratto dall'usucapione anche l'ampliamento del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] fino a m.l. 19,05, sulla scorta di una presunzione semplice; R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 6 di 13 deduce l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che la tamponatura della veranda costituisse nuova costruzione; lamenta che la Corte d'Appello, nell'affermare la legittimità delle opere di realizzazione della tettoia e della canna fumaria, abbia omesso di valutare la "conseguente minore fruibilità e godibilità della proprietà della odierna ricorrente" e la conseguente perdita di edificabilità; lamenta la violazione dell'art 873 c.c per avere la Corte d'appello espunto dall'ordine di demolizione i locali adibiti a legnaia e caldaia, sostenendo che le N.T.A. del P.R.G. del Comune di Chieti non consentirebbero tale costruzione. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 244 c.p.c. per avere la Corte d'appello "arbitrariamente escluso la valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali" rese in primo grado da due testi. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 872 c.c. per avere la Corte d'appello escluso l'esistenza di qualsiasi danno dell'odierna ricorrente a causa della "limitatissima entità delle opere" delle quali la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità. Deduce il ricorso che tale valutazione risulterebbe in contrasto con l'orientamento di questa Corte, alla cui stregua, una volta accertata la violazione delle distanze, il danno risarcibile dovrebbe ritenersi in re ipsa. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nella motivazione della propria decisione, infatti, la Corte territoriale ha osservato, in relazione alla documentazione in R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 7 di 13 questione, che essa "(...) non fa altro che fornire ulteriore e definitiva conferma (sicché a poco varrebbe escluderne la ammissibilità come vorrebbe la difesa dell'appellata) di quanto già era possibile accertare sulla base degli elementi istruttori già acquisiti in primo grado (...)". Emerge quindi in modo netto dalla motivazione che la Corte territoriale ha ritenuto che la documentazione in contestazione risultasse ininfluente ai fini della valutazione dei fatti di causa, in quanto gli stessi apparivano già univocamente delineati dal materiale istruttorio che era stato acquisito in primo grado. Non può, quindi, ravvisarsi una violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. proprio perché la Corte, ben lungi dal ritenere i documenti contestati come indispensabili ai fini del della decisione e ben lungi dall'affermarne l'ammissibilità, ha invece valutato come sostanzialmente ininfluente l'apporto probatorio che da essi poteva essere desunto, concludendo, in modo pienamente logico, nel senso della irrilevanza della stessa questione di amrnissibilità della produzione documentale e procedendo a formare il proprio convincimento sulla base di quegli elementi probatori sulla ritualità della cui acquisizione non erano sorte contestazioni. 3. Il secondo motivo di ricorso, pur sotto la comune etichetta del n. 3) dell'art. 360 c.p.c., deduce, invece, una pluralità anche eterogenea di profili che debbono ritenersi, in parte inammissibili, e, in residua parte, infondati. 3.1. Quanto alle deduzioni che risultano formulate -per chiarezza- dalla pagina 11 alla pagina 15 -secondo capoverso compreso- del ricorso, si deve osservare che le s;tesse, pur lamentando una violazione o falsa applicazione di legge, finiscono in realtà per appuntarsi sulla valutazione delle prove operata dalla Corte d'appello. R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 8 di 13 Le censure, quindi, si traducono in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d'Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014 Rv. 631274 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Fli.v. 569765 - 0.1). 3.2. Diversa valutazione deve compiersi per le censure formulate nel prosieguo del motivo di ricorso, dalla pagina 15 terzo capoverso in poi, in quanto la formulazione delle stesse non si appunta, quantomeno, su meri profili di valutazione delle prove. Rammentato -sempre per chiarezza- che tali censure concernono: a) l'esclusione del carattere di nuova costruzione della tamponatura della veranda; b) l'affermazione della legittimità delle opere di realizzazione della tettoia e della canna fumaria; c) la violazione dell'art 873 c.c. per avere la Corte d'appello espunto dall'ordine di demolizione i locali adibiti a legnaia e caldaia, sostenendo che le N.T.A. del P.R.G. del Comune di Chieti non consentirebbero tale costruzione; R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 9 di 13 va sin d'ora anticipato che le stesse appaiono comunque inammissibili o infondate. Quanto al profilo della tamponatura della veranda, il motivo appare infondato, essendosi la Corte territoriale esplicitamente conformata all'orientamento di questa Corte, a mente del quale in tema di distanze legali, la veranda che chiude uno spazio aperto, ma resta allineata al profilo del fabbricato, pur determinando un ampliamento del volume delle superfici chiuse, non proietta in avanti l'edificio e, quindi, non ne riduce la distanza dal confine. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9679 del 06/05/2014 - Rv. 630621 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18119 del 26/07/2013 - Rv. 627299 - 01) Inammissibili appaiono invece le censure concernenti il profilo della tettoia e della canna fumaria, in quanto in questa sua parte il ricorso non viene ad individuare alcuna violazione di legge, lamentando una generica "minore fruibilità e godibilità della proprietà della ricorrente". Si deve allora rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità,, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 - R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 10 di 13 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02). Quanto all'ultimo profilo, lo stesso deve ritenersi inammissibile in quanto privo dei caratteri autosufficienza sia per la mancata concreta indicazione della data di realizzazione dei manufatti -la quale preclude una sicura individuazione delle NTA applicabili- sia per l'eventuale applicabilità di successive modifiche più favorevoli del PRG. 4. Il terzo motivo di ricorso deve ritenersi invece inammissibile, in quanto lo stesso -come già si è visto in relazione a parte del secondo motivo- si traduce ancora una volta in un sindacato della valutazione delle prove operata dal giudice d'appello. Questa Corte, invero, ha chiarito che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o„ comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore c:he il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5„ c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 - 02). Tale è il caso in esame, ove la ricorrente non ha neppure concretamente individuato una possibile violazione delle regole di R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 11 di 13 valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, limitandosi ad una generica doglianza concernente la mancata valorizzazione di due deposizioni. 5. L'ultimo motivo deve ritenersi infondato. Questa Corte, infatti, ha effettivamente affermato che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, ma ha altresì chiarito che il pregiudizio può ritenersi presunto iuris tantum, fatta comunque salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25082 del 09/11/2020 - Rv. 659708 - 01). Nel caso in esame la Corte d'appello ha superato il meccanismo presuntivo sulla base di un accertamento in concreto, in conseguenza del quale la Corte medesima -con ampia motivazione e valutando la domanda sotto una serie molteplici di profili: riduzione di fruibilità della proprietà, riduzione di valore, perdita di potenzialità edificatoria- ha escluso la sussistenza in concreto di un danno all'odierna ricorrente, senza che il ricorso abbia mosso alcuna concreta ed ammissibile critica alle diffuse valutazioni espresse dal giudice di appello. 6. Il ricorso deve quindi essere rigettato. La mancata costituzione dell'intimata esclude la statuizione sulle spese. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei R.G. 2661/2016 - Pagina nr. 12 di 13 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 201