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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 05667/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5667/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * DE * Presidente * n. sez. 2313/2025* * CC 18/12/2025* * * 33670/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di L * del 09/05/2025parte civile non ricorrente* Di * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA].visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] * * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente * * * del foro diPescara che ha chiesto l annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 09/05/2025 la Corte di appello di L * ha confermato lasentenza del 13/11/2023 con la quale * * era stato condannato alla pena di anni5 mesi 3 di reclusione ed € 1.200 di multa per i reati di cui agli artt. 628 commi 1 2 e 3 n.3quinquies cod. pen. capo 1 e 582 585 in rif.to all art. 576 n. 1 cod. pen. entrambiaggravati ex art. 71 D. Lgs 159/11 unificati dal vincolo della continuazione previaconcessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all aggravante contestataoltre alle pene accessorie di legge nonché al risarcimento del danno in favore della partecivile costituita * Di *Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito l imputato all epoca destinatariodell avviso orale del Questore il 16/01/2020 aveva sottratto a * Di * il borsello contenente due cellulari occhiali e generi alimentari con violenza consistita nel colpirloripetutamente cagionando altresì allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in giorni

15.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l imputato tramite ilsuo difensore deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al mancato annullamento della sentenza di primo grado per esserestato il giudizio illegittimamente celebrato in assenza dell imputato.

Il difensore deduce cheall udienza del 08/02/2022 l imputato risultava detenuto per altra causa sicché il Tribunaleaveva rinviato il processo al 12/04/2022 disponendo la traduzione dello stesso che tuttaviaall udienza di rinvio l imputato non comparso era stato dichiarato assente nonostante nonfosse stata acquisita la sua rinuncia a comparire e senza che il difensore avesse comunicatola sua avvenuta scarcerazione che anche le successive udienze erano state celebratesenza l imputato irritualmente dichiarato assente che si era quindi determinata una nullitàassoluta dell udienza del 12/04/2022 e delle successive e quindi della sentenza di primogrado.2.2 Con il secondo motivo di deduce mancanza e illogicità della motivazione inrelazione alla inutilizzabilità eccepita nei nuovi motivi di appello delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa acquisite ex 512 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente laCorte di appello non aveva motivato in ordine al fatto che le dichiarazioni della vittima eranostate irritualmente acquisite in quanto a il PM al fine di garantire la pienezza delcontraddittorio di fronte alla denuncia di un soggetto ottuagenario avrebbe potuto e dovutodisporre l incidente probatorio b il Tribunale aveva acquisito le dichiarazioni della vittima –prova senz altro decisiva – sulla base di un certificato medico che non attestava che ildecadimento cognitivo del testimone e quindi l impossibilità di assumere la sua deposizionenel contraddittorio fosse grave e permanente e quindi tale da giustificare l applicazionedell art. 512 cod. proc. pen.2.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio motivazione in relazioneal mancato riconoscimento dell attenuante “costituzionale” della particolare tenuità del fattodi cui alla sentenza della Corte * n. 86 del 2024.3.

Il 05/12/2025 il difensore dell imputato ha depositato memoria di replica allarequisitoria scritta del PG con la quale ha ribadito l ammissibilità del ricorso e ha insistito perl accoglimento dei motivi ivi dedotti.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto senza la presenzadelle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondoquanto disposto dagli artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Ed invero daglidenunciato un error in procedendo ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. * U n. 42792 del 31/10/2001 * – risulta che all udienza dell 8/02/2022 ildifensore ha chiesto un rinvio a causa del suo impedimento a comparire per motivi di saluteche il Tribunale ha accolto l istanza rinviando al 12/04/2022 e disponendo la traduzioneimputato all epoca detenuto per altra causa che il 10/02/2022 la * di * diCampobasso ha comunicato all * procedente che il * era stato scarcerato per finepena il giorno precedente 09/02/2022 che all udienza del 12/04/2022 alla presenza deldifensore che peraltro nulla ha eccepito stante la mancata comparizione dell imputato iltribunale ha disposto procedersi in sua assenza. * premesso è evidente che l eccezionedi nullità sollevata dal difensore è priva di fondamento in quanto il 12/04/2022 l imputatorisultava libero e nessuno ha allegato l esistenza di altro suo impedimento a compariresicché legittimamente il Tribunale ha disposto procedersi in assenza sussistendone ipresupposti di legge.2.

Anche il secondo motivo di ricorso – con cui si deduce “mancanza o illogicità dellamotivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen. in relazione all acquisizione ex art. 512 cod.proc. pen. e all utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dallapersona offesa”– è inammissibile per le seguenti ragioni.In primo luogo va ricordato che la sopravvenuta impossibilità per fatti o circostanzeimprevedibili della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indaginipreliminari deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito la cui valutazione seadeguatamente e logicamente motivata non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità * 4 n. 842 del 08/11/2007 dep. 2008 * * 238664 – 01 .* detto la Corte di appello a p. 7 della sentenza esaminando il motivo di gravameproposto dalla difesa ha adeguatamente motivato in ordine a tutti i presupposti perl applicabilità dell art. 512 cod. proc. pen. rilevando a che a differenza di quanto dedottodall appellante la sola età avanzata del dichiarante in mancanza al momento della suadenuncia di ulteriori elementi non poteva di per sé costituire ragione per ritenere probabilela successiva irripetibilità della deposizione dibattimentale ciò tanto più che la patologianeurologica causa del decadimento cognitivo della persona offesa morbo di * eraemersa solo dal certificato medico del giugno del 2023 mentre nelle udienze dell ottobre del2022 e del marzo 2023 il denunciante non era comparso a causa di problemi fisici di tutt altranatura sicché si poteva anche ragionevolmente escludere che nel momento gennaio 2020in cui il Di * aveva sporto la denuncia poi acquisita al dibattimento vi fossero indizi dellapossibile insorgenza della suddetta patologia neurologica b che dal certificato medico delgiugno 2023 emergeva che il Di * all epoca ottantaquattrenne era affetto da morbo di* e presentava decadimento cognitivo ciò non solo rendeva impossibilel assunzione della deposizione ma stante la notoria natura degenerativa della malattia inquestione rendeva evidente la non reversibilità della situazione peraltro va anche rilevatoche nel certificato medico del 24/06/2023 contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente ilmedico curante non ha certificato solamente che il testimone era affetto da morbo di* e presentava decadimento cognitivo ma attestava che lo stesso era incapace adeambulare e presentava “assenza di pensiero logico e critico”.* detto il Collegio ritiene che si è in presenza di motivazione del tutto congrua eperaltro in linea con quanto più volte affermato da questa Corte si veda * 5 n. 31728 del20/06/2023 L. * 285768 – 01 secondo la quale l avanzata età anagrafica del dichiarantenon rende prevedibile l impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenzaquale presupposto del loro ingresso nel fascicolo del dibattimento e della loro utilizzazione ingiudizio ex art. 512 cod. proc. pen. salvo che al momento dell escussione fosse seriamentepronosticabile in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti che ildichiarante non sarebbe stato in grado di ripeterle in dibattimento . * Corte ha altresìchiarito che è legittima la lettura in dibattimento ai sensi dell art. 512 cod. proc. pen. delledichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado diripeterle perché affetta da un infermità sopravvenuta tale da impedirle la partecipazioneall udienza in modo vigile e attivo senza che sussista l obbligo da parte del giudice diconvocare preventivamente il teste una volta prodotta la certificazione medica attestantetale infermità * 2 n. 27256 del 17/05/2019 * 276659 – 01 in fattispecie analoga aquella in esame relativa a teste affetto da deterioramento cognitivo .* a quando dedotto peraltro in maniera generica dalla difesa delricorrente non sussiste alcun profilo di illogicità nella motivazione della sentenza di appelloimpugnata.3.

Il terzo motivo è privo di specificità intrinseca ed estrinseca in quanto il difensore silimita a reiterare un motivo di appello sul quale il giudice a quo ha adeguatamente motivatocon motivazione tutt altro che illogica o contraddittoria con la quale il ricorrente di fatto nonsi confronta.

I giudici di appello p. 6 della sentenza hanno infatti respinto il motivo aggiuntodi appello con il quale l appellante chiedeva il riconoscimento della attenuante introdottadalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 della lieve entità della rapinarilevando che anche per le ragioni che avevano esposto in relazione al diniegodell attenuante di cui all art. 62 n. 4 cod. pen. il fatto era grave e allarmante tenuto contoche era stata usata una violenza non modesta e reiterata ai danni una personaultraottantenne che le lesioni riportate dall anziano anche fratture non potevano ritenersilievi anche in considerazione dell età avanzata della vittima che il valore dei beni sottratti due cellulari due paia di occhiali e generi alimentari non era certamente esiguo chel imputato era plurirecidivo per reati della stessa indole.

Si tratta di motivazione corretta econgrua.

In primo luogo va rilevato che la sentenza della Corte costituzionale 13 maggio2024 n. 86 ha affermato che la riduzione della pena dalla stessa introdotta deveessere «riservata alle ipotesi di lesività davvero minima» rispetto alle quali lasproporzione dell elevato minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice non potrebbetrovare rimedio neppure con l applicazione delle attenuanti generiche e/o dell attenuantedella speciale tenuità del danno patrimoniale.

La Corte ha poi precisato che l attenuantepresuppone comunque una valutazione globale del fatto natura specie mezzi modalità ocircostanze dell azione entità del danno o del pericolo e che tra gli indici rivelatori dellaparticolare tenuità vi sono anche l estemporaneità della condotta la scarsità dell offesapersonale alla vittima l esiguità del valore sottratto l assenza di profili organizzatividell azione criminosa. * elementi quelli da ultimo indicati che sono stati valutati daigiudici di appello e reputati inesistenti nel caso in esame. * detto con gli argomenti espostidalla Corte di appello il difensore non si confronta in quanto non indica neppure le specificheragioni per le quali i plurimi elementi ostativi al riconoscimento dell attenuante valorizzati dalgiudice procedente non sussistevano o non erano rilevanti.4.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell impugnazione alla quale consegue per il disposto dell art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. n.186/2000 al versamento in favore della * delle ammende di una somma che si stimaequo quantificare in € 3.000 00.Per la natura dei fatti oggetto del presente giudizio si ritiene di disporre l oscuramento deidati identificativi delle parti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5667/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * DE * Presidente * n. sez. 2313/2025* * CC 18/12/2025* * * 33670/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di L * del 09/05/2025parte civile non ricorrente* Di * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA].visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] * * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente * * * del foro diPescara che ha chiesto l annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 09/05/2025 la Corte di appello di L * ha confermato lasentenza del 13/11/2023 con la quale * * era stato condannato alla pena di anni5 mesi 3 di reclusione ed € 1.200 di multa per i reati di cui agli artt. 628 commi 1 2 e 3 n.3quinquies cod. pen. capo 1 e 582 585 in rif.to all art. 576 n. 1 cod. pen. entrambiaggravati ex art. 71 D. Lgs 159/11 unificati dal vincolo della continuazione previaconcessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all aggravante contestataoltre alle pene accessorie di legge nonché al risarcimento del danno in favore della partecivile costituita * Di *Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito l imputato all epoca destinatariodell avviso orale del Questore il 16/01/2020 aveva sottratto a * Di * il borsello contenente due cellulari occhiali e generi alimentari con violenza consistita nel colpirloripetutamente cagionando altresì allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in giorni

15.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l imputato tramite ilsuo difensore deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al mancato annullamento della sentenza di primo grado per esserestato il giudizio illegittimamente celebrato in assenza dell imputato.

Il difensore deduce cheall udienza del 08/02/2022 l imputato risultava detenuto per altra causa sicché il Tribunaleaveva rinviato il processo al 12/04/2022 disponendo la traduzione dello stesso che tuttaviaall udienza di rinvio l imputato non comparso era stato dichiarato assente nonostante nonfosse stata acquisita la sua rinuncia a comparire e senza che il difensore avesse comunicatola sua avvenuta scarcerazione che anche le successive udienze erano state celebratesenza l imputato irritualmente dichiarato assente che si era quindi determinata una nullitàassoluta dell udienza del 12/04/2022 e delle successive e quindi della sentenza di primogrado.2.2 Con il secondo motivo di deduce mancanza e illogicità della motivazione inrelazione alla inutilizzabilità eccepita nei nuovi motivi di appello delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa acquisite ex 512 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente laCorte di appello non aveva motivato in ordine al fatto che le dichiarazioni della vittima eranostate irritualmente acquisite in quanto a il PM al fine di garantire la pienezza delcontraddittorio di fronte alla denuncia di un soggetto ottuagenario avrebbe potuto e dovutodisporre l incidente probatorio b il Tribunale aveva acquisito le dichiarazioni della vittima –prova senz altro decisiva – sulla base di un certificato medico che non attestava che ildecadimento cognitivo del testimone e quindi l impossibilità di assumere la sua deposizionenel contraddittorio fosse grave e permanente e quindi tale da giustificare l applicazionedell art. 512 cod. proc. pen.2.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio motivazione in relazioneal mancato riconoscimento dell attenuante “costituzionale” della particolare tenuità del fattodi cui alla sentenza della Corte * n. 86 del 2024.3.

Il 05/12/2025 il difensore dell imputato ha depositato memoria di replica allarequisitoria scritta del PG con la quale ha ribadito l ammissibilità del ricorso e ha insistito perl accoglimento dei motivi ivi dedotti.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto senza la presenzadelle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondoquanto disposto dagli artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Ed invero daglidenunciato un error in procedendo ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. * U n. 42792 del 31/10/2001 * – risulta che all udienza dell 8/02/2022 ildifensore ha chiesto un rinvio a causa del suo impedimento a comparire per motivi di saluteche il Tribunale ha accolto l istanza rinviando al 12/04/2022 e disponendo la traduzioneimputato all epoca detenuto per altra causa che il 10/02/2022 la * di * diCampobasso ha comunicato all * procedente che il * era stato scarcerato per finepena il giorno precedente 09/02/2022 che all udienza del 12/04/2022 alla presenza deldifensore che peraltro nulla ha eccepito stante la mancata comparizione dell imputato iltribunale ha disposto procedersi in sua assenza. * premesso è evidente che l eccezionedi nullità sollevata dal difensore è priva di fondamento in quanto il 12/04/2022 l imputatorisultava libero e nessuno ha allegato l esistenza di altro suo impedimento a compariresicché legittimamente il Tribunale ha disposto procedersi in assenza sussistendone ipresupposti di legge.2.

Anche il secondo motivo di ricorso – con cui si deduce “mancanza o illogicità dellamotivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen. in relazione all acquisizione ex art. 512 cod.proc. pen. e all utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dallapersona offesa”– è inammissibile per le seguenti ragioni.In primo luogo va ricordato che la sopravvenuta impossibilità per fatti o circostanzeimprevedibili della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indaginipreliminari deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito la cui valutazione seadeguatamente e logicamente motivata non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità * 4 n. 842 del 08/11/2007 dep. 2008 * * 238664 – 01 .* detto la Corte di appello a p. 7 della sentenza esaminando il motivo di gravameproposto dalla difesa ha adeguatamente motivato in ordine a tutti i presupposti perl applicabilità dell art. 512 cod. proc. pen. rilevando a che a differenza di quanto dedottodall appellante la sola età avanzata del dichiarante in mancanza al momento della suadenuncia di ulteriori elementi non poteva di per sé costituire ragione per ritenere probabilela successiva irripetibilità della deposizione dibattimentale ciò tanto più che la patologianeurologica causa del decadimento cognitivo della persona offesa morbo di * eraemersa solo dal certificato medico del giugno del 2023 mentre nelle udienze dell ottobre del2022 e del marzo 2023 il denunciante non era comparso a causa di problemi fisici di tutt altranatura sicché si poteva anche ragionevolmente escludere che nel momento gennaio 2020in cui il Di * aveva sporto la denuncia poi acquisita al dibattimento vi fossero indizi dellapossibile insorgenza della suddetta patologia neurologica b che dal certificato medico delgiugno 2023 emergeva che il Di * all epoca ottantaquattrenne era affetto da morbo di* e presentava decadimento cognitivo ciò non solo rendeva impossibilel assunzione della deposizione ma stante la notoria natura degenerativa della malattia inquestione rendeva evidente la non reversibilità della situazione peraltro va anche rilevatoche nel certificato medico del 24/06/2023 contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente ilmedico curante non ha certificato solamente che il testimone era affetto da morbo di* e presentava decadimento cognitivo ma attestava che lo stesso era incapace adeambulare e presentava “assenza di pensiero logico e critico”.* detto il Collegio ritiene che si è in presenza di motivazione del tutto congrua eperaltro in linea con quanto più volte affermato da questa Corte si veda * 5 n. 31728 del20/06/2023 L. * 285768 – 01 secondo la quale l avanzata età anagrafica del dichiarantenon rende prevedibile l impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenzaquale presupposto del loro ingresso nel fascicolo del dibattimento e della loro utilizzazione ingiudizio ex art. 512 cod. proc. pen. salvo che al momento dell escussione fosse seriamentepronosticabile in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti che ildichiarante non sarebbe stato in grado di ripeterle in dibattimento . * Corte ha altresìchiarito che è legittima la lettura in dibattimento ai sensi dell art. 512 cod. proc. pen. delledichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado diripeterle perché affetta da un infermità sopravvenuta tale da impedirle la partecipazioneall udienza in modo vigile e attivo senza che sussista l obbligo da parte del giudice diconvocare preventivamente il teste una volta prodotta la certificazione medica attestantetale infermità * 2 n. 27256 del 17/05/2019 * 276659 – 01 in fattispecie analoga aquella in esame relativa a teste affetto da deterioramento cognitivo .* a quando dedotto peraltro in maniera generica dalla difesa delricorrente non sussiste alcun profilo di illogicità nella motivazione della sentenza di appelloimpugnata.3.

Il terzo motivo è privo di specificità intrinseca ed estrinseca in quanto il difensore silimita a reiterare un motivo di appello sul quale il giudice a quo ha adeguatamente motivatocon motivazione tutt altro che illogica o contraddittoria con la quale il ricorrente di fatto nonsi confronta.

I giudici di appello p. 6 della sentenza hanno infatti respinto il motivo aggiuntodi appello con il quale l appellante chiedeva il riconoscimento della attenuante introdottadalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 della lieve entità della rapinarilevando che anche per le ragioni che avevano esposto in relazione al diniegodell attenuante di cui all art. 62 n. 4 cod. pen. il fatto era grave e allarmante tenuto contoche era stata usata una violenza non modesta e reiterata ai danni una personaultraottantenne che le lesioni riportate dall anziano anche fratture non potevano ritenersilievi anche in considerazione dell età avanzata della vittima che il valore dei beni sottratti due cellulari due paia di occhiali e generi alimentari non era certamente esiguo chel imputato era plurirecidivo per reati della stessa indole.

Si tratta di motivazione corretta econgrua.

In primo luogo va rilevato che la sentenza della Corte costituzionale 13 maggio2024 n. 86 ha affermato che la riduzione della pena dalla stessa introdotta deveessere «riservata alle ipotesi di lesività davvero minima» rispetto alle quali lasproporzione dell elevato minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice non potrebbetrovare rimedio neppure con l applicazione delle attenuanti generiche e/o dell attenuantedella speciale tenuità del danno patrimoniale.

La Corte ha poi precisato che l attenuantepresuppone comunque una valutazione globale del fatto natura specie mezzi modalità ocircostanze dell azione entità del danno o del pericolo e che tra gli indici rivelatori dellaparticolare tenuità vi sono anche l estemporaneità della condotta la scarsità dell offesapersonale alla vittima l esiguità del valore sottratto l assenza di profili organizzatividell azione criminosa. * elementi quelli da ultimo indicati che sono stati valutati daigiudici di appello e reputati inesistenti nel caso in esame. * detto con gli argomenti espostidalla Corte di appello il difensore non si confronta in quanto non indica neppure le specificheragioni per le quali i plurimi elementi ostativi al riconoscimento dell attenuante valorizzati dalgiudice procedente non sussistevano o non erano rilevanti.4.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell impugnazione alla quale consegue per il disposto dell art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. n.186/2000 al versamento in favore della * delle ammende di una somma che si stimaequo quantificare in € 3.000 00.Per la natura dei fatti oggetto del presente giudizio si ritiene di disporre l oscuramento deidati identificativi delle parti. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5667/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * DE * Presidente * n. sez. 2313/2025* * CC 18/12/2025* * * 33670/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di L * del 09/05/2025parte civile non ricorrente* Di * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA].visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] * * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente * * * del foro diPescara che ha chiesto l annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 09/05/2025 la Corte di appello di L * ha confermato lasentenza del 13/11/2023 con la quale * * era stato condannato alla pena di anni5 mesi 3 di reclusione ed € 1.200 di multa per i reati di cui agli artt. 628 commi 1 2 e 3 n.3quinquies cod. pen. capo 1 e 582 585 in rif.to all art. 576 n. 1 cod. pen. entrambiaggravati ex art. 71 D. Lgs 159/11 unificati dal vincolo della continuazione previaconcessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all aggravante contestataoltre alle pene accessorie di legge nonché al risarcimento del danno in favore della partecivile costituita * Di *Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito l imputato all epoca destinatariodell avviso orale del Questore il 16/01/2020 aveva sottratto a * Di * il borsello contenente due cellulari occhiali e generi alimentari con violenza consistita nel colpirloripetutamente cagionando altresì allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in giorni 15.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l imputato tramite ilsuo difensore deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al mancato annullamento della sentenza di primo grado per esserestato il giudizio illegittimamente celebrato in assenza dell imputato. Il difensore deduce cheall udienza del 08/02/2022 l imputato risultava detenuto per altra causa sicché il Tribunaleaveva rinviato il processo al 12/04/2022 disponendo la traduzione dello stesso che tuttaviaall udienza di rinvio l imputato non comparso era stato dichiarato assente nonostante nonfosse stata acquisita la sua rinuncia a comparire e senza che il difensore avesse comunicatola sua avvenuta scarcerazione che anche le successive udienze erano state celebratesenza l imputato irritualmente dichiarato assente che si era quindi determinata una nullitàassoluta dell udienza del 12/04/2022 e delle successive e quindi della sentenza di primogrado.2.2 Con il secondo motivo di deduce mancanza e illogicità della motivazione inrelazione alla inutilizzabilità eccepita nei nuovi motivi di appello delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa acquisite ex 512 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente laCorte di appello non aveva motivato in ordine al fatto che le dichiarazioni della vittima eranostate irritualmente acquisite in quanto a il PM al fine di garantire la pienezza delcontraddittorio di fronte alla denuncia di un soggetto ottuagenario avrebbe potuto e dovutodisporre l incidente probatorio b il Tribunale aveva acquisito le dichiarazioni della vittima –prova senz altro decisiva – sulla base di un certificato medico che non attestava che ildecadimento cognitivo del testimone e quindi l impossibilità di assumere la sua deposizionenel contraddittorio fosse grave e permanente e quindi tale da giustificare l applicazionedell art. 512 cod. proc. pen.2.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio motivazione in relazioneal mancato riconoscimento dell attenuante “costituzionale” della particolare tenuità del fattodi cui alla sentenza della Corte * n. 86 del 2024.3. Il 05/12/2025 il difensore dell imputato ha depositato memoria di replica allarequisitoria scritta del PG con la quale ha ribadito l ammissibilità del ricorso e ha insistito perl accoglimento dei motivi ivi dedotti.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto senza la presenzadelle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondoquanto disposto dagli artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero daglidenunciato un error in procedendo ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. * U n. 42792 del 31/10/2001 * – risulta che all udienza dell 8/02/2022 ildifensore ha chiesto un rinvio a causa del suo impedimento a comparire per motivi di saluteche il Tribunale ha accolto l istanza rinviando al 12/04/2022 e disponendo la traduzioneimputato all epoca detenuto per altra causa che il 10/02/2022 la * di * diCampobasso ha comunicato all * procedente che il * era stato scarcerato per finepena il giorno precedente 09/02/2022 che all udienza del 12/04/2022 alla presenza deldifensore che peraltro nulla ha eccepito stante la mancata comparizione dell imputato iltribunale ha disposto procedersi in sua assenza. * premesso è evidente che l eccezionedi nullità sollevata dal difensore è priva di fondamento in quanto il 12/04/2022 l imputatorisultava libero e nessuno ha allegato l esistenza di altro suo impedimento a compariresicché legittimamente il Tribunale ha disposto procedersi in assenza sussistendone ipresupposti di legge.2. Anche il secondo motivo di ricorso – con cui si deduce “mancanza o illogicità dellamotivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen. in relazione all acquisizione ex art. 512 cod.proc. pen. e all utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dallapersona offesa”– è inammissibile per le seguenti ragioni.In primo luogo va ricordato che la sopravvenuta impossibilità per fatti o circostanzeimprevedibili della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indaginipreliminari deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito la cui valutazione seadeguatamente e logicamente motivata non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità * 4 n. 842 del 08/11/2007 dep. 2008 * * 238664 – 01 .* detto la Corte di appello a p. 7 della sentenza esaminando il motivo di gravameproposto dalla difesa ha adeguatamente motivato in ordine a tutti i presupposti perl applicabilità dell art. 512 cod. proc. pen. rilevando a che a differenza di quanto dedottodall appellante la sola età avanzata del dichiarante in mancanza al momento della suadenuncia di ulteriori elementi non poteva di per sé costituire ragione per ritenere probabilela successiva irripetibilità della deposizione dibattimentale ciò tanto più che la patologianeurologica causa del decadimento cognitivo della persona offesa morbo di * eraemersa solo dal certificato medico del giugno del 2023 mentre nelle udienze dell ottobre del2022 e del marzo 2023 il denunciante non era comparso a causa di problemi fisici di tutt altranatura sicché si poteva anche ragionevolmente escludere che nel momento gennaio 2020in cui il Di * aveva sporto la denuncia poi acquisita al dibattimento vi fossero indizi dellapossibile insorgenza della suddetta patologia neurologica b che dal certificato medico delgiugno 2023 emergeva che il Di * all epoca ottantaquattrenne era affetto da morbo di* e presentava decadimento cognitivo ciò non solo rendeva impossibilel assunzione della deposizione ma stante la notoria natura degenerativa della malattia inquestione rendeva evidente la non reversibilità della situazione peraltro va anche rilevatoche nel certificato medico del 24/06/2023 contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente ilmedico curante non ha certificato solamente che il testimone era affetto da morbo di* e presentava decadimento cognitivo ma attestava che lo stesso era incapace adeambulare e presentava “assenza di pensiero logico e critico”.* detto il Collegio ritiene che si è in presenza di motivazione del tutto congrua eperaltro in linea con quanto più volte affermato da questa Corte si veda * 5 n. 31728 del20/06/2023 L. * 285768 – 01 secondo la quale l avanzata età anagrafica del dichiarantenon rende prevedibile l impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenzaquale presupposto del loro ingresso nel fascicolo del dibattimento e della loro utilizzazione ingiudizio ex art. 512 cod. proc. pen. salvo che al momento dell escussione fosse seriamentepronosticabile in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti che ildichiarante non sarebbe stato in grado di ripeterle in dibattimento . * Corte ha altresìchiarito che è legittima la lettura in dibattimento ai sensi dell art. 512 cod. proc. pen. delledichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado diripeterle perché affetta da un infermità sopravvenuta tale da impedirle la partecipazioneall udienza in modo vigile e attivo senza che sussista l obbligo da parte del giudice diconvocare preventivamente il teste una volta prodotta la certificazione medica attestantetale infermità * 2 n. 27256 del 17/05/2019 * 276659 – 01 in fattispecie analoga aquella in esame relativa a teste affetto da deterioramento cognitivo .* a quando dedotto peraltro in maniera generica dalla difesa delricorrente non sussiste alcun profilo di illogicità nella motivazione della sentenza di appelloimpugnata.3. Il terzo motivo è privo di specificità intrinseca ed estrinseca in quanto il difensore silimita a reiterare un motivo di appello sul quale il giudice a quo ha adeguatamente motivatocon motivazione tutt altro che illogica o contraddittoria con la quale il ricorrente di fatto nonsi confronta. I giudici di appello p. 6 della sentenza hanno infatti respinto il motivo aggiuntodi appello con il quale l appellante chiedeva il riconoscimento della attenuante introdottadalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 della lieve entità della rapinarilevando che anche per le ragioni che avevano esposto in relazione al diniegodell attenuante di cui all art. 62 n. 4 cod. pen. il fatto era grave e allarmante tenuto contoche era stata usata una violenza non modesta e reiterata ai danni una personaultraottantenne che le lesioni riportate dall anziano anche fratture non potevano ritenersilievi anche in considerazione dell età avanzata della vittima che il valore dei beni sottratti due cellulari due paia di occhiali e generi alimentari non era certamente esiguo chel imputato era plurirecidivo per reati della stessa indole. Si tratta di motivazione corretta econgrua. In primo luogo va rilevato che la sentenza della Corte costituzionale 13 maggio2024 n. 86 ha affermato che la riduzione della pena dalla stessa introdotta deveessere «riservata alle ipotesi di lesività davvero minima» rispetto alle quali lasproporzione dell elevato minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice non potrebbetrovare rimedio neppure con l applicazione delle attenuanti generiche e/o dell attenuantedella speciale tenuità del danno patrimoniale. La Corte ha poi precisato che l attenuantepresuppone comunque una valutazione globale del fatto natura specie mezzi modalità ocircostanze dell azione entità del danno o del pericolo e che tra gli indici rivelatori dellaparticolare tenuità vi sono anche l estemporaneità della condotta la scarsità dell offesapersonale alla vittima l esiguità del valore sottratto l assenza di profili organizzatividell azione criminosa. * elementi quelli da ultimo indicati che sono stati valutati daigiudici di appello e reputati inesistenti nel caso in esame. * detto con gli argomenti espostidalla Corte di appello il difensore non si confronta in quanto non indica neppure le specificheragioni per le quali i plurimi elementi ostativi al riconoscimento dell attenuante valorizzati dalgiudice procedente non sussistevano o non erano rilevanti.4. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell impugnazione alla quale consegue per il disposto dell art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. n.186/2000 al versamento in favore della * delle ammende di una somma che si stimaequo quantificare in € 3.000 00.Per la natura dei fatti oggetto del presente giudizio si ritiene di disporre l oscuramento deidati identificativi delle parti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5667/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * DE * Presidente * n. sez. 2313/2025* * CC 18/12/2025* * * 33670/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di L * del 09/05/2025parte civile non ricorrente* Di * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA].visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] * * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente * * * del foro diPescara che ha chiesto l annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 09/05/2025 la Corte di appello di L * ha confermato lasentenza del 13/11/2023 con la quale * * era stato condannato alla pena di anni5 mesi 3 di reclusione ed € 1.200 di multa per i reati di cui agli artt. 628 commi 1 2 e 3 n.3quinquies cod. pen. capo 1 e 582 585 in rif.to all art. 576 n. 1 cod. pen. entrambiaggravati ex art. 71 D. Lgs 159/11 unificati dal vincolo della continuazione previaconcessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all aggravante contestataoltre alle pene accessorie di legge nonché al risarcimento del danno in favore della partecivile costituita * Di *Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito l imputato all epoca destinatariodell avviso orale del Questore il 16/01/2020 aveva sottratto a * Di * il borsello contenente due cellulari occhiali e generi alimentari con violenza consistita nel colpirloripetutamente cagionando altresì allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in giorni 15.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l imputato tramite ilsuo difensore deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al mancato annullamento della sentenza di primo grado per esserestato il giudizio illegittimamente celebrato in assenza dell imputato. Il difensore deduce cheall udienza del 08/02/2022 l imputato risultava detenuto per altra causa sicché il Tribunaleaveva rinviato il processo al 12/04/2022 disponendo la traduzione dello stesso che tuttaviaall udienza di rinvio l imputato non comparso era stato dichiarato assente nonostante nonfosse stata acquisita la sua rinuncia a comparire e senza che il difensore avesse comunicatola sua avvenuta scarcerazione che anche le successive udienze erano state celebratesenza l imputato irritualmente dichiarato assente che si era quindi determinata una nullitàassoluta dell udienza del 12/04/2022 e delle successive e quindi della sentenza di primogrado.2.2 Con il secondo motivo di deduce mancanza e illogicità della motivazione inrelazione alla inutilizzabilità eccepita nei nuovi motivi di appello delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa acquisite ex 512 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente laCorte di appello non aveva motivato in ordine al fatto che le dichiarazioni della vittima eranostate irritualmente acquisite in quanto a il PM al fine di garantire la pienezza delcontraddittorio di fronte alla denuncia di un soggetto ottuagenario avrebbe potuto e dovutodisporre l incidente probatorio b il Tribunale aveva acquisito le dichiarazioni della vittima –prova senz altro decisiva – sulla base di un certificato medico che non attestava che ildecadimento cognitivo del testimone e quindi l impossibilità di assumere la sua deposizionenel contraddittorio fosse grave e permanente e quindi tale da giustificare l applicazionedell art. 512 cod. proc. pen.2.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio motivazione in relazioneal mancato riconoscimento dell attenuante “costituzionale” della particolare tenuità del fattodi cui alla sentenza della Corte * n. 86 del 2024.3. Il 05/12/2025 il difensore dell imputato ha depositato memoria di replica allarequisitoria scritta del PG con la quale ha ribadito l ammissibilità del ricorso e ha insistito perl accoglimento dei motivi ivi dedotti.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto senza la presenzadelle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondoquanto disposto dagli artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero daglidenunciato un error in procedendo ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. * U n. 42792 del 31/10/2001 * – risulta che all udienza dell 8/02/2022 ildifensore ha chiesto un rinvio a causa del suo impedimento a comparire per motivi di saluteche il Tribunale ha accolto l istanza rinviando al 12/04/2022 e disponendo la traduzioneimputato all epoca detenuto per altra causa che il 10/02/2022 la * di * diCampobasso ha comunicato all * procedente che il * era stato scarcerato per finepena il giorno precedente 09/02/2022 che all udienza del 12/04/2022 alla presenza deldifensore che peraltro nulla ha eccepito stante la mancata comparizione dell imputato iltribunale ha disposto procedersi in sua assenza. * premesso è evidente che l eccezionedi nullità sollevata dal difensore è priva di fondamento in quanto il 12/04/2022 l imputatorisultava libero e nessuno ha allegato l esistenza di altro suo impedimento a compariresicché legittimamente il Tribunale ha disposto procedersi in assenza sussistendone ipresupposti di legge.2. Anche il secondo motivo di ricorso – con cui si deduce “mancanza o illogicità dellamotivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen. in relazione all acquisizione ex art. 512 cod.proc. pen. e all utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dallapersona offesa”– è inammissibile per le seguenti ragioni.In primo luogo va ricordato che la sopravvenuta impossibilità per fatti o circostanzeimprevedibili della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indaginipreliminari deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito la cui valutazione seadeguatamente e logicamente motivata non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità * 4 n. 842 del 08/11/2007 dep. 2008 * * 238664 – 01 .* detto la Corte di appello a p. 7 della sentenza esaminando il motivo di gravameproposto dalla difesa ha adeguatamente motivato in ordine a tutti i presupposti perl applicabilità dell art. 512 cod. proc. pen. rilevando a che a differenza di quanto dedottodall appellante la sola età avanzata del dichiarante in mancanza al momento della suadenuncia di ulteriori elementi non poteva di per sé costituire ragione per ritenere probabilela successiva irripetibilità della deposizione dibattimentale ciò tanto più che la patologianeurologica causa del decadimento cognitivo della persona offesa morbo di * eraemersa solo dal certificato medico del giugno del 2023 mentre nelle udienze dell ottobre del2022 e del marzo 2023 il denunciante non era comparso a causa di problemi fisici di tutt altranatura sicché si poteva anche ragionevolmente escludere che nel momento gennaio 2020in cui il Di * aveva sporto la denuncia poi acquisita al dibattimento vi fossero indizi dellapossibile insorgenza della suddetta patologia neurologica b che dal certificato medico delgiugno 2023 emergeva che il Di * all epoca ottantaquattrenne era affetto da morbo di* e presentava decadimento cognitivo ciò non solo rendeva impossibilel assunzione della deposizione ma stante la notoria natura degenerativa della malattia inquestione rendeva evidente la non reversibilità della situazione peraltro va anche rilevatoche nel certificato medico del 24/06/2023 contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente ilmedico curante non ha certificato solamente che il testimone era affetto da morbo di* e presentava decadimento cognitivo ma attestava che lo stesso era incapace adeambulare e presentava “assenza di pensiero logico e critico”.* detto il Collegio ritiene che si è in presenza di motivazione del tutto congrua eperaltro in linea con quanto più volte affermato da questa Corte si veda * 5 n. 31728 del20/06/2023 L. * 285768 – 01 secondo la quale l avanzata età anagrafica del dichiarantenon rende prevedibile l impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenzaquale presupposto del loro ingresso nel fascicolo del dibattimento e della loro utilizzazione ingiudizio ex art. 512 cod. proc. pen. salvo che al momento dell escussione fosse seriamentepronosticabile in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti che ildichiarante non sarebbe stato in grado di ripeterle in dibattimento . * Corte ha altresìchiarito che è legittima la lettura in dibattimento ai sensi dell art. 512 cod. proc. pen. delledichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado diripeterle perché affetta da un infermità sopravvenuta tale da impedirle la partecipazioneall udienza in modo vigile e attivo senza che sussista l obbligo da parte del giudice diconvocare preventivamente il teste una volta prodotta la certificazione medica attestantetale infermità * 2 n. 27256 del 17/05/2019 * 276659 – 01 in fattispecie analoga aquella in esame relativa a teste affetto da deterioramento cognitivo .* a quando dedotto peraltro in maniera generica dalla difesa delricorrente non sussiste alcun profilo di illogicità nella motivazione della sentenza di appelloimpugnata.3. Il terzo motivo è privo di specificità intrinseca ed estrinseca in quanto il difensore silimita a reiterare un motivo di appello sul quale il giudice a quo ha adeguatamente motivatocon motivazione tutt altro che illogica o contraddittoria con la quale il ricorrente di fatto nonsi confronta. I giudici di appello p. 6 della sentenza hanno infatti respinto il motivo aggiuntodi appello con il quale l appellante chiedeva il riconoscimento della attenuante introdottadalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 della lieve entità della rapinarilevando che anche per le ragioni che avevano esposto in relazione al diniegodell attenuante di cui all art. 62 n. 4 cod. pen. il fatto era grave e allarmante tenuto contoche era stata usata una violenza non modesta e reiterata ai danni una personaultraottantenne che le lesioni riportate dall anziano anche fratture non potevano ritenersilievi anche in considerazione dell età avanzata della vittima che il valore dei beni sottratti due cellulari due paia di occhiali e generi alimentari non era certamente esiguo chel imputato era plurirecidivo per reati della stessa indole. Si tratta di motivazione corretta econgrua. In primo luogo va rilevato che la sentenza della Corte costituzionale 13 maggio2024 n. 86 ha affermato che la riduzione della pena dalla stessa introdotta deveessere «riservata alle ipotesi di lesività davvero minima» rispetto alle quali lasproporzione dell elevato minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice non potrebbetrovare rimedio neppure con l applicazione delle attenuanti generiche e/o dell attenuantedella speciale tenuità del danno patrimoniale. La Corte ha poi precisato che l attenuantepresuppone comunque una valutazione globale del fatto natura specie mezzi modalità ocircostanze dell azione entità del danno o del pericolo e che tra gli indici rivelatori dellaparticolare tenuità vi sono anche l estemporaneità della condotta la scarsità dell offesapersonale alla vittima l esiguità del valore sottratto l assenza di profili organizzatividell azione criminosa. * elementi quelli da ultimo indicati che sono stati valutati daigiudici di appello e reputati inesistenti nel caso in esame. * detto con gli argomenti espostidalla Corte di appello il difensore non si confronta in quanto non indica neppure le specificheragioni per le quali i plurimi elementi ostativi al riconoscimento dell attenuante valorizzati dalgiudice procedente non sussistevano o non erano rilevanti.4. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell impugnazione alla quale consegue per il disposto dell art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. n.186/2000 al versamento in favore della * delle ammende di una somma che si stimaequo quantificare in € 3.000 00.Per la natura dei fatti oggetto del presente giudizio si ritiene di disporre l oscuramento deidati identificativi delle parti. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 05667/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris