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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 febbraio 2024

Cassazione n. 03635/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5194/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.1654/2021depositata il 30/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione per due terzi in ragione della desistenza dal giudizio della parte ricorrente; in proposito si rileva che al potere di liquidazione delle spese in sede di emissione del decreto ex art. 391 c.p.c., a seguito di mancata richiesta di decisione ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., trova applicazione il secondo comma dello stesso art. 391 c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 04/02/2024.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5194/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.1654/2021depositata il 30/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione per due terzi in ragione della desistenza dal giudizio della parte ricorrente; in proposito si rileva che al potere di liquidazione delle spese in sede di emissione del decreto ex art. 391 c.p.c., a seguito di mancata richiesta di decisione ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., trova applicazione il secondo comma dello stesso art. 391 c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 04/02/2024. Il
Decreto Cassazione n. 03635/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris