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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 29252/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22777-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ANNA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.22777/2017 Cron.

Rep.

Ud.19/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 904/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/04/2017 R.G.N. 1779/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione - fondata sulla eccepita prescrizione del credito - avverso l’atto di pignoramento presso terzi, notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e riferito a precedente cartella esattoriale notificata il 14.4.2001 su istanza dell'INPS in ragione di contributi previdenziali non versati; il Tribunale di Lecce accolse l'opposizione dichiarando la prescrizione del credito; la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 904 del 2017, rigettò il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ritenendo applicabile il termine prescrizionale più breve previsto per i crediti originari, e non quello decennale; la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un motivo relativo (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) alla violazione dell'art. 2946 c.c. in ragione della mancata applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di credito oggetto di cartella di pagamento notificata e non opposta dal debitore; [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato procuraspeciale in calce al ricorso notificato; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di gg. 60; Considerato che: ADER ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato a mezzo pec alle altre parti, sebbene nessuna delle stesse avesse svolto attività difensiva; che, pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22777-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ANNA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.22777/2017 Cron. Rep. Ud.19/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 904/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/04/2017 R.G.N. 1779/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione - fondata sulla eccepita prescrizione del credito - avverso l’atto di pignoramento presso terzi, notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e riferito a precedente cartella esattoriale notificata il 14.4.2001 su istanza dell'INPS in ragione di contributi previdenziali non versati; il Tribunale di Lecce accolse l'opposizione dichiarando la prescrizione del credito; la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 904 del 2017, rigettò il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ritenendo applicabile il termine prescrizionale più breve previsto per i crediti originari, e non quello decennale; la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un motivo relativo (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) alla violazione dell'art. 2946 c.c. in ragione della mancata applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di credito oggetto di cartella di pagamento notificata e non opposta dal debitore; [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato procuraspeciale in calce al ricorso notificato; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di gg. 60; Considerato che: ADER ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato a mezzo pec alle altre parti, sebbene nessuna delle stesse avesse svolto attività difensiva; che, pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cass
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