CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14801-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 7277/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo all'anno d'imposta 2011 in quanto il tribunale di Salerno, quale giudice delle esecuzioni mobiliari, pronunziandosi sulla domanda di assegnazione proposta, in sede di pignoramento presso terzi, nei confronti del Banco di Napoli da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo nella dichiarata posizione di difensore distrattario) assegnava a quest'ultimo la somma di 483,52 euro, sulla quale l'Agenzia delle entrate liquidava le imposte dovute, notificando il relativo avviso di liquidazione; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello proposto in via principale (avente ad oggetto l'insufficiente liquidazione delle spese di lite) e accoglieva l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate - la quale sosteneva la qualifica di parte in senso sostanziale del difensore distrattario in sede di pignoramento presso terzi - affermando che l'azione esecutiva, sotto la specie del pignoramento presso terzi, è preordinata alla tutela di un credito proprio del difensore che, come tale, deve ritenersi, anche allorché proponga l'istanza per la parte rappresentata e difesa, parte in senso non solo formale ma anche sostanziale del giudizio. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Ric. 2020 n. 14801 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 nonché 93 e 100 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l'Agenzia delle entrate abbia legittimamente preteso dal ricorrente l'imposta di registro in relazione ad una ordinanza di assegnazione in cui il ricorrente compare non quale parte ma in qualità di procuratore antistatario del creditore procedente. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte (Cass. n. 31232 del 2021), infatti: «Il motivo è infondato. Va premesso che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, concetto da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. Ciò in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Cass. sez. trib., 29/01/2008, n. 1925). E' stato altresì statuito (Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29158), che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso Ric. 2020 n. 14801 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, ha pronunciato ordinanza di assegnazione di somme anche al procuratore distrattario del creditore procedente; dal titolo esecutivo deriva la legittimazione del procuratore distrattario alla registrazione dell'ordinanza e quindi anche al suo pagamento. Pertanto, anche se dette spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, il procuratore distrattario è tenuto a pagare adempiendo l'obbligazione del terzo di pagamento delle spese di registrazione in virtù di una statuizione derivante dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c., che gli ha conferito una posizione qualificata sul piano sostanziale. Il procuratore antistatario è pertanto titolare dell'obbligazione tributaria, in quanto l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. prevedeva che il pagamento di una somma con distrazione in favore del procuratore. Il pagamento dell'imposta di registrazione costituisce, pertanto, una forma di adempimento del terzo dell'obbligazione tributaria gravante sulla parte, da cui deriva un diritto di regresso del procuratore antistatario. Detta interpretazione costituzionalmente orientata è conforme al principio della capacità contributiva, in quanto l'obbligazione tributaria non viene posta a carico di un soggetto senza che abbia tratto alcun beneficio economico. Ric. 2020 n. 14801 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- Va conclusivamente confermato il principio di cui a Cass. n. 16061 del 28/07/2020, secondo cui laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano "ex lege" a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.. Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l'imposta di registro per esserne stato richiesto dall'ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l'azione di regresso (Cass. Civ., Sez VI, 19.9.2017 n. 21686, Cass. Civ., Sez. Il, n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001)». [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'azione esecutiva, sotto la specie del pignoramento presso terzi, è preordinata alla tutela di un credito proprio del difensore che, come tale, deve ritenersi, anche allorché proponga l'istanza per la parte rappresentata e difesa, parte in senso non solo formale ma anche sostanziale del giudizio - ha correttamente ritenuto che nel caso di specie il procuratore antistatario sia titolare dell'obbligazione tributaria relativa all'imposta di registro. L'applicazione della giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso consente la compensazione delle spese dei gradi di merito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 14801 sez. MT - ud. 22-03-2022 -5- Liquida le spese del presente giudizio in Euro 495,00, oltre spese prenotate a debito; compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 022. [OSCURATO:PERSONA] s-Llente M aiir occ