CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 30388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento limitatamente alla scelta della misura cautelare da applicare, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, prescrivendogli, altresì, di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui abitualmente convivono, nonché con la persona offesa. La Corte di Cassazione, in sede di annullamento e a seguito di ricorso del difensore dell'imputato, ritenuto insindacabile la motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato per il reato di rapina e delle esigenze cautelari prospettate nell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27 aprile 2021; aveva, invece, censurato, da qui l'annullamento con rinvio, l'applicazione "automatica" della misura della custodia cautelare in carcere quale effetto della mancanza di immediata disponibilità di braccialetti elettronici e fino a quando tale disponibilità non fosse stata acquisitili cui era subordinata l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, al dunque applicata ma, giustappunto, sospesa fino all'acquisizione della disponibilità del dispositivo di controllo. [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto da misura perché con l'uso di un coltello, minacciava [OSCURATO:PERSONA] per procurarsi l'ingiusto profitto della somma di venti euro, derivante da precedente vendita di sostanze stupefacenti — art. 628 cod. pen.-, reato commesso in Ribera il 10 gennaio 2021. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.2.mancanza e manifesta illogicità in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiamando la motivazione con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza; 2.3.mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e violazione di legge e connesso vizio di motivazione sul pericolo di reiterazioneinon evidenziandosi alcun uso di arma e impossessamento di alcunché oltre alla risalenza dei fatti al gennaio 2021. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è proposto per motivi non deducibili. Il ricorrente, infatti, torna con i proposti motivi di ricorso, su aspetti (la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari) che esulavano dal perimetro valutativo rimesso al Tribunale del Riesame con la pronuncia rescindente di questa Corte limitata ad un aspetto del tutto peculiare quale l'effetto negativo che si veniva a registrare sulla posizione della persona sottoposta al regime cautelare per effetto della mancanza del dispositivo di controllo elettronico. Vero, dunque, è che il giudice della cautela deve sempre sottoporre a costante controllo l'adeguatezza della misura, con riferimento al quadro cautelare ed ai suoi mutamenti, ma non è corretto inferirne la conclusione - sulla quale riposano i motivi proposti - con riferimento al giudizio di legittimità ed al successivo eventuale giudizio di rinvio. In tale evenienza, infatti, l'onere di verifica della situazione cautelare deve confrontarsi con il contenuto della pronuncia rescindente che incide anche sui poteri del giudice del rinvio nel senso che quest'ultimo neppure può prendere in considerazione elementi sopravvenuti dopo l'emissione (o il diniego di emissione) della misura cautelare, e che trovano la loro naturale rilevanza nell'ambito di una autonoma richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare (cfr. Sez. 2, n. 8854 del 09/02/2016, Vescovi, Rv. 266100). Le censure proposte con l'odierno ricorso, relative alla sussistenza ab origine dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, coperte dalla pronuncia rescindente che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] su tali aspetti accogliendolo limitatamente alla permanenza della misura in carcere nelle more di acquisizione del dispositivo di controllo, non possono costituire oggetto dell'esame di questa Corte poiché rientrano nel perimetro decisorio già definito con la sentenza del 20 gennaio 2022 e neppure configurabili, rispetto a tale decisione, come novum. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della