CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32592/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7987/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MICCHICHÈADELINA, domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrenti – N. 7987/21 R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] - intimati – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 5264/8/2020depositata in data 7.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Sicilia rigettò l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 614 /201 3 della C.T.P. di Agrigento, che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (che all’epoca rivestiva la forma di società in accomandita semplice)e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso i rispettivi avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con cui – previo disconoscimento di alcuni componenti negativi di reddito nei confronti della società – venivano corrispondentemente recuperate maggiori II.DD. , IRAP e IVA; nel confermare la sentenza di primo grado (peraltro, passata in giudicato in relazione all a dichiarata legittimità dell e riprese per acquisto di gasolio, manutenzione e riparazione automezzi e spese telefoniche, non essendo stata proposta impugnazione, sul punto, dalla società e dai soci), osservò in particolare il giudiceregionale – frattanto dichiarata fallita la società nel cor so del giudizio d’appello- che giustamente era stata ritenuta la deducibilità dei costi N. 7987/21 R.G. in contestazione, giacché, premesso che l’attività già esercitata dalla società (sgusciamento e adattamento a fini commerciali di frutta secca) non è espressamente contemplata nelle tabelle allegate al d.m. 31.12.1988, avente ad oggetto i “coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni”, doveva ritenersi: a) la correttezza, quanto all’ammortamento dello stabilimento industriale,dell’assimilazione dell’attività sociale a quella di molitura di cereali, con conseguente applicabilità del coefficiente del 4%, anziché del 3%; b)quanto alle spese per sponsorizzazione, che la società aveva dimostrato che la promozione era da considerarsi effettiva e che aveva arreca to un ritorno commerciale, irrilevanti essendo, a tal punto, le irregolarità delle fatture per genericità della descrizione; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui resist ono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. 31.12.1988 e dell’art. 109 TUIR, per aver ritenuto assimilabile –in relazione alla deduzione delle spese di ammortamento dello stabilimento industriale – l’attività esercitata dalla società (come detto, sgusciatura di frutta secca) a quella di molitura cereali, anziché a quella di conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi ecc., così erroneamente ritenendo corretto il coefficiente del 4%, N. 7987/21 R.G. anziché quello del 3%, invocato dall’Ufficio; osserva la ricorrente, in particolare, che l’attività di sgusciatura non può assimilarsi a quella di molitura, il che sarebbe anche confermato dall’oggetto socialestatutario; 1.2 –il motivo è inammissibile; premesso che la specifica attività manifatturiera operata dalla società non risulta specificamente contemplata dalle tabelle allegate al d.m. 31.12.1988, il mezzo, benché articolato come violazione di norma di diritto, investe in realtà un accertamento in facto operato dalla C.T.R. - congru amente motivato e inidoneamente attinto in questa sede, avuto riguardo ai limiti in cui ciò è ancora possibile (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) - in ordine alla assimilabilità dell’attività di sgusciatura di frutta secca a quella di molitura: la C.T.R. ha infatti accertato che il processo operato dalla società non implicaalcuna alterazione o trasformazione del prodotto, avendo come fine quello di estrarre il nocciolo, onde rendere il prodotto stesso idoneo all’uso commerciale ed alimentare: da qui, la piena assimilabilitàtra i due suddetti parametri; il mezzo in esame si risolve, dunque,in una censura di merito, non proponibile in questa sede di legittimità; 2.1 –col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, per aver la C.T.R. ritenuto deducibili le spese pubblicitarie di sponsorizzazione (cartellonistica in ambito di basket dilettantistico), contestate dall’Ufficio per carenza dei requisiti di certezza, inerenza e determinabilità; rileva la ricorrente che il giudice d’appello ha solo accertato la certezza dei costi, ma non anche l’inerenza, da escludersi anche per N. 7987/21 R.G. la disomogeneità tra l’ambito di operatività della società e la tipologia de gli spettatori degli eventi sportiviin discorso; 2.2 –ritiene la Corte che - a parte la considerazione per cui non risulta dagli atti che la specifica questione sia mai stata sollevata nel corso del giudizio di merito -il motivo sia comunque infondato; sulla questione dei costi di sponsorizzazione in ambito cestistico, la C.T.R. -per quanto laconicamente -ha verificato non solo la certezza degli stessi, ma anche l’inerenza, laddove ha fatto riferimento al “ritorno commerciale di cui la società ha beneficiato grazie all’attività di sponsorizzazione” (così la sentenza impugnata, p. 4); la C.T.R., in altre parole, ha addirittura ritenuto che la spesa in discorso abbia arrecato alla società una concreta utilità, andando ben oltre quanto necessario ai fini della verifica demandatale[noto essendo che non è richiesto “che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta)”](così, Cass. n. 30366/2019); infatti, secondo la consolidata lettura giurisprudenziale del c.d. principio di inerenza, espresso dall’art. 109 TUIR, e del relativo onere probatorio, affinché i costi sostenuti nell’attività d’impresa possano essere dedotti dai componenti positivi di reddito occorre che il contribuente dimostri di averli sostenuti (che siano, cioè, certi, e ciò anche mediante idoneo supporto documentale – v. ex multis, Cass. n. 13300/2017), in cosa consistano (onde suffragarne l’inerenza, “vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa" - così, Cass. n. N. 7987/21 R.G. 11241/2017) nonché, in caso di contestazione dell’Amministrazione, anche la loro congruità (Cass. n. 10269/2017, Cass. n. 24668/2021; in senso contrario su tale ultimo aspetto, si vedano, però, Cass. n. 22938/2018, nonché Cass. n. 30366/2019, già citata); pertanto, non venendo qui in rilievo la certezza dei costi (accertata dalla C.T.R. e non specificamente censurata dall’Agenzia), né quella della loro congruità, non può che rilevarsi come il requisito dell’inerenza sia stato valuta to – e positivamente riscontrato, come visto - dal giudice del merito, tanto più che “ il controllo del fisco sull'inerenzadei costi d'impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelte imprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed evidente ‘ictu oculi’” (così, Cass.n. 2224/2021); da ciò consegue, dunque, l’infondatezza del mezzo; 3.1 - in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite , liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza e, ai sensi del l ’ art. 133 d.P.R. n. 115/2002 -risultando i controricorrenti ancora ammess i al patrocinio gratuito, all ’ atto della presente decisione-, il loro pagamento dev'essere eseguito a favore dello Stato ; nulla va disposto nel rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con [OSCURATO:PERSONA], che non hanno svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d . P . R . n. 115/2002, nel testo N. 7987/21 R.G. introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate, in quanto sostenute per la difesa dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]