CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 21456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13355/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. VNZGLC78C01), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procure speciali in calce alla comparsa di costituzione del 13 febbraio 2023, elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – notifica - società N.13355/15 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma in [OSCURATO:PERSONA], 73/81 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, n. 6006/12/2014depositata in data 18 novembre 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un estratto di ruolo relativo all’anno 2002, dell’importo di € 49.715,45, relativo a imposte del 2007, deducendone l’illegittimità derivata per non essere mai stato notificato l’atto presupposto sulla base del quale era stata disposta l’iscrizione a ruolo, nonché ha dedotto la violazione dell’art. 29 d.l. 31 maggio2010, n. 78 per omesso avviso della presa in carico delle sommeda parte dell’agente della riscossione. 2.La CTP di Lodi ha dichiarato inammissibile il ricorso. 3. La CTR della Lombardia , con sentenza in data 18 novembre 2014, ha rigettato l’appello della società contribuente, osservando come l’atto impositivo fosse stato notificato a mani di familiare convivente di uno dei legali rappresentanti della società contribuentee ha ritenuto che la notificazione ex art. 145 cod. proc. civ. prevede che la notificazione sia effettuata alternativamente presso la sede della N.13355/15 R.G. Est. F. D’Aquino società o presso il domicilio del legale rappresentante. Ha, quindi, ritenuto tardivo il ricorso. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente , unitamente ai soci, affidato a due motivi, il secondo articolato sotto due distinti profili, cui resist ono c on controricorso sia l’Ufficio , sia l’agente della riscossione.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per l’udienza pubblica del 23 marzo 2022 , ove ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 5. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unitesulla impugnabilità dell'estratto di ruolo. I ricorrenti si sono costituiti, infine, a ministero di nuovi difensori e hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.145 cod. proc. civ. e dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché falsa applicazione dell’art. 21 d. lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello ritenuto inammissibile il ricorso in quanto tardivo sul presupposto della corretta notificazione dell’atto impositivo. Deduce parte ricorrente che oggetto del giudizio non è l’atto impositivo, bensì l’estratto di ruolo, in relazione al quale deve valutarsi la tempestività del ricorso. Contestaparte ricorrente l’avvenuta notificazione dell’atto impositivo, deducendo che l’atto non sarebbe stato notificato presso la sede legale e che la notificazione possa essere effettuata in altre forme solo ove fosse impossibile la notificazione presso la sede legale, per cui la notificazione dell’atto impositivo non potrebbe costituire valida notificazione dello stesso, con conseguente tempestività dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. N.13355/15 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Con il secondo motivo si deduce, omessa pronuncia sulle ulteriori doglianze della ricorrente e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, quali la violazione del disposto di cui all’art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, nonché la violazione dell’art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212. Sotto il primo profilo,si deduce che il concessionario della riscossione non avrebbe inviato alcuna comunicazione al contribuente della presa in carico delle somme, con conseguente illegittimità dell’applicazione degli aggidi riscossione per € 4.104,98 e, sotto il secondo profilo, viene ribadita l’omessa notificazione dell’atto impositivo alla società contribuente, circostanza che avrebbe precluso la conoscenza della pretesa impositiva. 3. Il primo motivo è infondato. In disparte l’estraneità al giudizio di legittimità dei soci della società ricorrente, i quali non erano parti del giudizio di appello, parte ricorrente ha fatto valere quale vizio dell’iscrizione a ruolo l’omessa notificazione dell’atto presupposto. 4. Al riguardo si osserva che l'art.145, secondo comma, cod. proc. civ., prevede che la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, nonché alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. cod. civ. si fa a norma del primo comma, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (Cass., Sez. VI, 1° febbraio 2018, n. 2539; Cass., Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 9009). Ciò in quanto l’art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263 ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare l'atto destinato a un ente direttamente alla persona che lo rappresenta, purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora, dunque senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., N.13355/15 R.G. Est. F. D’Aquino giurisprudenza che deve ritenersi oramai consolidata ( Cass., Sez. V, 18 aprile 2023, n. 10282; Cass., Sez. V, 10 maggio 2022, n. 14716; Cass., Sez. V, 7 giugno 2021, n. 17266; Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27636; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2020, n. 23277; Cass., Sez. VI, 1° ottobre 2020, n. 20960; Cass., Sez. I, 26 ottobre 2018, n. 27299). La sentenza impugnata ha , pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi, nella parte in cui ha ritenuto che l’atto presupposto è stato correttamente notificato alla società contribuente, così ritenendo tardivo il ricorso. 5. Il secondo motivo èassorbito quanto alla doglianza relativa alla violazione dell’art. 6 l. n. 212/2000, stante la corretta notificazione a parte contribuente dell’atto presupposto e la conseguente conoscenza della pretesa impositiva. 6. Il motivo è, invece, inammissibile per difetto di specificità quanto all’ulteriore deduzione di omessa pronuncia (omessa comunicazione dell’agente della riscossione della presa in carico delle somme ai fini della debenza degli aggi), in quanto parte ricorrente non ha illustrato di avere riproposto tale questione in grado di appello. La questione, difatti, risulta proposta in primo grado (come risulta dalla sentenza impugnata) ma, alla luce della narrativa della sentenza impugnata, la suddetta questione non risulta ri proposta in appello , risultando tracciata la sola questione relativa alla omessa notificazione dell’atto impositivo(«non ritenendo valida la notifica alla moglie convivente»). Invero, il ricorrente non trascrive l’atto di appello al fine di verificare la riproposizione in appello della questione originariamente proposta in primo grado, né indica i luoghi degli atti in cui la suddetta questione sarebbe stata trattata, né infine allega al ricorso l’atto di appelloal fine di consentire una verifica ex actis . Deve, pertanto, ritenersi inammissibile per violazione del principio di specificità il suddetto profilo del secondo motivo di ricorso , non potendo esaminarsi la N.13355/15 R.G. Est. F. D’Aquino mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte siano state sottoposte al giudice del merito senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass., Sez. II, 20 agosto 2015, n. 17049). 7. il ricorso va, pertanto, rigettato con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q.M. La Corte rigetta il ricorso; conda nna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida per ciascuna parte in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito per l’Amministrazione finanziaria, nonché - per il concessionario della riscossione -oltre € 200,00 per esborsi, oltre 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica