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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2023

Cassazione n. 06981/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: CORTE APPELLO TRIESTEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del GUP del Tribunale di Napoli. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del GUP del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2023, il GUP dei Tribunale di Napoli ha rilevato l'esistenza di un conflitto positivo di competenza con la Corte di Appello di Trieste, limitatamente alla contestazione operata a [OSCURATO:PERSONA] di evasione IVA per l'anno di imposta 2016. 1.1 In particolare, il GUP del Tribunale di Napoli evidenzia che in riferimento alla annualità 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha visto contestata tanto l'evasione IRES (su cui il GUP ha contestualmente disposto il rinvio a giudizio) che l'evasione IVA.

Tuttavia in riferimento alla evasione IVA il medesimo fatto è stato già contestato presso l'autorità giudiziaria triestina, con giudizio di secondo grado in corso. 1.2 La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli e analoga conclusione è stata formulata dal Procuratore Generale.

2. Il conflitto denunziato sussiste e va risolto affermando la competenza della Corte di Appello di Trieste, limitatamente al reato di cui all'art.2 d.lgvo n.74/2000, relativo alla evasione IVA per l'anno di imposta 2016 contestato a [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in ragione del fatto che si tratta di contestazioni, quanto alla dichiarazione IVA, del tutto sovrapponibili.

La pendenza in grado più avanzato, presso l'autorità giudiziaria triestina - con avvenuto superamento della fase in cui è rilevabile la incompetenza per territorio - rende, infatti, non modificabile la competenza della suddetta Corte di Appello (v.

Sez.

I n. 32707 del 20.10.2020, rv 279895).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Trieste, cui dispone trasmettersi gli atti, in ordine al reato di cui all'art.2 d.lgvo n.74/2000, relativo alla evasione IVA per l'anno di imposta 2016 contestato a [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in data 8 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: CORTE APPELLO TRIESTEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del GUP del Tribunale di Napoli. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del GUP del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2023, il GUP dei Tribunale di Napoli ha rilevato l'esistenza di un conflitto positivo di competenza con la Corte di Appello di Trieste, limitatamente alla contestazione operata a [OSCURATO:PERSONA] di evasione IVA per l'anno di imposta 2016. 1.1 In particolare, il GUP del Tribunale di Napoli evidenzia che in riferimento alla annualità 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha visto contestata tanto l'evasione IRES (su cui il GUP ha contestualmente disposto il rinvio a giudizio) che l'evasione IVA. Tuttavia in riferimento alla evasione IVA il medesimo fatto è stato già contestato presso l'autorità giudiziaria triestina, con giudizio di secondo grado in corso. 1.2 La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli e analoga conclusione è stata formulata dal Procuratore Generale. 2. Il conflitto denunziato sussiste e va risolto affermando la competenza della Corte di Appello di Trieste, limitatamente al reato di cui all'art.2 d.lgvo n.74/2000, relativo alla evasione IVA per l'anno di imposta 2016 contestato a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in ragione del fatto che si tratta di contestazioni, quanto alla dichiarazione IVA, del tutto sovrapponibili. La pendenza in grado più avanzato, presso l'autorità giudiziaria triestina - con avvenuto superamento della fase in cui è rilevabile la incompetenza per territorio - rende, infatti, non modificabile la competenza della suddetta Corte di Appello (v. Sez. I n. 32707 del 20.10.2020, rv 279895). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Trieste, cui dispone trasmettersi gli atti, in ordine al reato di cui all'art.2 d.lgvo n.74/2000, relativo alla evasione IVA per l'anno di imposta 2016 contestato a [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in data 8 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il
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