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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10173/2026

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di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ved.ATRIPALDI, elettivamente domiciliati in Roma, via Imera 16, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dallo stessoavv. [OSCURATO:PERSONA], difensore pure di sé stesso, giusta procura amargine al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale tutore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi della stirpe [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] cheNumero registro generale 26057/2020Numero sezionale 2963/2025Numero di raccolta generale 10173/2026Data pubblicazione 19/04/2026li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrenti –e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VERTECHICARMELA, eredi di [OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA] erede diGENTILE OLGA, [OSCURATO:PERSONA] erede di GENTILECONSIGLIA, [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario;- intimati -avverso la sentenza n. 2973/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,pubblicata il 31/5/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria delle parti ricorrenti;letta la requisitoria del sostituto procuratore generale STEFANO PEPEche ha chiesto il rigetto del ricorso;rilevato che:- con sentenza non definitiva n. 3113\2016, resa nel giudizioiscritto al n. di R.G. 8324\2005 e nei giudizi ad esso riuniti, la Corted’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Atripaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Atripaldi, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] accertò la falsità deltestamento di [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata istituita sua eredeuniversale la coniuge [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, rilevato chenessun bene era perciò caduto in successione di quest’ultima, inriforma delle sentenze n. 2455\2005 e n. 11057\2007, rigettò ladomanda di scioglimento di comunione ereditaria di CarmelaRic. 2020 n. 26057 sez.

S2 - ad. 4-12-2025 -2-Numero registro generale 26057/2020Numero sezionale 2963/2025Numero di raccolta generale 10173/2026Data pubblicazione 19/04/2026Wanderligh, proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA]Antonio, nella qualità di erededi [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò, inoltre, ex art. 669 nonies comma III cod.proc. civ., l’inefficacia del sequestro giudiziario, con conseguentecessazione dell’incarico conferito al custode, per inesistenza del dirittosottoposto a cautela e demandò al Tribunale che aveva disposto lamisura cautelare i provvedimenti sulle istanze conseguenti allacustodia e alla sua cessazione;- in data 23/6/2017, il Tribunale di Napoli dichiarò la cessazionedella custodia cautelare dal 10/8/2016 e approvò il conto finale digestione, con liquidazione del compenso al custode giudiziario a caricodelle parti in solido;- con ordinanza n. cronol. 4444/2018 del 10/7/2018, il [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 669 nonies comma II cod. proc. civ. da MarioAtripaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Atripaldi, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], per dare esecuzionealla declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, ordinò che ilripristino della situazione precedente all’adozione del sequestrogiudiziario di cui all’ordinanza del Tribunale di Napoli del 31/12/2003-8/1/2004, caducato per effetto della sentenza n. 3113/2016 della Corted’Appello di Napoli e del provvedimento del Tribunale di Napoli del23/6/2017, avvenisse mediante consegna della totalità dei beni mobili,immobili, diritti di credito e documenti costituenti oggetto dellacustodia giudiziaria, nello stato di fatto e di diritto in cui versavano, infavore della comunione di [OSCURATO:PERSONA]; rigettò, invece, le altrepretese e, in particolare, la domanda di revoca dell’approvazione delrendiconto della gestione del 31/7/16 presentato dal custodegiudiziario, di revoca del provvedimento con cui le spese di custodiaerano state poste a carico delle parti in solido e non dei soli coeredi cheRic. 2020 n. 26057 sez.

S2 - ad. 4-12-2025 -3-Numero registro generale 26057/2020Numero sezionale 2963/2025Numero di raccolta generale 10173/2026Data pubblicazione 19/04/2026avevano richiesto la misura cautelare, nonché di cancellazionedell’ordinanza di concessione del sequestro e la dichiarazione diinefficacia di tutti i contratti di locazione stipulati in pendenza dellamisura cautelare, nonché di restituzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dellesomme versate alla custodia oltre interessi ex art. 1224 cod. civ.,nonché di condanna dei coeredi che avevano richiesto la misuracautelare a corrispondere e\o restituire i canoni incassati dall’iniziodella locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA], nonché la somma non versatadalla società ai coeredi Atripaldi e a eseguire i lavori o a rimborsare gliimporti necessari per ripristinare lo stato dei locali di piazza Garibaldin.24; escluse, infatti, l’ammissibilità delle domande non ripristinatorie,precisando che, in pendenza di comunione ereditaria sui beni dellasuccessione di [OSCURATO:PERSONA], era demandata agli organi dellacomunione, secondo gli art. 1100 e seguenti del cod. civ., ognideterminazione sulla gestione e amministrazione dei beni comuni, icontratti e i rapporti di debito/credito relativi;- con sentenza n. 2973/2019, la Corte di Appello di Napoli hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], AnnaAtripaldi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali ricorrenti,compensando tra le parti le spese di lite; in particolare, la Corteterritoriale ha ricondotto l’ordinanza impugnata all’ipotesi del terzocomma dell’art. 669 nonies cod. proc. civ., secondo cui la misuracautelare perde immediatamente efficacia quando con sentenza, anchenon passata in giudicato, sia dichiarato inesistente il diritto sottopostoa cautela; ha, poi, sottolineato che in questa ipotesi il procedimento èsemplificato, in quanto è previsto che i provvedimenti di inefficaciadella misura e quelli conseguenziali siano pronunciati con sentenza dalgiudice che decide il merito o, in mancanza, dal giudice che ha emessoil provvedimento cautelare con ordinanza a seguito di ricorso; ha,quindi, rimarcato l’assenza, in questo comma, a differenza dei primiRic. 2020 n. 26057 sez.

S2 - ad. 4-12-2025 -4-Numero registro generale 26057/2020Numero sezionale 2963/2025Numero di raccolta generale 10173/2026Data pubblicazione 19/04/2026due dello stesso articolo, di un riferimento alla contestazione e ritenutoin conseguenza l’espressa volontà del legislatore di semplificare ilprocedimento, per cui sarebbe pertanto sufficiente una decisione dinatura meramente ordinatoria, in ragione dell’automaticitàdell’inefficacia della misura conseguente alla declaratoria di inesistenzadel diritto cautelato; ha aggiunto che, in ogni caso, nessunacontestazione relativa alla sopravvenuta inefficacia del provvedimentocautelare era sorta tra le parti, escludendosi così la natura sostanzialedi sentenza e, infine, ha considerato riconducibile il provvedimento allasfera applicativa dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., con conseguenteproponibilità del reclamo e non dell’appello;- avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmelaVertechi, [OSCURATO:PERSONA]Antonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRoberto [OSCURATO:PERSONA], già custode giudiziario, non hanno svolto difese;considerato che:- con atto depositato il 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], AnnaAtripaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato alricorso, rappresentando di non avervi più interesse perché, nelle moredel giudizio, con sentenza n. 5032/2024, pubblicata il 10/12/2024, laCorte d'Appello di Napoli ha definitivamente pronunciato sulla divisioneereditaria con statuizione ormai passata in giudicato e ogni rapportotra i coeredi è stato definito;- in conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibileper sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integraleRic. 2020 n. 26057 sez.

S2 - ad. 4-12-2025 -5-Numero registro generale 26057/2020Numero sezionale 2963/2025Numero di raccolta generale 10173/2026Data pubblicazione 19/04/2026delle spese in considerazione della parziale novità delle questioni didiritto poste dal ricorso;- questa ipotesi di inammissibilità è assimilabile alla rinuncia alricorso per cassazione, sicché non trova applicazione l'obbligo delricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellaI. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici e,quale misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di strettainterpretazione (cfr. in ipotesi di rinuncia, Sez. 3, n. 34025 del05/12/2023); P.Q.MLa Corte dichiara estinto il ricorso, compensando interamente lespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il PresidenteRic. 2020 n. 26057 sez.

S2 - ad. 4-12-2025 -6-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ved.ATRIPALDI, elettivamente domiciliati in Roma, via Imera 16, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dallo stessoavv. [OSCURATO:PERSONA], difensore pure di sé stesso, giusta procura amargine al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale tutore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi della stirpe [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] cheNumero registro generale 26057/2020Numero sezionale 2963/2025Numero di raccolta generale 10173/2026Data pubblicazione 19/04/2026li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrenti –e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VERTECHICARMELA, eredi di [OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA] erede diGENTILE OLGA, [OSCURATO:PERSONA] erede di GENTILECONSIGLIA, [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario;- intimati -avverso la sentenza n. 2973/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,pubblicata il 31/5/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria delle parti ricorrenti;letta la requisitoria del sostituto procuratore generale STEFANO PEPEche ha chiesto il rigetto del ricorso;rilevato che:- con sentenza non definitiva n. 3113\2016, resa nel giudizioiscritto al n. di R.G. 8324\2005 e nei giudizi ad esso riuniti, la Corted’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Atripaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Atripaldi, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] accertò la falsità deltestamento di [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata istituita sua eredeuniversale la coniuge [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, rilevato chenessun bene era perciò caduto in successione di quest’ultima, inriforma delle sentenze n. 2455\2005 e n. 11057\2007, rigettò ladomanda di scioglimento di comunione ereditaria di CarmelaRic. 2020 n. 26057 sez. S2 - ad. 4-12-2025 -2-Numero registro generale 26057/2020Numero sezionale 2963/2025Numero di raccolta generale 10173/2026Data pubblicazione 19/04/2026Wanderligh, proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA]Antonio, nella qualità di erededi [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò, inoltre, ex art. 669 nonies comma III cod.proc. civ., l’inefficacia del sequestro giudiziario, con conseguentecessazione dell’incarico conferito al custode, per inesistenza del dirittosottoposto a cautela e demandò al Tribunale che aveva disposto lamisura cautelare i provvedimenti sulle istanze conseguenti allacustodia e alla sua cessazione;- in data 23/6/2017, il Tribunale di Napoli dichiarò la cessazionedella custodia cautelare dal 10/8/2016 e approvò il conto finale digestione, con liquidazione del compenso al custode giudiziario a caricodelle parti in solido;- con ordinanza n. cronol. 4444/2018 del 10/7/2018, il [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 669 nonies comma II cod. proc. civ. da MarioAtripaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Atripaldi, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], per dare esecuzionealla declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, ordinò che ilripristino della situazione precedente all’adozione del sequestrogiudiziario di cui all’ordinanza del Tribunale di Napoli del 31/12/2003-8/1/2004, caducato per effetto della sentenza n. 3113/2016 della Corted’Appello di Napoli e del provvedimento del Tribunale di Napoli del23/6/2017, avvenisse mediante consegna della totalità dei beni mobili,immobili, diritti di credito e documenti costituenti oggetto dellacustodia giudiziaria, nello stato di fatto e di diritto in cui versavano, infavore della comunione di [OSCURATO:PERSONA]; rigettò, invece, le altrepretese e, in particolare, la domanda di revoca dell’approvazione delrendiconto della gestione del 31/7/16 presentato dal custodegiudiziario, di revoca del provvedimento con cui le spese di custodiaerano state poste a carico delle parti in solido e non dei soli coeredi cheRic. 2020 n. 26057 sez. S2 - ad. 4-12-2025 -3-Numero registro generale 26057/2020Numero sezionale 2963/2025Numero di raccolta generale 10173/2026Data pubblicazione 19/04/2026avevano richiesto la misura cautelare, nonché di cancellazionedell’ordinanza di concessione del sequestro e la dichiarazione diinefficacia di tutti i contratti di locazione stipulati in pendenza dellamisura cautelare, nonché di restituzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dellesomme versate alla custodia oltre interessi ex art. 1224 cod. civ.,nonché di condanna dei coeredi che avevano richiesto la misuracautelare a corrispondere e\o restituire i canoni incassati dall’iniziodella locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA], nonché la somma non versatadalla società ai coeredi Atripaldi e a eseguire i lavori o a rimborsare gliimporti necessari per ripristinare lo stato dei locali di piazza Garibaldin.24; escluse, infatti, l’ammissibilità delle domande non ripristinatorie,precisando che, in pendenza di comunione ereditaria sui beni dellasuccessione di [OSCURATO:PERSONA], era demandata agli organi dellacomunione, secondo gli art. 1100 e seguenti del cod. civ., ognideterminazione sulla gestione e amministrazione dei beni comuni, icontratti e i rapporti di debito/credito relativi;- con sentenza n. 2973/2019, la Corte di Appello di Napoli hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], AnnaAtripaldi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali ricorrenti,compensando tra le parti le spese di lite; in particolare, la Corteterritoriale ha ricondotto l’ordinanza impugnata all’ipotesi del terzocomma dell’art. 669 nonies cod. proc. civ., secondo cui la misuracautelare perde immediatamente efficacia quando con sentenza, anchenon passata in giudicato, sia dichiarato inesistente il diritto sottopostoa cautela; ha, poi, sottolineato che in questa ipotesi il procedimento èsemplificato, in quanto è previsto che i provvedimenti di inefficaciadella misura e quelli conseguenziali siano pronunciati con sentenza dalgiudice che decide il merito o, in mancanza, dal giudice che ha emessoil provvedimento cautelare con ordinanza a seguito di ricorso; ha,quindi, rimarcato l’assenza, in questo comma, a differenza dei primiRic. 2020 n. 26057 sez. S2 - ad. 4-12-2025 -4-Numero registro generale 26057/2020Numero sezionale 2963/2025Numero di raccolta generale 10173/2026Data pubblicazione 19/04/2026due dello stesso articolo, di un riferimento alla contestazione e ritenutoin conseguenza l’espressa volontà del legislatore di semplificare ilprocedimento, per cui sarebbe pertanto sufficiente una decisione dinatura meramente ordinatoria, in ragione dell’automaticitàdell’inefficacia della misura conseguente alla declaratoria di inesistenzadel diritto cautelato; ha aggiunto che, in ogni caso, nessunacontestazione relativa alla sopravvenuta inefficacia del provvedimentocautelare era sorta tra le parti, escludendosi così la natura sostanzialedi sentenza e, infine, ha considerato riconducibile il provvedimento allasfera applicativa dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., con conseguenteproponibilità del reclamo e non dell’appello;- avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmelaVertechi, [OSCURATO:PERSONA]Antonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRoberto [OSCURATO:PERSONA], già custode giudiziario, non hanno svolto difese;considerato che:- con atto depositato il 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], AnnaAtripaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato alricorso, rappresentando di non avervi più interesse perché, nelle moredel giudizio, con sentenza n. 5032/2024, pubblicata il 10/12/2024, laCorte d'Appello di Napoli ha definitivamente pronunciato sulla divisioneereditaria con statuizione ormai passata in giudicato e ogni rapportotra i coeredi è stato definito;- in conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibileper sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integraleRic. 2020 n. 26057 sez. S2 - ad. 4-12-2025 -5-Numero registro generale 26057/2020Numero sezionale 2963/2025Numero di raccolta generale 10173/2026Data pubblicazione 19/04/2026delle spese in considerazione della parziale novità delle questioni didiritto poste dal ricorso;- questa ipotesi di inammissibilità è assimilabile alla rinuncia alricorso per cassazione, sicché non trova applicazione l'obbligo delricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellaI. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici e,quale misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di strettainterpretazione (cfr. in ipotesi di rinuncia, Sez. 3, n. 34025 del05/12/2023); P.Q.MLa Corte dichiara estinto il ricorso, compensando interamente lespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il PresidenteRic. 2020 n. 26057 sez. S2 - ad. 4-12-2025 -6-
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