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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 06895/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 28 aprile 2023 dal Tribunale di Cosenza in ordine al reato di cui agli artt. 99, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., altresì condannando l'imputato a rifondere le spese processuali del grado alla parte civile costituita.

Ritenuto che i quattro motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione del fatto come consumato anziché tentato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge per l'illegittima liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile in assenza di riscontri documentali e di specifica motivazione), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Quanto all'integrazione del reato consumato, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (ex multis, Sez. 5, n. 42774 del 21/09/2016, Latri e altro, Rv. 268471); ha congruamente illustrato le ragioni della sussistenza di entrambe le aggravanti contestate; ha ritenuto, infine, infondato il motivo sulla quantificazione delle spese processali, evidenziando come la cifra liquidata risulti addirittura inferiore a quella che sarebbe scaturita applicando i valori medi tabellari; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere esteri:sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 28 aprile 2023 dal Tribunale di Cosenza in ordine al reato di cui agli artt. 99, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., altresì condannando l'imputato a rifondere le spese processuali del grado alla parte civile costituita. Ritenuto che i quattro motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione del fatto come consumato anziché tentato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge per l'illegittima liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile in assenza di riscontri documentali e di specifica motivazione), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Quanto all'integrazione del reato consumato, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (ex multis, Sez. 5, n. 42774 del 21/09/2016, Latri e altro, Rv. 268471); ha congruamente illustrato le ragioni della sussistenza di entrambe le aggravanti contestate; ha ritenuto, infine, infondato il motivo sulla quantificazione delle spese processali, evidenziando come la cifra liquidata risulti addirittura inferiore a quella che sarebbe scaturita applicando i valori medi tabellari; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere esteri:sore [OSCURATO:PERSONA]