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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 1946

Cassazione n. 37766/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/01/1946 avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli ai sensi dell'art. 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di € 300,00 di ammenda e al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita; Ritenuto che con i due articolati motivi veniva dedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del fatto e della querela; che,tuttavialtutto il materiale probatorio risulta vagliato con completezza dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); sono state esaminate le dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], quelle dei suoi fratelli presenti ai fatti e quelle di uno dei Carabinieri intervenuti su loro richiesta in occasione delle condotte moleste dell'imputato e la loro attendibilità è stata apprezzata dopo un compiuto esame delle dichiarazioni dell'imputato e dei suoi familiari (testi addotti a sua difesa), affidandosi per dirimere i contrasti di versione all'applicazione di parametri di congruità logica e alle risultanze derivante dalla fonte imparziale degli investigatori; che le critiche del ricorrente attengono al merito e non possono essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità, poiché «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato"» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01); che del tutto assertivo e privo di riferimento ad argomenti e a specifiche allegazioni è il motivo che deduce l'assenza di un'effettiva istanza punitiva nella querela della persona offesa; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d- - • il 26 settembre 2024 Il C • s.Ii e estensore Il Presidente tiot` r ta o [OSCURATO:PERSONA] E POS I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/01/1946 avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli ai sensi dell'art. 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di € 300,00 di ammenda e al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita; Ritenuto che con i due articolati motivi veniva dedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del fatto e della querela; che,tuttavialtutto il materiale probatorio risulta vagliato con completezza dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); sono state esaminate le dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], quelle dei suoi fratelli presenti ai fatti e quelle di uno dei Carabinieri intervenuti su loro richiesta in occasione delle condotte moleste dell'imputato e la loro attendibilità è stata apprezzata dopo un compiuto esame delle dichiarazioni dell'imputato e dei suoi familiari (testi addotti a sua difesa), affidandosi per dirimere i contrasti di versione all'applicazione di parametri di congruità logica e alle risultanze derivante dalla fonte imparziale degli investigatori; che le critiche del ricorrente attengono al merito e non possono essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità, poiché «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato"» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01); che del tutto assertivo e privo di riferimento ad argomenti e a specifiche allegazioni è il motivo che deduce l'assenza di un'effettiva istanza punitiva nella querela della persona offesa; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d- - • il 26 settembre 2024 Il C • s.Ii e estensore Il Presidente tiot` r ta o [OSCURATO:PERSONA] E POS I [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37766/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris