CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18342/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Lecce , via [OSCURATO:PERSONA], 87 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Putignano (BA), via [OSCURATO:PERSONA], 16 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n . 658 /20 20 , depositatal’11 maggio 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: rapporti bancari - cessione crediti [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata l’11 maggio 2020 , che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la ha condannata al pagamento in favore di quest’ultima della somma di euro 94.425,25 , oltre interessi; -la Corte di appello ha riferito che con l’atto di citazione in primo grado l’odierna contro ricorrente aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla restituzione di somme indebitamente annotate su un conto corrente bancarioin quanto derivanti dall’applicazione di clausole invalide relative alla determinazione degli interessi , in misura ultralegali e usuraria, alla capitalizzazione periodica degli stessi e di voci di costo non dovute; - ha dato atto che il Tribunale aveva respinto la domanda attore a ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta in ragione della intervenuta cessione del rapporto controverso alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -ha, quindi, ritenuto, in primo luogo, che il rapporto controverso non rientrasse tra quelli ceduti alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., atteso l’invocato atto di cessione aveva a oggetto solo le sofferenze «incagliate»a una certa data e non anche i rapporti che, quale quello in esame, presentavano un saldo in favore del correntista, a nulla rilevando che il conto presentasse, all’apparenza, un saldo in favore della banca a seguito di addebiti non legittimi; - quindi, ha proceduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente previa rettifica delle annotazioniritenute erronee; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ; -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., allegando di essere subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per effetto di sopravvenuta fusione per incorporazione, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno, per effetto di tale fusione, l’interesse alla decisione del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: -deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere poiché per effetto del subentro della ricorrente nei rapporti originariamente facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.conseguente alla sopravvenuta fusione per incorporazione è venutameno la rilevanza della questione controversa relativa alla contestata cessione dell’obbligazione dedotta in giudizioalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poiché la soluzione di tale questione, qualunque ne sia l’esito, conduce a ritenere che tale ultima banca sia titolare dell’obbligazione dedotta in giudizio,come dalla stessa riconosciuto; - quanto al governo delle spese, l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale conduce a porre le stesse, che si liquidano come in dispositivo, a carico della ricorrente; - infatti, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata accertato la sussistenza della legittimazione passiva della banca sul fondamento che l’atto di cessione intervenuto con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse avuto a oggetto solo i crediti della banca e non i rapporti bancari nel complesso benché la diversa statuizione del giudice di primo grado non fosse stata oggetto di specifica impugnazione con i motivi di appello, si presenta inammissibile; - infatti, il ricorrente che denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte, in quanto l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura (cfr. Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495); -la ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, per cui la censura non può essere esaminata; -del pari inammissibile è anche il secondo motivo con cui è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 58, t.u.b., per aver la Corte di appello ritenuto che tale disposizione si riferisse solo alla cessione di crediti e non alla cessione di rapporti giuridici; -si rileva, sul punto, che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]. – nei cui rapporti è subentrata l’odiernaricorrente – sul fondamento che la « cessione [tra tale banca e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.] avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] … si riferiva, come era dato evincersi dalla stessa interpretazione letterale dell’apparato negoziale, alla cessione limitate alle sole sofferenze “incagliate” ad una certa data»e che tale non poteva qualificarsi la posizione della società correntista la quale presentava – all’esito della rettifica delle poste indebitamente annotate –un saldo per lei positivo e non negativo; - ha, inoltre, aggiunto che l’ art. 58 t.u.b., invocato dalla banca, si riferiva unicamente alla cessione di crediti bancari e non alla cessione di rapporti giuridici; - il giudice di merito ha , dunque, posto a fondamento della sua decisione due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’una vertente sull’esclusione dalla cessione di rapporti diversi da quelli consistenti in «crediti incagliati»della banca cedente e l’altra sulla non riferibilità dell’art. 58 t.u.b. alle cessioni di rapporti giuridici; - ciò posto, parte ricorrente non aggredisce specificamente la prima ratio decidendi e tale circostanza rende inammissibile la censura relativa alla seconda, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza(così Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641); P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessione dell’interesse ad agire; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a