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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08115/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16302/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dagli [OSCURATO:PERSONA] e Davide DeGirolamo, congiuntamente e disgiuntamente tra loro;- Ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-Controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 4465/2021, depositata in data 17 dicembre 2021, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamentocatastale n.

MN0013905/2018, emesso dall’Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Mantova - Territorio, relativo a nuovadeterminazione di classamento e rendita catastale dell’unità immobiliaresita nel Comune di Marmirolo (MN), costituita da punti di intercettazionidi linea di una rete di metanodotti, destinati al trasporto del gas, per iquali aveva proposto, con D.o.c.f.a., l'attribuzione della categoriacatastale E/9 e di una rendita pari ad euro 108, non condivisadall'Amministrazione finanziaria, che ha, invece, attribuito la categoriacatastale D/1 e la rendita di euro 115,00.2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Mantova ha rigettato ilricorso, reputando legittima la rettifica disposta dall’Ufficio, attesa lariconducibilità del PIL entro la categoria catastale D.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ha rigettatol’appello.

Ad avviso dei giudici del gravame, l’immobile della contribuenteè stato correttamente ricondotto dall'Amministrazione finanziaria nellacategoria D, i cui requisiti sono espressamente indicati in forma positivadal legislatore e consistono nelle circostanze che si tratti di fabbricaticostruiti per speciali esigenze di un'attività industriale e che la lorospeciale destinazione non possa essere modificata se non con radicalitrasformazioni.

Ha poi rilevato che "sebbene sia vero che la struttura inquestione possa avere autonomia funzionale e reddituale rispetto almetanodotto è errata la tesi dell’appellante in merito alla rilevanzapubblicistica della struttura”, affermando che ai fini del classamentoinvocato non è menzionato, rispetto alla categoria E/9, il requisito dellafinalità pubblica.4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, formulando un unico motivo.5.Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con controricorso.Numero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/20266.

Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza cameraledel 30 gennaio 2026.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5 R.D. 13 aprile1939, n. 652, 40 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e 2, comma 40, D.L. 3ottobre 2006, n. 262, avendo la sentenza impugnata ritenuto il cespitericonducibile al gruppo catastale D/7, nonostante l’assoluta carenza diautonomia funzionale e reddituale del medesimo, che ostainequivocabilmente alla classificazione nell’ambito della predetta categoriacatastale.

Ha errato dunque la Commissione tributaria regionale, essendoevidente l’assenza, rispetto alla struttura, dei requisiti di autonomiafunzionale e reddituale, indefettibilmente richiesti dagli artt. 5 R.D.L. n.652/1939 e 40 D.P.R. n. 1142/1949, ai fini della legittima accatastabilitàdi un cespite.2.

La censura è fondata e merita accoglimento nei termini cheseguono.La società ricorrente ha denunciato la violazione del R.D. n. 652 del1939, art. 5, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, del D.L. n. 262 del2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n. 286 del 2006.

Quest'ultimadisposizione (D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n.286 del 2006), che prevede "nelle unità immobiliari censite nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresiimmobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale,ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentinoautonomia funzionale e reddituale", risulta effettivamente essere statadisattesa nel caso di specie.

Prima di affrontare tale profilo, occorre, però,brevemente soffermarsi sulla normativa e sugli orientamentigiurisprudenziali relativi alla categoria catastale E.Numero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/20262.1.

Va in via preliminare rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1,lett. b, del D. Lgs. n. 504/1992, sono esenti dall'I.c.i., i fabbricaticlassificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e che,quindi, è particolarmente importante la distinzione degli immobiliriconducibili alla categoria catastale D da quelli riconducibili alla categoriacatastale E. Tuttavia, nel risolvere la questione posta dal presente ricorso(riconducibilità dei punti di intercettazione di linea di un metanodotto allacategoria catastale D/1 o E/9), deve tenersi presente che il sistemacatastale non può essere sovrapposto a quello impositivo e che lecategorie catastali sono individuate secondo logiche proprie,tendenzialmente collegate a quelle di valutazione e di stima, mentre,secondo logiche diverse e indipendenti, la legislazione fiscale si occupa delsistema impositivo, prevedendo eventuali agevolazioni o esenzioni, fattasalva la verifica, da parte dell'interprete, della legittimità costituzionale diun'eventuale norma di favore alla luce dei parametri della capacitàcontributiva e della ragionevolezza.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998,art. 8, comma 2, la categoria catastale è assegnata in base alla normaledestinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteritipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.

Secondo letabelle catastali, nella categoria D sono compresi: come D/1, gli opificiovvero le fabbriche, i capannoni, dove la materia prima viene lavorata etrasformata in prodotto; come D/2, gli alberghi con fine di lucro e le altrestrutture ricettive dove i turisti soggiornano a pagamento; come D/3, lesale per spettacoli e concerti, cinematografi e teatri con fine di lucro;come D/4, gli ospedali e case di cura con fine di lucro; come D/5, gliistituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro; come D/6,locali e fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro; come D/7,fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivitàindustriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicalitrasformazioni; come D/8, fabbricati costituiti o adattati per le specialiNumero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/2026esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazionediversa senza radicali trasformazioni; come D/9, edifici sospesi ogalleggianti assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati a pedaggio;come D/10, fabbricati rurali; nella categoria E: come E/1, le stazioni perservizi aerei, marittimi, terrestri e di trasporto; come E/2, ponti comunalie provinciali a pedaggio; come E/3, fabbricati e costruzioni per esigenzepubbliche speciali (quali chioschi ed edicole che vendono giornali); comeE/4, i recinti chiusi per esigenze pubbliche speciali (ad esempio, i recintiche delimitano un'area dove si svolge il mercato); come E/5, i fabbricaticostituenti fortificazioni e loro dipendenze; come E/6, le torri, semafori efari per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; come E/7, i fabbricatidestinati all'esercizio pubblico dei culti; come E/8, le costruzioni efabbricati nei cimiteri, esclusi i sepolcri, i colombari e le tombe di famiglia;come E/9, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorieprecedenti del gruppo E.2.2.

In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l.n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del2006, «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2,E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzionidi immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privatoovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale ereddituale», e, cioè, alla luce del combinato disposto degli articoli 5 delr.D.L. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, siano immobiliper sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzatiper le finalità istituzionali dell'ente titolare.2.3.

Relativamente alla categoria catastale E, si osserva quindi chein base ad un orientamento di questa Corte la qualificazione nel gruppo E)è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri)con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva edimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estraneiNumero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/2026ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.

Secondo taleimpostazione, la legge instaura una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E) e destinazione dell'immobile ad usocommerciale o industriale ed è dirimente, ai fini della valutazione delcorretto censimento dell'immobile, accertare se la gestione del cespitepresenti obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimentodel cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio diproporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono acoprire i primi remunerando i fattori produttivi (Cass., n. 2004/2019; n.12741/2018).2.4.

È stato altresì di recente affermato da questa Corte (Cass., 23ottobre 2024, n. 27544 – RV 672730-01) che “In tema di classamentocatastale, l’inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presupponenon solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, maanche che sia strumentale al servizio pubblico” (Cass., n. 33604/2025).2.5.

Con specifico riferimento alla fattispecie, questa Corte ha poiritenuto che «In tema di classamento catastale, i punti di intercettazionedella linea di un metanodotto, alla luce della definizione e descrizione dicui al decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] del 17 aprile 2008,non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, in quanto prividi qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all'attività disfruttamento del gas trasportato dall'impianto a cui accedono, con laconseguenza che essi devono essere inclusi nella categoria catastale E/9»(Cass., n. 23380/2022 – RV 665295 – 01).Ciò che determina l'impossibilità di ricondurre i beni nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 è, dunque, la capacità diprodurre reddito proprio (Sez. 5, ordinanza n. 14184 del 24/05/2019).Nello stesso senso si colloca Sez. 5, n. 6828 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rv. 657413- 01), che ha affermato che, in tema di classamento catastale, l'areaadibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essereNumero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/2026classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale,rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della reteautostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la vestedi società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro.3.

Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il ricorsodeve essere accolto, sussistendo la denunciata violazione del D.L. n. 262del 2006, art. 2, comma 40.

La sentenza impugnata, che ha negato lainclusione del bene nella categoria E/9 in ragione della sua strumentalitàalle esigenze dell'attività industriale ("la struttura in questione è unfabbricato costruito per speciali esigenze di un’attività industriale nonmodificabile se non con radicali trasformazioni"), della sussistenza diautonomia funzionale e reddituale e dell’esclusione “a priori”, in mancanzadi specifica menzione, del requisito della finalità pubblica, senzaconsiderare la carenza di ogni sua autonomia funzionale e reddituale esenza accertare la sua strumentalità al servizio pubblico (v.

Cass., n.33604/2025 – RV – 672730-01), si pone chiaramente in contrasto con ilcitato D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e con le norme richiamate.La sentenza deve essere, pertanto, cassata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione,che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione,che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 30 gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16302/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dagli [OSCURATO:PERSONA] e Davide DeGirolamo, congiuntamente e disgiuntamente tra loro;- Ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-Controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 4465/2021, depositata in data 17 dicembre 2021, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamentocatastale n. MN0013905/2018, emesso dall’Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Mantova - Territorio, relativo a nuovadeterminazione di classamento e rendita catastale dell’unità immobiliaresita nel Comune di Marmirolo (MN), costituita da punti di intercettazionidi linea di una rete di metanodotti, destinati al trasporto del gas, per iquali aveva proposto, con D.o.c.f.a., l'attribuzione della categoriacatastale E/9 e di una rendita pari ad euro 108, non condivisadall'Amministrazione finanziaria, che ha, invece, attribuito la categoriacatastale D/1 e la rendita di euro 115,00.2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Mantova ha rigettato ilricorso, reputando legittima la rettifica disposta dall’Ufficio, attesa lariconducibilità del PIL entro la categoria catastale D.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ha rigettatol’appello. Ad avviso dei giudici del gravame, l’immobile della contribuenteè stato correttamente ricondotto dall'Amministrazione finanziaria nellacategoria D, i cui requisiti sono espressamente indicati in forma positivadal legislatore e consistono nelle circostanze che si tratti di fabbricaticostruiti per speciali esigenze di un'attività industriale e che la lorospeciale destinazione non possa essere modificata se non con radicalitrasformazioni. Ha poi rilevato che "sebbene sia vero che la struttura inquestione possa avere autonomia funzionale e reddituale rispetto almetanodotto è errata la tesi dell’appellante in merito alla rilevanzapubblicistica della struttura”, affermando che ai fini del classamentoinvocato non è menzionato, rispetto alla categoria E/9, il requisito dellafinalità pubblica.4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, formulando un unico motivo.5.Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con controricorso.Numero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/20266. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza cameraledel 30 gennaio 2026. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5 R.D. 13 aprile1939, n. 652, 40 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e 2, comma 40, D.L. 3ottobre 2006, n. 262, avendo la sentenza impugnata ritenuto il cespitericonducibile al gruppo catastale D/7, nonostante l’assoluta carenza diautonomia funzionale e reddituale del medesimo, che ostainequivocabilmente alla classificazione nell’ambito della predetta categoriacatastale. Ha errato dunque la Commissione tributaria regionale, essendoevidente l’assenza, rispetto alla struttura, dei requisiti di autonomiafunzionale e reddituale, indefettibilmente richiesti dagli artt. 5 R.D.L. n.652/1939 e 40 D.P.R. n. 1142/1949, ai fini della legittima accatastabilitàdi un cespite.2. La censura è fondata e merita accoglimento nei termini cheseguono.La società ricorrente ha denunciato la violazione del R.D. n. 652 del1939, art. 5, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, del D.L. n. 262 del2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n. 286 del 2006. Quest'ultimadisposizione (D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n.286 del 2006), che prevede "nelle unità immobiliari censite nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresiimmobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale,ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentinoautonomia funzionale e reddituale", risulta effettivamente essere statadisattesa nel caso di specie. Prima di affrontare tale profilo, occorre, però,brevemente soffermarsi sulla normativa e sugli orientamentigiurisprudenziali relativi alla categoria catastale E.Numero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/20262.1. Va in via preliminare rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1,lett. b, del D. Lgs. n. 504/1992, sono esenti dall'I.c.i., i fabbricaticlassificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e che,quindi, è particolarmente importante la distinzione degli immobiliriconducibili alla categoria catastale D da quelli riconducibili alla categoriacatastale E. Tuttavia, nel risolvere la questione posta dal presente ricorso(riconducibilità dei punti di intercettazione di linea di un metanodotto allacategoria catastale D/1 o E/9), deve tenersi presente che il sistemacatastale non può essere sovrapposto a quello impositivo e che lecategorie catastali sono individuate secondo logiche proprie,tendenzialmente collegate a quelle di valutazione e di stima, mentre,secondo logiche diverse e indipendenti, la legislazione fiscale si occupa delsistema impositivo, prevedendo eventuali agevolazioni o esenzioni, fattasalva la verifica, da parte dell'interprete, della legittimità costituzionale diun'eventuale norma di favore alla luce dei parametri della capacitàcontributiva e della ragionevolezza. Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998,art. 8, comma 2, la categoria catastale è assegnata in base alla normaledestinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteritipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali. Secondo letabelle catastali, nella categoria D sono compresi: come D/1, gli opificiovvero le fabbriche, i capannoni, dove la materia prima viene lavorata etrasformata in prodotto; come D/2, gli alberghi con fine di lucro e le altrestrutture ricettive dove i turisti soggiornano a pagamento; come D/3, lesale per spettacoli e concerti, cinematografi e teatri con fine di lucro;come D/4, gli ospedali e case di cura con fine di lucro; come D/5, gliistituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro; come D/6,locali e fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro; come D/7,fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivitàindustriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicalitrasformazioni; come D/8, fabbricati costituiti o adattati per le specialiNumero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/2026esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazionediversa senza radicali trasformazioni; come D/9, edifici sospesi ogalleggianti assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati a pedaggio;come D/10, fabbricati rurali; nella categoria E: come E/1, le stazioni perservizi aerei, marittimi, terrestri e di trasporto; come E/2, ponti comunalie provinciali a pedaggio; come E/3, fabbricati e costruzioni per esigenzepubbliche speciali (quali chioschi ed edicole che vendono giornali); comeE/4, i recinti chiusi per esigenze pubbliche speciali (ad esempio, i recintiche delimitano un'area dove si svolge il mercato); come E/5, i fabbricaticostituenti fortificazioni e loro dipendenze; come E/6, le torri, semafori efari per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; come E/7, i fabbricatidestinati all'esercizio pubblico dei culti; come E/8, le costruzioni efabbricati nei cimiteri, esclusi i sepolcri, i colombari e le tombe di famiglia;come E/9, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorieprecedenti del gruppo E.2.2. In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l.n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del2006, «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2,E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzionidi immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privatoovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale ereddituale», e, cioè, alla luce del combinato disposto degli articoli 5 delr.D.L. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, siano immobiliper sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzatiper le finalità istituzionali dell'ente titolare.2.3. Relativamente alla categoria catastale E, si osserva quindi chein base ad un orientamento di questa Corte la qualificazione nel gruppo E)è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri)con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva edimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estraneiNumero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/2026ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Secondo taleimpostazione, la legge instaura una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E) e destinazione dell'immobile ad usocommerciale o industriale ed è dirimente, ai fini della valutazione delcorretto censimento dell'immobile, accertare se la gestione del cespitepresenti obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimentodel cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio diproporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono acoprire i primi remunerando i fattori produttivi (Cass., n. 2004/2019; n.12741/2018).2.4. È stato altresì di recente affermato da questa Corte (Cass., 23ottobre 2024, n. 27544 – RV 672730-01) che “In tema di classamentocatastale, l’inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presupponenon solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, maanche che sia strumentale al servizio pubblico” (Cass., n. 33604/2025).2.5. Con specifico riferimento alla fattispecie, questa Corte ha poiritenuto che «In tema di classamento catastale, i punti di intercettazionedella linea di un metanodotto, alla luce della definizione e descrizione dicui al decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] del 17 aprile 2008,non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, in quanto prividi qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all'attività disfruttamento del gas trasportato dall'impianto a cui accedono, con laconseguenza che essi devono essere inclusi nella categoria catastale E/9»(Cass., n. 23380/2022 – RV 665295 – 01).Ciò che determina l'impossibilità di ricondurre i beni nelle categoriecatastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 è, dunque, la capacità diprodurre reddito proprio (Sez. 5, ordinanza n. 14184 del 24/05/2019).Nello stesso senso si colloca Sez. 5, n. 6828 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rv. 657413- 01), che ha affermato che, in tema di classamento catastale, l'areaadibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essereNumero registro generale 16302/2022Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 8115/2026Data pubblicazione 01/04/2026classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale,rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della reteautostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la vestedi società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro.3. Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il ricorsodeve essere accolto, sussistendo la denunciata violazione del D.L. n. 262del 2006, art. 2, comma 40. La sentenza impugnata, che ha negato lainclusione del bene nella categoria E/9 in ragione della sua strumentalitàalle esigenze dell'attività industriale ("la struttura in questione è unfabbricato costruito per speciali esigenze di un’attività industriale nonmodificabile se non con radicali trasformazioni"), della sussistenza diautonomia funzionale e reddituale e dell’esclusione “a priori”, in mancanzadi specifica menzione, del requisito della finalità pubblica, senzaconsiderare la carenza di ogni sua autonomia funzionale e reddituale esenza accertare la sua strumentalità al servizio pubblico (v. Cass., n.33604/2025 – RV – 672730-01), si pone chiaramente in contrasto con ilcitato D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e con le norme richiamate.La sentenza deve essere, pertanto, cassata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione,che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione,che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 30 gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08115/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris