CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesi dall'avvocatoAndrea d'[OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. già [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1717/2023 depositatail 17/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 4596/2024Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 22174/2026Data pubblicazione 28/06/2026Con sentenza del 17.11.2023 la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appellodi [OSCURATO:PERSONA]Agosto e [OSCURATO:PERSONA]Agosto avverso la sentenza del Tribunale diBari che ne aveva rigettata la domanda di dichiarazione di nullità delleclausole contrattuali di un contratto di leasing relative agli interessi dimora dovuti sulle somme a titolo di canoni per l’utilizzazione di unimmobile. Gli attori avevano affermato che il tasso di mora pattuito incontratto era superiore al tasso soglia ex l.108/1996, che vi era difformitàtra il tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato e che lamisura degli interessi doveva ritenersi indeterminata con conseguentenullità delle clausole relative ed esclusione della debenza di qualsiasiimporto a titolo di interesse, ovvero, in subordine, considerandosi dovuti isoli interessi legali. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., concedente, aveva resistito echiesto in via riconvenzionale l’accertamento della risoluzione del contrattodi leasing per inadempimento dell’utilizzatore e la condanna al pagamentodei canoni scaduti ed a scadere defalcati del valore ricavato dalla venditadell’immobile. Il Tribunale, ritenuto che non ricorresse la nullità dedottadagli attori, aveva accolto le domande riconvenzionali.I D’Agosto avevano quindi proposto gravame asserendo la nullità delleclausole contrattuali determinative degli interessi moratori perché ilsuperamento del tasso soglia di cui alla l.108/1996 doveva affermarsicomputando anche quanto convenuto a titolo di clausola penale ed inconsiderazione dell’applicazione di interessi composti anziché semplicinella determinazione del tasso leasing. [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria diRelais SPV e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionarie dei crediti di UnicreditLeasing, eccepivano inammissibilità di nuove deduzioni in atto di appello.La corte territoriale, ritenuto che il rilievo relativo al computo dell’importopattuito a titolo di penale nella determinazione degli interessi di mora cosìcome quello relativo alla formula matematica dell’interesse compostoNumero registro generale 4596/2024Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 22174/2026Data pubblicazione 28/06/2026applicata costituissero questioni nuove in giudizio e come taliinammissibili, rigettava l’appello.I D’Agosto hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi, illustrati anchecon memoria. [OSCURATO:SOCIETA] quale mandataria di Relais SpV e di [OSCURATO:PERSONA] distinti atti ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], intimata,non si è difesa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3c.p.c., «violazione degli artt. 101 e 183 cpc su omessa pronuncia di causadi nullità ex art. 1421 cod. civ. per il combinato disposto degli artt. 644cod. pen. e 2° comma 1815 cod. civ. del contratto di leasing, conseguentenullità della sentenza».La corte territoriale ha respinto la domanda di dichiarazione d'ufficio dellanullità sotto i profili proposti nell’atto di appello per mancata allegazionedella stessa questione in primo grado. Così non avrebbe fatto “buon usodel principio del fatto notorio: perché la rilevabilità eccepita si fonda,appunto, sul fatto notorio, nel caso di specie si fonda su di una circostanzapacifica, ovvero sia sul deposito nel fascicolo di parte del contratto, chedel Decreto Ministeriale, che trimestralmente viene pubblicato e ove èindividuato tempo per tempo il tasso soglia usura, che è il parametro diriferimento oggettivo, che consente una valutazione della domanda,collegata a tutti i patti contrattuali”.2. Il motivo merita accoglimento.Il giudice del gravame ha affermato che la doglianza relativa alsuperamento del tasso soglia di cui alla l.108/1996 nella determinazionedel tasso di interesse di mora non avrebbe considerato la pattuizione diuna clausola penale e che il relativo importo, da computarsi unitamente altasso degli interessi di mora come convenuti, determinasse il superamentoNumero registro generale 4596/2024Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 22174/2026Data pubblicazione 28/06/2026del tasso soglia. Tuttavia parte ricorrente aveva espressamente indicatonel proprio atto introduttivo che il contratto doveva ritenersi usurario“quando il corrispettivo di un prestazione in denaro, consistente nellarichiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totalefinanziario estremamente esoso in relazione alla categoria dellaprestazione, all’entità della prestazione, ed alle dinamiche finanziarie delmercato”; ancora nel medesimo atto introduttivo l’attore aveva richiamatoil disposto di cui all’art.1 l.108/1996 per cui “per la determinazione deltasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,remunerazione a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per impostee tasse, collegate all’erogazione del credito”.In tal modo al giudice del merito è stata devoluta la questione sotto ogniprofilo della sussistenza di interessi usurari applicati al rapporto. E poichéil contratto stipulato era prodotto in atti, tale esame era chiaramenteespletabile nel giudizio.3. D’altronde la nullità delle clausole contrattuali, se prevedono interessiusurari, è rilevabile d’ufficio, e quindi può essere denunciata dalle parti,nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità nonoriginariamente denunciati, in quanto al giudice compete comunque ilpotere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità, non soltantoquella originariamente indicata dall’attore, salvo il rispetto delcontraddittorio e l’allegazione tempestiva dei relativi fatti costitutivi (Cass.S.U. n. 26242/2014; Cass. n.28983/2023; Cass. n.20713/2023). Eavendo nella specie la parte, a prescindere dalla specifica argomentazionesvolta in merito alla clausola penale, quanto meno prodotto il contratto dalquale gli importi a titolo di penale potevano essere individuati (e salvaogni valutazione sulla relativa incidenza sul tasso praticato), il giudice dimerito era tenuto al relativo vaglio.Numero registro generale 4596/2024Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 22174/2026Data pubblicazione 28/06/20264. Il primo motivo deve dunque essere accolto, assorbiti gli altri, e lasentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Bari.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi