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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 dicembre 2021

Cassazione n. 41800/2021

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____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 20119 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H69 H501K) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66L02 H501V) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, legale rap- presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E12 E882J) -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S29 H501O) -controricorrente – ricorrente in via incidentale- nonché Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 1 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: Numero di raccolta generale 41800/2021 07695001003), in persona del legale rappresentante Data pubblicazione 28/12/2021 pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 2821/2019, pubblicata in data 24 aprile 2019 (e che si assume notificata in data 2 maggio 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quel- lo incidentale.

Fatti di causa CREDIOP – Credito per le Imprese e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha pignorato alcuni immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]- mobiliare S.r.l., sulla base di un contratto di finanziamento ipotecario; alla relativa procedura esecutiva sono state riunite altre procedure promosse successivamente.

Due degli immo- bili pignorati sono stati aggiudicati in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società che si era resa cessionaria del credito della procedente ed era in tale qualità intervenuta nel proces- so esecutivo; sono stati quindi emessi i relativi decreti di tra- sferimento.

Successivamente, la società debitrice ha proposto, con ricorso al giudice dell’esecuzione, opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ottenendo la sospensione della procedura.

Essendo poi intervenuto il fallimento della debitrice, l’esecuzione è stata dichiarata parzialmente improseguibile ed Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 2 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 è stato infine ordinato all’aggiudicataria, che era stata in un Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 primo tempo dispensata dal versamento del residuo prezzo di dell’aggiudicazione, in qualità di creditrice ipotecaria di primo grado, ai sensi dell’art. 585, comma 2, c.p.c., di provvedere immediatamente a tale versamento.

Il giudizio di merito relativo all’opposizione è stato instaurato, oltre che dalla debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da [OSCURATO:PERSONA] (socia nonché garante, per aver prestato fideiussione in favore della stessa), nonché da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Tale giudizio è stato riunito ad un altro giudizio di cognizione, promosso dalle medesime parti attrici ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA]- biliare S.r.l. (oltre che della curatela del fallimento della stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), per ottenere la dichiarazione di nullità, per simulazione assoluta, del contratto con il quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA]- mobiliare S.r.l. la proprietà degli immobili acquistati dalla pro- cedura esecutiva, giudizio nel quale è intervenuta la [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA], aderendo alle domande di parte attrice.

Il Tribunale di Roma ha accolto sia l’opposizione (qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), sia la domanda di simulazione; ha revocato l’aggiudicazione in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il mancato versamen- to del saldo del relativo prezzo, nonché i relativi decreti di tra- sferimento; ha dichiarato la nullità per simulazione del suc- cessivo atto di compravendita degli immobili in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha invece qualificato l’opposizione in concreto proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., di- chiarandone l’inammissibilità; ha inoltre rigettato la domanda Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 3 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 di accertamento della simulazione della compravendita degli Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 immobili trasferiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Ricorre la Zanchini, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] ha notificato atto denominato “Controricorso con ricorso incidentale ex artt. 371 e ss CPC”, in cui, peraltro, si limita ad aderire al ricorso principale della Zanchini.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall’art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, sarebbe intervenuta nel solo giudi- zio di accertamento della simulazione della vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha semplicemente dichiara- to, nel suo «Controricorso con ricorso incidentale ex artt. 371 e ss CPC», di aderire al ricorso proposto dalla Zanchini.

Tale ricorso incidentale, peraltro, è da ritenere inammissibile, difettando di una adeguata esposizione del fatto sostanziale e Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 4 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 processuale, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 il che non consente neanche a questa Corte di valutare la sus- sistenza di un effettivo interesse giuridicamente rilevante della società ricorrente a partecipare al giudizio ed a proporre la presente impugnazione.

2. Ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]: legit- timazione È pregiudiziale e assorbente la verifica della legittimazione della Zanchini a proporre la presente impugnazione. 2.1 Secondo quanto emerge dall’esposizione contenuta nel suo stesso ricorso, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere proprietaria degli immobili pignorati e poi trasferiti con l’atto di vendita di cui è controversa l’eventuale simulazione; nean- che risulta datrice di ipoteca: si tratta di una semplice socia e garante delle obbligazioni fatte valere in via esecutiva, per aver prestato fideiussione personale in favore della società debitrice, quest’ultima essendo l’unica proprietaria degli im- mobili pignorati e, quindi, l’unica debitrice esecutata.

Inoltre, la Zanchini non risulta aver partecipato al processo esecutivo a nessun titolo e non risulta avere proposto alcuna opposizione nel corso di quel processo, con ricorso al giudice dell’esecuzione: l’opposizione rivolta a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., di cui si dà atto nel ricorso, risulta propo- sta in data 10 marzo 2006 dalla sola società debitrice: ne con- segue che la fase sommaria dell’(unica) opposizione avanzata con ricorso al giudice dell’esecuzione nel corso della procedura esecutiva si è svolta in contraddittorio tra le sole parti del pro- cesso esecutivo stesso (tra cui non vi è la Zanchini, per quan- to emerge dagli atti). [OSCURATO:PERSONA] risulta invero avere instaurato, unitamente alla società debitrice ed alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (la cui esatta posizione processuale non è neanche adeguatamente chiarita Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 5 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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D’altra parte, la Zanchini non avrebbe potuto ritenersi legitti- mata a proporre alcuna opposizione esecutiva, né ai sensi dell’art. 615 né ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non essendo parte del processo di esecuzione (e neanche ai sensi dell’art. 619 c.p.c., non vantando diritti sui beni pignorati incompatibili con il pignoramento, almeno per quanto risulta dagli atti). 2.2 La questione della legittimazione della Zanchini e, più precisamente, del suo interesse ad agire nel presente giudizio, almeno nella fase di merito, è stata in verità affrontata dal giudice di primo grado; questi si è peraltro limitato ad affer- marla esistente sulla base del fatto che la stessa fosse socia della società debitrice esecutata e garante delle sue obbliga- zioni, osservando quindi che aveva interesse a partecipare al giudizio «anche alla luce dei principi desumibili dall’art. 2909 c.c.», con decisione che non risulta censurata in appello.

Ritiene, peraltro, la Corte che tale decisione debba ritenersi circoscritta all’interesse dalla Zanchini relativo alle domande di accertamento della sussistenza/insussistenza del credito fatto valere in via esecutiva e/o del contratto alla base di esso (ol- tre che, eventualmente, al rapporto di garanzia), non potendo di certo siffatta statuizione aver avuto riguardo allo specifico oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione, cioè alla domanda di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata della società procedente nei confronti della debitrice esecutata, con conseguente dichiarazione di ineffica- cia degli atti di esecuzione e, tanto meno, ad una eventuale opposizione agli atti esecutivi.

La legittimazione a proporre l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., spetta esclusivamente al debitore esecutato: non si può ritenere legittimato a proporre tale op- posizione un semplice coobbligato sul piano personale, non Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 6 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 esecutato e, tanto meno, il semplice socio della società (di ca-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 pitali) assoggettata ad esecuzione, in quanto tale.

Analoga- mente, l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. è un rimedio per far valere l’illegittimità degli atti del processo esecutivo che spetta alle parti dello stesso, nonché, eccezionalmente, ai soggetti i cui diritti vengano direttamente incisi da tali atti (come, ad esempio il terzo pignorato nell’espropriazione di crediti, ovvero l’aggiudicatario) ma non, ancora una volta, al mero garante personale o al socio della società (di capitali) debitrice esecutata.

Naturalmente, il fideiussore può certamente proporre, in un ordinario giudizio di cognizione, tutte le domande volte ad ot- tenere l’accertamento dell’inesistenza del debito principale ga- rantito e, come è avvenuto nel caso di specie, potrebbe anche farlo nell’ambito di un processo nel quale siano proposte, da altri soggetti, delle opposizioni esecutive (determinando un cumulo di domande di diversa natura).

Non può, però, in nes- sun caso ritenersi legittimato egli stesso ad avanzare l’opposizione all’esecuzione promossa sui beni del debitore principale garantito e, di certo, non ha alcun interesse a inter- loquire in merito alla sorte dei beni immobili di proprietà esclusiva di quest’ultimo eventualmente assoggettati ad ese- cuzione, potendo farlo esclusivamente in ordine all’esistenza del credito garantito.

Deve poi osservarsi che (già la sentenza di primo grado, ma comunque certamente) la sentenza impugnata non contiene alcuna decisione in merito all’esistenza del credito fatto valere in via esecutiva: essa statuisce esclusivamente in ordine alla legittimità dell’aggiudicazione dei beni pignorati in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dei relativi decreti di trasferimento, in conseguenza del mancato versamento del prezzo.

Ed è opportuno ulteriormente precisare, in proposito: a) che, con riguardo a tale ultima questione (cioè la mera legittimità Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 7 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si tratta, in ogni caso, di questioni che attengono esclusiva- mente alla sorte degli immobili pignorati, non alla sussistenza del credito garantito.

Di questioni, quindi, in relazione alle quali la Zanchini non ha un concreto interesse ad agire che la legittimerebbe a proporre la presente impugnazione avverso la decisione della corte di appello sull’opposizione proposta dalla società debitrice e le cui statuizioni vertono esclusiva- mente sulle suddette questioni. 2.3 Anche a prescindere dalla insussistenza, in astratto, dell’interesse della Zanchini, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a partecipare al giudizio di opposizione di cui si discute nella presente sede e di cui è controversa l’esatta qualificazione (essendo discusso se si tratti di una opposizione agli atti ese- cutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come affermato dalla corte di appello, ovvero di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come sostiene la stessa Zanchini; è co- Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 8 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Né il tribunale, né la corte di appello, hanno espressamente statuito in ordine alla proponibilità della domanda introduttiva dell’opposizione esecutiva in concreto avanzata nel giudizio di merito a cognizione piena, con riguardo al previo regolare svolgimento della preliminare e necessaria fase sommaria da- vanti al giudice dell’esecuzione.

La questione è quindi tuttora rilevabile, anche di ufficio, da questa Corte, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c..

Orbene, in primo luogo, per quanto è possibile evincere dall’esposizione del fatto processuale contenuta nel ricorso (che in verità presenta delle lacune, in proposito, le quali di per sé potrebbero far dubitare della sua conformità alle pre- scrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, c.p.c.), l’opposizione avanzata nel giudizio di merito a cognizione pie- na dalla stessa società debitrice esecutata non pare coincidere con quella in precedenza avanzata davanti al giudice dell’esecuzione.

Mentre nel ricorso al giudice dell’esecuzione parrebbe avanza- ta esclusivamente una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con riguardo alla sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata della creditrice (in virtù della nullità del contratto di finanziamento), nonché con riguardo alla titolarità di un valido diritto di prelazione ipotecaria in ca- po alla stessa (in virtù della mancata annotazione nei RR.II. della cessione del credito sottostante), cioè questioni di per sé non attinenti alla validità dell’aggiudicazione dei beni pignora- ti, quanto meno se, come nella specie, proposte solo dopo l’emissione del decreto di trasferimento, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito risultano proposte (o, quan- to meno, anche proposte) altre e diverse domande, relative alla validità dell’aggiudicazione e dei relativi decreti di trasfe- Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 9 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 rimento: domande che, per quanto appena chiarito, non po-Numero sezionale 2651/2021Numero di raccolta generale 41800/2021 trebbero affatto – diversamente da quanto pare affermare la Data pubblicazione 28/12/2021 ricorrente – ritenersi direttamente comprese in quella origina- ria e neanche costituire conseguenze immediate, dirette e in- defettibili dell’accoglimento della stessa (né la ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., richiama ade- guatamente il contenuto dell’originario ricorso in opposizione presentato al giudice dell’esecuzione, nella parte in cui fossero state eventualmente avanzate siffatte specifiche domande).

Queste ulteriori domande sono, poi, le uniche ad essere og- getto della sentenza pronunciata in grado di appello.

Ma le medesime, non essendo state precedentemente propo- ste con ricorso al giudice dell’esecuzione e non essendo state precedute dalla necessaria fase sommaria da svolgersi nell’ambito del processo esecutivo, devono ritenersi nuove e, come tali, inammissibilmente avanzate anche da parte della società debitrice esecutata (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; cfr. altresì, nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 – 01; per l’inammissibilità, nelle op- posizioni esecutive, di domande non proposte già nell’atto in- troduttivo della fase sommaria, cfr., in motivazione: Sez.

U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01, nonché Sez.

U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01), cioè del soggetto certamente avente interesse e legittimazione ad avanzarle, in generale.

Di conseguenza, questa Corte ha, in relazione a dette doman- de, il potere/dovere di cassare senza rinvio, ove necessario, la relativa decisione impugnata, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché le stesse non potevano essere proposte.

Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 10 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 2.4 Anche, infine, volendo prescindere dall’ammissibilità di al-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 cune delle domande di merito a cognizione piena proposte dalla debitrice esecutata, per le ragioni appena esposte, non vi sono peraltro dubbi sul fatto che la Zanchini non abbia mai avanzato al giudice dell’esecuzione alcun ricorso in opposizio- ne, né ai sensi dell’art. 615 c.p.c., né ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Di conseguenza, quanto meno le domande proposte dalla Zanchini in sede di merito, sono di certo da ritenere inammis- sibili, quali opposizioni esecutive, sia ai sensi dell’art. 615 che ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per il mancato svolgimento della fase sommaria. [OSCURATO:PERSONA] può, al più, ritenersi dotata di legittimazione pro- cessuale, in sede di cognizione, con riguardo alla proposizione (avvenuta per la prima volta in questa occasione, da parte sua) delle domande aventi ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza del credito per il quale aveva prestato fideius- sione, cioè domande diverse ed il cui oggetto non coincide (se non in parte, per la causa petendi) con quelle qualificabili co- me opposizioni esecutive, proponibili esclusivamente dalla de- bitrice esecutata o comunque dalle parti del processo esecuti- vo (e d’altronde, nella specie, proposte solo dalla società debi- trice esecutata – almeno in parte – con il necessario preventi- vo ricorso al giudice dell’esecuzione e il necessario preventivo svolgimento della fase sommaria in sede esecutiva).

Ulteriore conseguenza di quanto appena esposto è che la Zan- chini potrebbe ritenersi legittimata a proporre il ricorso per cassazione solo in relazione alle domande che aveva legitti- mamente e ammissibilmente proposto in sede di merito: ov- viamente, infatti, per quelle che non ha mai proposto, come per quelle che sia stato accertato in questa sede (anche ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., come già visto) che non Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 11 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 poteva proporre, la stessa non può ritenersi legittimata alla Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 presente impugnazione.

Orbene, una volta stabilito che tale ammissibilità sussiste solo per le domande relative alla sussistenza del credito fatto vale- re in via esecutiva (cioè alla validità del finanziamento conces- so da [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il cui credito è stato poi oggetto di varie cessioni) ed eventualmente per quelle relative alla relativa fideiussione prestata dalla Zan- chini, è agevole osservare che la corte di appello non si è in alcun modo pronunciata su tali domande e, comunque, che la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nessuna censura propone, in questa sede, con riguardo ad esse.

Nel ricorso, in realtà, la ricorrente contesta la qualificazione attribuita dalla corte di appello ad una opposizione esecutiva la cui decisione riguarda l’aggiudicazione dei beni pignorati e la legittimità dei relativi decreti di trasferimento: sostiene trattarsi di opposizione all’esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi, ma senza dubbio si tratta di una opposizione che (indipendentemente dalla suddetta qualificazione) ella stessa non era legittimata a proporre e, comunque, di certo non ha ammissibilmente proposto in sede di merito a cogni- zione piena. 2.5 Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione al- la domanda di dichiarazione della nullità per simulazione della vendita dei beni immobili pignorati da parte dell’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore della società terza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Si tratta, infatti, di immobili che già in origine erano di pro- prietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui quindi la Zanchini non è proprietaria, né lo era in precedenza, quan- do ha avuto inizio il processo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non è proprietaria degli immobili oggetto della vendita che si assume simulata, non lo è mai stata e Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 12 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ha solo prestato una garanzia persona- le per alcuni debiti della società ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) che era in precedenza proprietaria di quegli immobili, ma non deduce di essere (e non è) creditrice dell’alienante e, come ta- le pregiudicata dall’atto dispositivo; in verità neanche deduce di essere creditrice della precedente proprietaria, di cui è socia (ma si tratta di qualità alla quale, in sé, non può attribuirsi ri- lievo, trattandosi di società di capitali) e garante.

In ogni caso, se anche quale socia e garante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avesse potuto vantare un interesse (alme- no di fatto, se non giuridico, e comunque neanche specifica- mente e adeguatamente allegato) alle vicende degli immobili di tale società, si tratterebbe comunque di un interesse che potrebbe avere attualità e concretezza solo per l’ipotesi di ac- coglimento delle domande di revoca dei decreti di trasferimen- to emessi nel processo esecutivo, laddove cioè la predetta so- cietà potesse rientrare nella proprietà di quegli immobili.

Onde, una volta accertata l’inammissibilità dei ricorsi proposti relativamente alle opposizioni esecutive, non può residuare al- cun dubbio sulla insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante della Zanchini con riguardo alle questioni attinenti al- la simulazione. 2.6 In definitiva, la Zanchini non può ritenersi legittimata – sotto nessun aspetto – a proporre il presente ricorso per cas- sazione, il che ne implica la dichiarazione di inammissibilità senza che sia necessario valutare i singoli motivi posti a base di esso.

3. I singoli motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ni A fini di completezza espositiva, pare opportuno aggiungere che le censure di cui ai singoli motivi del ricorso della Zanchi- ni, anche a prescindere dalla sua legittimazione a proporre la Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 13 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 28/12/2021 3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 616; 348; 347, comma 1; 165 e 166 c.p.c.)».

Il motivo, ferma la radicale inammissibilità derivante dalla ca- renza di legittimazione della ricorrente, sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

La ricorrente sostiene che l’appello contro la decisione di pri- mo grado (che aveva accolto le sue domande), proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, in quanto l’iscrizione a ruolo della causa non era avvenuta nel termine di cui all’art. 166 c.p.c., da intendersi dimezzato ai sensi dell’art.616 c.p.c..

Il ricorso non contiene, peraltro, argomentazioni idonee a in- durre a rivedere l’indirizzo di questa Corte, secondo cui «nell’ambito di tutte le cosiddette “opposizioni esecutive”, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introdu- ca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di ci- tazione» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021, Rv. 662024 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 – 01), principio valido anche per il grado di appel- lo e al quale la Corte intende dare piena continuità.

Si tratta di indirizzo ormai consolidato (dopo alcune iniziali oscillazioni, di cui le più recenti pronunce si sono fatte compiutamente cari- co, superandone i presupposti e gli sviluppi argomentativi), di modo che non sussistono i presupposti per ritenere sullo stes- so esistente attualmente un sincronico contrasto interpretati- vo e, quindi, per rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa stessa Corte, come richiede la ricorrente.

Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 14 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La ricorrente deduce che la corte di appello, nel dichiarare inammissibile la propria opposizione, non avrebbe preso in esame il fatto, controverso e decisivo per il giudizio, che era stata proposta una opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Il motivo, ferma la radicale inammissibilità derivante dalla ca- renza di legittimazione della ricorrente, sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo, ancor prima che infondato. 3.2.1 In primo luogo, l’omesso esame riguarda una questione di diritto e non un fatto fenomenico, quindi, esula dall’ambito che la giurisprudenza di legittimità ha individuato per questo tipo di vizio dopo la novella del 2012 (per tutte, v.

Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01).

Ad ogni modo, neppure può dirsi che sia stato omesso l’esame della specifica questione: essa risulta in realtà espressamente presa in considerazione dalla corte di appello, avendo questa operato una espressa qualificazione della domanda proposta (tendente dichiaratamente ad ottenere la revoca dell’aggiudicazione e dei decreti di trasferimento degli immo- bili pignorati in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) in termini di opposizione agli atti esecutivi ed avendone, di conseguenza, dichiarata l’inammissibilità proprio sulla base del fatto che, a tal fine, avrebbe dovuto essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. mentre era stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; ha aggiunto che, quale opposizione agli atti esecutivi, essa doveva comunque ritenersi tardiva.

Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 15 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 3.2.2 Anche a voler diversamente qualificare la censura, essa Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento nel meri- to, per le ragioni di seguito esposte. 3.2.2.1 Si deve premettere che, come è noto, oggetto dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. è la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore che agisce o minaccia di agire in via esecutiva (ovvero la pignorabilità dei beni assoggettati ad espropriazio- ne, questione nella specie non ricorrente), mentre oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è la regolarità formale degli atti esecutivi (o preesecutivi), ivi in- clusi i provvedimenti del giudice dell’esecuzione.

L’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art.615 c.p.c., di regola, determina automaticamente la dichiara- zione di inefficacia di tutti gli atti del processo esecutivo posti in essere dal creditore opposto che non aveva diritto di proce- dere in via esecutiva.

L’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art.617 c.p.c. determina invece, di regola, la dichiarazione di inef- ficacia dei soli atti di esecuzione o provvedimenti impugnati, nonché di quelli direttamente conseguenziali agli stessi e/o da essi dipendenti.

A tali regole vi sono, purtuttavia, talune eccezioni, sia nell’ipotesi di intervento di altri creditori muniti di titolo (ipote- si che nella specie non viene in rilievo), sia nell’ipotesi in cui, prima dell’accoglimento (e, a maggior ragione, della stessa proposizione) dell’opposizione vi sia stata l’aggiudicazione dei beni pignorati (e, a maggior ragione laddove sia stato addirit- tura emesso il decreto di trasferimento), a tutela dell’aggiudicatario.

In tutte le ipotesi in cui l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. o della stessa opposi- zione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. non comporta Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 16 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 di per sé, direttamente e pacificamente, la espressa dichiara-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 zione di inefficacia di alcuni degli atti del processo esecutivo, sarà il giudice dell’esecuzione a dover stabilire a quali atti co- munque si estenda la suddetta inefficacia, disponendone, ove occorra e sia possibile, la rinnovazione: i relativi provvedimen- ti del giudice dell’esecuzione saranno in tal caso contestabili dalle parti del processo esecutivo esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. 3.2.2.2 Sulla base di queste premesse generali, va esaminata la situazione determinatasi nel processo per cui è causa.

Dopo l’aggiudicazione dei beni pignorati in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (società intervenuta nell’esecuzione quale cessionaria del credito fatto valere dall’originaria creditrice procedente che aveva eseguito il pignoramento), all’aggiudicataria è stata concessa, quale creditrice ipotecaria, la facoltà di cui all’art. 585, comma 2, c.p.c. e, all’esito, sono stati emessi i relativi decreti di trasferimento.

Solo successivamente, la società debitrice esecutata ha pro- posto una opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando la validità del contratto di finanziamento posto a base dell’esecuzione, la sussistenza del relativo credi- to e la stessa validità del trasferimento del privilegio ipoteca- rio in favore della cessionaria di detto credito, divenuta aggiu- dicataria.

Nel ricorso non è richiamato in modo più specifico il contenuto di tale atto di opposizione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come si è già chiarito.

È peraltro sufficiente osservare, in proposito, che certamente si tratta di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come deduce la stessa ricorrente.

Altrettanto certamente, peraltro, deve affermarsi che non si tratta (almeno per quel che emerge dalle sue stesse difese) di una opposizione all’esecuzione il cui accoglimento comporti Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 17 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 automaticamente l’inefficacia dell’aggiudicazione dei beni pi-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 gnorati già disposta e, a maggior ragione, dei relativi decreti di trasferimento.

In ogni caso, sia con riguardo alla contestazione della qualità di creditrice (e, quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata) della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sia con riguardo alla questione della facoltà ad essa concessa di non versare diret- tamente il prezzo di aggiudicazione, di fatto, la materia del contendere risulta cessata: già prima dell’introduzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’originaria op- posizione all’esecuzione avanzata dalla debitrice, il giudice dell’esecuzione – secondo quanto riferisce la stessa ricorrente – aveva, infatti, egli stesso provveduto, disponendo l’immediato versamento del prezzo residuo da parte dell’aggiudicataria e, quindi, implicitamente ma inequivoca- bilmente, confermando al tempo steso l’aggiudicazione in suo favore; tale provvedimento non risulta contestato con un ri- corso in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (che avrebbe dovuto essere, come è ovvio, necessaria- mente successivo al provvedimento stesso) proposto nell’ambito del processo di esecuzione.

Solo dopo la pronunzia di tale provvedimento risulta, poi, promossa la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione all’esecuzione, cioè quello anteriormente propo- sto, con il ricorso del marzo 2006 al giudice dell’esecuzione.

Secondo quanto riferisce la ricorrente, con il relativo atto in- troduttivo sarebbe stata altresì richiesta la revoca dell’aggiudicazione, nonché la revoca dei decreti di trasferi- mento per il mancato versamento del prezzo di aggiudicazio- ne: tale ultima domanda sarebbe in definitiva quella accolta dal tribunale.

Deve ribadirsi, in proposito, che, in base al già richiamato in- dirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità (cfr. le già Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 18 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 richiamate Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Numero sezionale 2651/2021Numero di raccolta generale 41800/2021 Rv. 651161 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del Data pubblicazione 28/12/2021 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; cfr. altresì, nel medesimo sen- so: Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 - 01), la fase di merito a cognizione piena di tutti i giudizi rela- tivi alle opposizioni esecutive non è proponibile, in mancanza del regolare svolgimento della preliminare e necessaria fase a cognizione sommaria e, nella fase di merito, non sono quindi ammesse domande nuove e/o diverse da quelle già proposte nella fase sommaria, con il ricorso al giudice dell’esecuzione.

Inoltre, non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, do- mande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l’atto introduttivo della fase sommaria (anche su questo punto, cfr., in motivazione, le già richiamate Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 – 01 e Sez.

U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01).

Ne consegue che, nella specie, ammissibile oggetto del giudi- zio di merito a cognizione piena introdotto davanti al Tribunale di Roma avrebbero potuto ritenersi solo le questioni attinenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata, non quelle relati- ve alla regolarità di tutti i conseguenti atti del processo di ese- cuzione.

In particolare, non avrebbero potuto ritenersi validamente proposte, in sede di cognizione, in quanto non precedute dalla necessaria fase sommaria, le domande di revoca dell’aggiudicazione dei beni pignorati né quelle di revoca dei successivi decreti di trasferimento, specie in conseguenza del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione (cioè in conseguenza del mancato rispetto di un provvedimen- to del giudice dell’esecuzione che, oltre a presupporre la vali- dità dell’aggiudicazione, risulta emesso addirittura in epoca successiva a quella di deposito dell’originario ricorso in oppo- Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 19 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 sizione all’esecuzione), ciò indipendentemente dalla loro quali-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 ficazione ai sensi dell’art. 615 o dell’art. 617 c.p.c.. 3.2.2.3 Deve poi considerarsi, ancora una volta, che il tribu- nale non risulta avere neanche esaminato nel merito le que- stioni poste a base dell’originaria opposizione all’esecuzione in relazione al credito fatto valere con il pignoramento: da una parte, infatti, era frattanto stato dichiarato il fallimento della debitrice esecutata e, dall’altra parte, l’atto di trasferimento della titolarità del credito per cui si procedeva in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stato risolto con effetti retroattivi, onde la precedente titolare aveva proposto regolare domanda di ammissione al passivo del fallimento (ottenendone l’accoglimento).

Con riguardo alle questioni relative alla sussistenza del credi- to, il tribunale si è limitato, dunque, sostanzialmente a dare atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.

Le altre questioni esaminate dal tribunale, di certo non posso- no ritenersi oggetto dell’originario ricorso in opposizione all’esecuzione del marzo 2006.

Esse costituiscono in realtà questioni effettivamente qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come ritenuto dalla corte di appello, avendo ad oggetto la regolarità di ulte- riori atti di esecuzione.

Le relative domande, oltre ad essere state tardivamente proposte, come rilevato dai giudici di se- condo grado, erano da ritenersi comunque inammissibili anche perché mai anteriormente proposte con ricorso al giudice dell’esecuzione e, quindi, per non essere state precedute dalla necessaria fase sommaria davanti a quest’ultimo (in tal senso va quindi, per quanto occorra, corretta e/o integrata la moti- vazione della decisione impugnata, che resta ferma nel suo di- spositivo finale).

In particolare, la questione della validità in sé dell’originaria aggiudicazione (e dei conseguenti decreti di trasferimento), Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 20 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale questione non risulta mai specificamente nemmeno proposta, tanto meno tempestivamente, in quanto in un primo tempo la società debitrice esecutata si è limitata a contestare la concessione all’aggiudicataria della facoltà di cui all’art. 585, comma 2, c.p.c., senza quindi contestare l’aggiudicazione in sé (anzi implicitamente presupponendone la validità) e, persino dopo che il giudice dell’esecuzione aveva a sua volta implicitamente confermato tale aggiudicazione, di- sponendo il versamento immediato del prezzo, si è limitata a chiedere la decadenza dell’aggiudicataria per omesso versa- mento di detto prezzo (richiesta che, ancora una volta, pre- suppone la validità dell’aggiudicazione e, comunque, non può ritenersi compresa nell’opposizione all’esecuzione con cui si contesti il diritto di procedere ad esecuzione forzata del credi- tore intervenuto che si sia anche reso aggiudicatario).

La domanda di declaratoria della decadenza dell’aggiudicatario (chiunque esso sia) per il mancato versamento del prezzo è certamente una domanda da qualificarsi in termini di opposi- zione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a prescin- dere dalle ragioni per cui il prezzo non sia stato versato; al- trettanto certamente, poi, si tratta, nella specie, di una do- manda che non poteva essere proposta in sede di instaurazio- ne del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione all’esecuzione in precedenza avanzata dalla debitrice esecutata, che aveva oggetto differente (e senza dubbio non esteso alla decadenza dell’aggiudicataria per man- cato versamento del prezzo, essendo l’originario ricorso in op- posizione anteriore allo stesso ordine di versamento del prez- zo emesso dal giudice).

Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 21 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256 – 01), de- rivandone solo la necessità del versamento del relativo prez- zo, come del resto risulta essere stato, almeno in un primo tempo, disposto nella specie dal giudice dell’esecuzione, con implicita conferma dell’aggiudicazione stessa (le parti contro- vertono sull’avvenuta successiva revoca del provvedimento in questione, ma non è questione direttamente rilevante ai fini del presente giudizio, confermando peraltro l’autonomia con- cettuale delle relative questioni). 3.2.2.4 È, infine, appena il caso di osservare che la stessa questione della mancata annotazione presso i RR.II. del tra- sferimento del vincolo ipotecario ai sensi dell’art. 2843 c.c. viene affrontata dal giudice di primo grado solo come argo- mento ad abundantiam, per confermare l’esclusione della pos- sibilità della predetta dispensa.

Ma si tratta di una questione in realtà superata dall’espresso provvedimento del giudice dell’esecuzione in proposito.

In nessun caso, comunque, il giudice del merito avrebbe potu- to pronunciarsi su questioni non oggetto dell’originaria opposi- zione all’esecuzione avanzata dalla debitrice esecutata con il ricorso avanzato al giudice dell’esecuzione e, in particolare, sulla richiesta di decadenza dell’aggiudicataria per il mancato versamento del prezzo residuo della vendita, trattandosi di questioni da proporsi con opposizione agli atti esecutivi, nella Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 22 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La ricorrente sostiene che la decisione impugnata difetterebbe di una effettiva motivazione, sia in relazione alla qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all’esecuzione, sia in relazione alla domanda di accertamento della simulazione dell’atto di vendita dei beni pignorati da parte dell’aggiudicataria.

Il motivo, ferma la radicale inammissibilità derivante dalla ca- renza di legittimazione della ricorrente, sarebbe comunque in- fondato.

Con riguardo ad entrambi i profili indicati, infatti, la decisione risulta sostenuta da una motivazione certamente non appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, co- me tale non censurabile nella presente sede.

Per quanto riguarda la correttezza della predetta motivazione, poi, è sufficiente fare rinvio a quanto esposto con riguardo al precedente motivo di ricorso, per gli aspetti relativi al primo profilo, ed a quanto si esporrà con riguardo al successivo mo- tivo di ricorso, per gli aspetti relativi al secondo profilo. 3.4 Con il quarto motivo si denunzia «Violazione di legge (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 35, comma 22, DL. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006; nonché in relazio- ne all’art. 49 D.Lgs. n. 231/2007)».

Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 23 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In ogni caso, oltre alla radicale inammissibilità derivante dalla carenza di legittimazione della ricorrente, ben potrebbe rile- varsi l’inammissibilità del mezzo anche sotto altro profilo, pri- ma ancora della sua infondatezza.

Secondo la ricorrente, la corte di appello, nell’escludere la si- mulazione del contratto di vendita impugnato, avrebbe illegit- timamente omesso di considerare: che il prezzo della vendita era stato dichiarato ricevuto prima dell’atto e che, in realtà, lo sarebbe stato solo parzialmente; che nell’atto di vendita non erano indicate analiticamente le modalità di pagamento del corrispettivo, in violazione dell’art. 35, comma 22, del decre- to-legge n. 223 del 2006; che sarebbe stata altresì violata la normativa anti-riciclaggio di cui all’art. 49 del decreto legisla- tivo n. 231 del 2007.

È sufficiente osservare, in proposito, che la corte di appello ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione asso- luta dell’atto di trasferimento della proprietà dei beni pignorati ed aggiudicati a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rilevando che gli elementi di prova forniti a sostegno della mera apparenza del contratto di com- pravendita non erano sufficienti a dimostrare l’assunto di par- te attrice e che, anzi deponevano a favore della effettiva vo- lontà dell’atto sia la circostanza che, unitamente a quelle og- getto dell’esecuzione forzata per cui è causa, fossero state contestualmente trasferite alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. anche altre unità immobiliari, sia la circostanza che risultava Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 24 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ha altresì chiarito le ragioni per cui non potevano ritenersi decisivi, in senso contrario, gli elementi dedotti a sostegno dell’assunto posto a base della domanda.

Si tratta di un accertamento di fatto conseguente alla pruden- te valutazione delle prove, sostenuto da adeguata motivazio- ne, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul pia- no logico, come tale non censurabile nella presente sede.

Rispetto al suddetto accertamento di fatto, risultano inoltre del tutto generiche e, comunque, inconferenti le argomenta- zioni della ricorrente – peraltro incongruamente ed infonda- tamente formulate sotto il profilo della violazione di legge – in ordine all’avvenuto pagamento del prezzo della vendita in da- ta anteriore all’atto (e solo parzialmente), così come quelle re- lative alla regolarità dei termini della relativa attribuzione pa- trimoniale, sotto il profilo fiscale e/o della normativa anti- riciclaggio, trattandosi di profili non direttamente attinenti ai requisiti del contratto e in ogni caso non decisivi ai fini dell’accertamento della sua eventuale simulazione.

4. Sono dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale, ad esso adesivo.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con soli- dale condanna delle ricorrenti (principale ed incidentale, in quanto adesiva) per la comunanza dell’interesse in causa.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (sia con riguardo al ri- corso principale che a quello incidentale).

Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 25 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 per questi motivi Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 La Corte: - dichiara inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale; - condanna le società ricorrenti (sia principale che inci- dentale), in solido, a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte delle ricorrenti, sia principale che in- cidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei li- miti in cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 20119 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H69 H501K) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66L02 H501V) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, legale rap- presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E12 E882J) -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S29 H501O) -controricorrente – ricorrente in via incidentale- nonché Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 1 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: Numero di raccolta generale 41800/2021 07695001003), in persona del legale rappresentante Data pubblicazione 28/12/2021 pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 2821/2019, pubblicata in data 24 aprile 2019 (e che si assume notificata in data 2 maggio 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quel- lo incidentale. Fatti di causa CREDIOP – Credito per le Imprese e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha pignorato alcuni immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]- mobiliare S.r.l., sulla base di un contratto di finanziamento ipotecario; alla relativa procedura esecutiva sono state riunite altre procedure promosse successivamente. Due degli immo- bili pignorati sono stati aggiudicati in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società che si era resa cessionaria del credito della procedente ed era in tale qualità intervenuta nel proces- so esecutivo; sono stati quindi emessi i relativi decreti di tra- sferimento. Successivamente, la società debitrice ha proposto, con ricorso al giudice dell’esecuzione, opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ottenendo la sospensione della procedura. Essendo poi intervenuto il fallimento della debitrice, l’esecuzione è stata dichiarata parzialmente improseguibile ed Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 2 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 è stato infine ordinato all’aggiudicataria, che era stata in un Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 primo tempo dispensata dal versamento del residuo prezzo di dell’aggiudicazione, in qualità di creditrice ipotecaria di primo grado, ai sensi dell’art. 585, comma 2, c.p.c., di provvedere immediatamente a tale versamento. Il giudizio di merito relativo all’opposizione è stato instaurato, oltre che dalla debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da [OSCURATO:PERSONA] (socia nonché garante, per aver prestato fideiussione in favore della stessa), nonché da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Tale giudizio è stato riunito ad un altro giudizio di cognizione, promosso dalle medesime parti attrici ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA]- biliare S.r.l. (oltre che della curatela del fallimento della stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), per ottenere la dichiarazione di nullità, per simulazione assoluta, del contratto con il quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA]- mobiliare S.r.l. la proprietà degli immobili acquistati dalla pro- cedura esecutiva, giudizio nel quale è intervenuta la [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA], aderendo alle domande di parte attrice. Il Tribunale di Roma ha accolto sia l’opposizione (qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), sia la domanda di simulazione; ha revocato l’aggiudicazione in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il mancato versamen- to del saldo del relativo prezzo, nonché i relativi decreti di tra- sferimento; ha dichiarato la nullità per simulazione del suc- cessivo atto di compravendita degli immobili in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha invece qualificato l’opposizione in concreto proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., di- chiarandone l’inammissibilità; ha inoltre rigettato la domanda Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 3 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 di accertamento della simulazione della compravendita degli Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 immobili trasferiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Ricorre la Zanchini, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] ha notificato atto denominato “Controricorso con ricorso incidentale ex artt. 371 e ss CPC”, in cui, peraltro, si limita ad aderire al ricorso principale della Zanchini. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall’art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, sarebbe intervenuta nel solo giudi- zio di accertamento della simulazione della vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha semplicemente dichiara- to, nel suo «Controricorso con ricorso incidentale ex artt. 371 e ss CPC», di aderire al ricorso proposto dalla Zanchini. Tale ricorso incidentale, peraltro, è da ritenere inammissibile, difettando di una adeguata esposizione del fatto sostanziale e Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 4 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 processuale, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 il che non consente neanche a questa Corte di valutare la sus- sistenza di un effettivo interesse giuridicamente rilevante della società ricorrente a partecipare al giudizio ed a proporre la presente impugnazione. 2. Ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]: legit- timazione È pregiudiziale e assorbente la verifica della legittimazione della Zanchini a proporre la presente impugnazione. 2.1 Secondo quanto emerge dall’esposizione contenuta nel suo stesso ricorso, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere proprietaria degli immobili pignorati e poi trasferiti con l’atto di vendita di cui è controversa l’eventuale simulazione; nean- che risulta datrice di ipoteca: si tratta di una semplice socia e garante delle obbligazioni fatte valere in via esecutiva, per aver prestato fideiussione personale in favore della società debitrice, quest’ultima essendo l’unica proprietaria degli im- mobili pignorati e, quindi, l’unica debitrice esecutata. Inoltre, la Zanchini non risulta aver partecipato al processo esecutivo a nessun titolo e non risulta avere proposto alcuna opposizione nel corso di quel processo, con ricorso al giudice dell’esecuzione: l’opposizione rivolta a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., di cui si dà atto nel ricorso, risulta propo- sta in data 10 marzo 2006 dalla sola società debitrice: ne con- segue che la fase sommaria dell’(unica) opposizione avanzata con ricorso al giudice dell’esecuzione nel corso della procedura esecutiva si è svolta in contraddittorio tra le sole parti del pro- cesso esecutivo stesso (tra cui non vi è la Zanchini, per quan- to emerge dagli atti). [OSCURATO:PERSONA] risulta invero avere instaurato, unitamente alla società debitrice ed alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (la cui esatta posizione processuale non è neanche adeguatamente chiarita Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 5 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 nel ricorso), la sola fase di merito a cognizione piena del giu-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 dizio di opposizione. D’altra parte, la Zanchini non avrebbe potuto ritenersi legitti- mata a proporre alcuna opposizione esecutiva, né ai sensi dell’art. 615 né ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non essendo parte del processo di esecuzione (e neanche ai sensi dell’art. 619 c.p.c., non vantando diritti sui beni pignorati incompatibili con il pignoramento, almeno per quanto risulta dagli atti). 2.2 La questione della legittimazione della Zanchini e, più precisamente, del suo interesse ad agire nel presente giudizio, almeno nella fase di merito, è stata in verità affrontata dal giudice di primo grado; questi si è peraltro limitato ad affer- marla esistente sulla base del fatto che la stessa fosse socia della società debitrice esecutata e garante delle sue obbliga- zioni, osservando quindi che aveva interesse a partecipare al giudizio «anche alla luce dei principi desumibili dall’art. 2909 c.c.», con decisione che non risulta censurata in appello. Ritiene, peraltro, la Corte che tale decisione debba ritenersi circoscritta all’interesse dalla Zanchini relativo alle domande di accertamento della sussistenza/insussistenza del credito fatto valere in via esecutiva e/o del contratto alla base di esso (ol- tre che, eventualmente, al rapporto di garanzia), non potendo di certo siffatta statuizione aver avuto riguardo allo specifico oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione, cioè alla domanda di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata della società procedente nei confronti della debitrice esecutata, con conseguente dichiarazione di ineffica- cia degli atti di esecuzione e, tanto meno, ad una eventuale opposizione agli atti esecutivi. La legittimazione a proporre l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., spetta esclusivamente al debitore esecutato: non si può ritenere legittimato a proporre tale op- posizione un semplice coobbligato sul piano personale, non Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 6 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 esecutato e, tanto meno, il semplice socio della società (di ca-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 pitali) assoggettata ad esecuzione, in quanto tale. Analoga- mente, l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. è un rimedio per far valere l’illegittimità degli atti del processo esecutivo che spetta alle parti dello stesso, nonché, eccezionalmente, ai soggetti i cui diritti vengano direttamente incisi da tali atti (come, ad esempio il terzo pignorato nell’espropriazione di crediti, ovvero l’aggiudicatario) ma non, ancora una volta, al mero garante personale o al socio della società (di capitali) debitrice esecutata. Naturalmente, il fideiussore può certamente proporre, in un ordinario giudizio di cognizione, tutte le domande volte ad ot- tenere l’accertamento dell’inesistenza del debito principale ga- rantito e, come è avvenuto nel caso di specie, potrebbe anche farlo nell’ambito di un processo nel quale siano proposte, da altri soggetti, delle opposizioni esecutive (determinando un cumulo di domande di diversa natura). Non può, però, in nes- sun caso ritenersi legittimato egli stesso ad avanzare l’opposizione all’esecuzione promossa sui beni del debitore principale garantito e, di certo, non ha alcun interesse a inter- loquire in merito alla sorte dei beni immobili di proprietà esclusiva di quest’ultimo eventualmente assoggettati ad ese- cuzione, potendo farlo esclusivamente in ordine all’esistenza del credito garantito. Deve poi osservarsi che (già la sentenza di primo grado, ma comunque certamente) la sentenza impugnata non contiene alcuna decisione in merito all’esistenza del credito fatto valere in via esecutiva: essa statuisce esclusivamente in ordine alla legittimità dell’aggiudicazione dei beni pignorati in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dei relativi decreti di trasferimento, in conseguenza del mancato versamento del prezzo. Ed è opportuno ulteriormente precisare, in proposito: a) che, con riguardo a tale ultima questione (cioè la mera legittimità Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 7 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 dell’aggiudicazione), la sussistenza del credito fatto valere in Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 via esecutiva e la stessa qualità o meno di creditrice dell’aggiudicataria non hanno in realtà alcun rilievo; b) che la stessa sussistenza o meno delle condizioni per l’applicazione dell’art. 585, comma 2, c.p.c. (cioè per la dispensa dal versa- mento diretto del prezzo da parte del creditore ipotecario ag- giudicatario) non determina di per sé la nullità dell’aggiudicazione e, quindi, del decreto di trasferimento, ma solo dello specifico autonomo e distinto provvedimento che di- spensa l’aggiudicatario da tale versamento (e che determina una sorta di atecnica compensazione tra le somme da versare a saldo del prezzo e quelle da ricevere in sede di distribuzione dello stesso); c) che tale autonomo provvedimento, nella spe- cie, risulta peraltro di fatto revocato dallo stesso giudice dell’esecuzione, senza contestuale revoca dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento. Si tratta, in ogni caso, di questioni che attengono esclusiva- mente alla sorte degli immobili pignorati, non alla sussistenza del credito garantito. Di questioni, quindi, in relazione alle quali la Zanchini non ha un concreto interesse ad agire che la legittimerebbe a proporre la presente impugnazione avverso la decisione della corte di appello sull’opposizione proposta dalla società debitrice e le cui statuizioni vertono esclusiva- mente sulle suddette questioni. 2.3 Anche a prescindere dalla insussistenza, in astratto, dell’interesse della Zanchini, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a partecipare al giudizio di opposizione di cui si discute nella presente sede e di cui è controversa l’esatta qualificazione (essendo discusso se si tratti di una opposizione agli atti ese- cutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come affermato dalla corte di appello, ovvero di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come sostiene la stessa Zanchini; è co- Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 8 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 munque pacifico trattarsi di una opposizione esecutiva), devo-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 no poi svolgersi le seguenti ulteriori considerazioni. Né il tribunale, né la corte di appello, hanno espressamente statuito in ordine alla proponibilità della domanda introduttiva dell’opposizione esecutiva in concreto avanzata nel giudizio di merito a cognizione piena, con riguardo al previo regolare svolgimento della preliminare e necessaria fase sommaria da- vanti al giudice dell’esecuzione. La questione è quindi tuttora rilevabile, anche di ufficio, da questa Corte, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.. Orbene, in primo luogo, per quanto è possibile evincere dall’esposizione del fatto processuale contenuta nel ricorso (che in verità presenta delle lacune, in proposito, le quali di per sé potrebbero far dubitare della sua conformità alle pre- scrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, c.p.c.), l’opposizione avanzata nel giudizio di merito a cognizione pie- na dalla stessa società debitrice esecutata non pare coincidere con quella in precedenza avanzata davanti al giudice dell’esecuzione. Mentre nel ricorso al giudice dell’esecuzione parrebbe avanza- ta esclusivamente una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con riguardo alla sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata della creditrice (in virtù della nullità del contratto di finanziamento), nonché con riguardo alla titolarità di un valido diritto di prelazione ipotecaria in ca- po alla stessa (in virtù della mancata annotazione nei RR.II. della cessione del credito sottostante), cioè questioni di per sé non attinenti alla validità dell’aggiudicazione dei beni pignora- ti, quanto meno se, come nella specie, proposte solo dopo l’emissione del decreto di trasferimento, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito risultano proposte (o, quan- to meno, anche proposte) altre e diverse domande, relative alla validità dell’aggiudicazione e dei relativi decreti di trasfe- Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 9 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 rimento: domande che, per quanto appena chiarito, non po-Numero sezionale 2651/2021Numero di raccolta generale 41800/2021 trebbero affatto – diversamente da quanto pare affermare la Data pubblicazione 28/12/2021 ricorrente – ritenersi direttamente comprese in quella origina- ria e neanche costituire conseguenze immediate, dirette e in- defettibili dell’accoglimento della stessa (né la ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., richiama ade- guatamente il contenuto dell’originario ricorso in opposizione presentato al giudice dell’esecuzione, nella parte in cui fossero state eventualmente avanzate siffatte specifiche domande). Queste ulteriori domande sono, poi, le uniche ad essere og- getto della sentenza pronunciata in grado di appello. Ma le medesime, non essendo state precedentemente propo- ste con ricorso al giudice dell’esecuzione e non essendo state precedute dalla necessaria fase sommaria da svolgersi nell’ambito del processo esecutivo, devono ritenersi nuove e, come tali, inammissibilmente avanzate anche da parte della società debitrice esecutata (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; cfr. altresì, nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 – 01; per l’inammissibilità, nelle op- posizioni esecutive, di domande non proposte già nell’atto in- troduttivo della fase sommaria, cfr., in motivazione: Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01, nonché Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01), cioè del soggetto certamente avente interesse e legittimazione ad avanzarle, in generale. Di conseguenza, questa Corte ha, in relazione a dette doman- de, il potere/dovere di cassare senza rinvio, ove necessario, la relativa decisione impugnata, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché le stesse non potevano essere proposte. Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 10 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 2.4 Anche, infine, volendo prescindere dall’ammissibilità di al-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 cune delle domande di merito a cognizione piena proposte dalla debitrice esecutata, per le ragioni appena esposte, non vi sono peraltro dubbi sul fatto che la Zanchini non abbia mai avanzato al giudice dell’esecuzione alcun ricorso in opposizio- ne, né ai sensi dell’art. 615 c.p.c., né ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Di conseguenza, quanto meno le domande proposte dalla Zanchini in sede di merito, sono di certo da ritenere inammis- sibili, quali opposizioni esecutive, sia ai sensi dell’art. 615 che ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per il mancato svolgimento della fase sommaria. [OSCURATO:PERSONA] può, al più, ritenersi dotata di legittimazione pro- cessuale, in sede di cognizione, con riguardo alla proposizione (avvenuta per la prima volta in questa occasione, da parte sua) delle domande aventi ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza del credito per il quale aveva prestato fideius- sione, cioè domande diverse ed il cui oggetto non coincide (se non in parte, per la causa petendi) con quelle qualificabili co- me opposizioni esecutive, proponibili esclusivamente dalla de- bitrice esecutata o comunque dalle parti del processo esecuti- vo (e d’altronde, nella specie, proposte solo dalla società debi- trice esecutata – almeno in parte – con il necessario preventi- vo ricorso al giudice dell’esecuzione e il necessario preventivo svolgimento della fase sommaria in sede esecutiva). Ulteriore conseguenza di quanto appena esposto è che la Zan- chini potrebbe ritenersi legittimata a proporre il ricorso per cassazione solo in relazione alle domande che aveva legitti- mamente e ammissibilmente proposto in sede di merito: ov- viamente, infatti, per quelle che non ha mai proposto, come per quelle che sia stato accertato in questa sede (anche ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., come già visto) che non Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 11 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 poteva proporre, la stessa non può ritenersi legittimata alla Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 presente impugnazione. Orbene, una volta stabilito che tale ammissibilità sussiste solo per le domande relative alla sussistenza del credito fatto vale- re in via esecutiva (cioè alla validità del finanziamento conces- so da [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il cui credito è stato poi oggetto di varie cessioni) ed eventualmente per quelle relative alla relativa fideiussione prestata dalla Zan- chini, è agevole osservare che la corte di appello non si è in alcun modo pronunciata su tali domande e, comunque, che la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nessuna censura propone, in questa sede, con riguardo ad esse. Nel ricorso, in realtà, la ricorrente contesta la qualificazione attribuita dalla corte di appello ad una opposizione esecutiva la cui decisione riguarda l’aggiudicazione dei beni pignorati e la legittimità dei relativi decreti di trasferimento: sostiene trattarsi di opposizione all’esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi, ma senza dubbio si tratta di una opposizione che (indipendentemente dalla suddetta qualificazione) ella stessa non era legittimata a proporre e, comunque, di certo non ha ammissibilmente proposto in sede di merito a cogni- zione piena. 2.5 Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione al- la domanda di dichiarazione della nullità per simulazione della vendita dei beni immobili pignorati da parte dell’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore della società terza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Si tratta, infatti, di immobili che già in origine erano di pro- prietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui quindi la Zanchini non è proprietaria, né lo era in precedenza, quan- do ha avuto inizio il processo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non è proprietaria degli immobili oggetto della vendita che si assume simulata, non lo è mai stata e Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 12 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 neanche lo potrebbe diventare, se pure fosse accolta la do-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 manda di simulazione. Ha solo prestato una garanzia persona- le per alcuni debiti della società ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) che era in precedenza proprietaria di quegli immobili, ma non deduce di essere (e non è) creditrice dell’alienante e, come ta- le pregiudicata dall’atto dispositivo; in verità neanche deduce di essere creditrice della precedente proprietaria, di cui è socia (ma si tratta di qualità alla quale, in sé, non può attribuirsi ri- lievo, trattandosi di società di capitali) e garante. In ogni caso, se anche quale socia e garante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avesse potuto vantare un interesse (alme- no di fatto, se non giuridico, e comunque neanche specifica- mente e adeguatamente allegato) alle vicende degli immobili di tale società, si tratterebbe comunque di un interesse che potrebbe avere attualità e concretezza solo per l’ipotesi di ac- coglimento delle domande di revoca dei decreti di trasferimen- to emessi nel processo esecutivo, laddove cioè la predetta so- cietà potesse rientrare nella proprietà di quegli immobili. Onde, una volta accertata l’inammissibilità dei ricorsi proposti relativamente alle opposizioni esecutive, non può residuare al- cun dubbio sulla insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante della Zanchini con riguardo alle questioni attinenti al- la simulazione. 2.6 In definitiva, la Zanchini non può ritenersi legittimata – sotto nessun aspetto – a proporre il presente ricorso per cas- sazione, il che ne implica la dichiarazione di inammissibilità senza che sia necessario valutare i singoli motivi posti a base di esso. 3. I singoli motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ni A fini di completezza espositiva, pare opportuno aggiungere che le censure di cui ai singoli motivi del ricorso della Zanchi- ni, anche a prescindere dalla sua legittimazione a proporre la Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 13 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 presente impugnazione, non avrebbero potuto in nessuno ca-Numero sezionale 2651/2021Numero di raccolta generale 41800/2021 so ritenersi fondate. Data pubblicazione 28/12/2021 3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 616; 348; 347, comma 1; 165 e 166 c.p.c.)». Il motivo, ferma la radicale inammissibilità derivante dalla ca- renza di legittimazione della ricorrente, sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. La ricorrente sostiene che l’appello contro la decisione di pri- mo grado (che aveva accolto le sue domande), proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, in quanto l’iscrizione a ruolo della causa non era avvenuta nel termine di cui all’art. 166 c.p.c., da intendersi dimezzato ai sensi dell’art.616 c.p.c.. Il ricorso non contiene, peraltro, argomentazioni idonee a in- durre a rivedere l’indirizzo di questa Corte, secondo cui «nell’ambito di tutte le cosiddette “opposizioni esecutive”, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introdu- ca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di ci- tazione» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021, Rv. 662024 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 – 01), principio valido anche per il grado di appel- lo e al quale la Corte intende dare piena continuità. Si tratta di indirizzo ormai consolidato (dopo alcune iniziali oscillazioni, di cui le più recenti pronunce si sono fatte compiutamente cari- co, superandone i presupposti e gli sviluppi argomentativi), di modo che non sussistono i presupposti per ritenere sullo stes- so esistente attualmente un sincronico contrasto interpretati- vo e, quindi, per rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa stessa Corte, come richiede la ricorrente. Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 14 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 3.2 Con il secondo motivo si denunzia «Omesso esame circa Numero sezionale 2651/2021Numero di raccolta generale 41800/2021 un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus-Data pubblicazione 28/12/2021 sione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 615 e 617 c.p.c.)». La ricorrente deduce che la corte di appello, nel dichiarare inammissibile la propria opposizione, non avrebbe preso in esame il fatto, controverso e decisivo per il giudizio, che era stata proposta una opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Il motivo, ferma la radicale inammissibilità derivante dalla ca- renza di legittimazione della ricorrente, sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo, ancor prima che infondato. 3.2.1 In primo luogo, l’omesso esame riguarda una questione di diritto e non un fatto fenomenico, quindi, esula dall’ambito che la giurisprudenza di legittimità ha individuato per questo tipo di vizio dopo la novella del 2012 (per tutte, v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01). Ad ogni modo, neppure può dirsi che sia stato omesso l’esame della specifica questione: essa risulta in realtà espressamente presa in considerazione dalla corte di appello, avendo questa operato una espressa qualificazione della domanda proposta (tendente dichiaratamente ad ottenere la revoca dell’aggiudicazione e dei decreti di trasferimento degli immo- bili pignorati in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) in termini di opposizione agli atti esecutivi ed avendone, di conseguenza, dichiarata l’inammissibilità proprio sulla base del fatto che, a tal fine, avrebbe dovuto essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. mentre era stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; ha aggiunto che, quale opposizione agli atti esecutivi, essa doveva comunque ritenersi tardiva. Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 15 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 3.2.2 Anche a voler diversamente qualificare la censura, essa Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento nel meri- to, per le ragioni di seguito esposte. 3.2.2.1 Si deve premettere che, come è noto, oggetto dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. è la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore che agisce o minaccia di agire in via esecutiva (ovvero la pignorabilità dei beni assoggettati ad espropriazio- ne, questione nella specie non ricorrente), mentre oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è la regolarità formale degli atti esecutivi (o preesecutivi), ivi in- clusi i provvedimenti del giudice dell’esecuzione. L’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art.615 c.p.c., di regola, determina automaticamente la dichiara- zione di inefficacia di tutti gli atti del processo esecutivo posti in essere dal creditore opposto che non aveva diritto di proce- dere in via esecutiva. L’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art.617 c.p.c. determina invece, di regola, la dichiarazione di inef- ficacia dei soli atti di esecuzione o provvedimenti impugnati, nonché di quelli direttamente conseguenziali agli stessi e/o da essi dipendenti. A tali regole vi sono, purtuttavia, talune eccezioni, sia nell’ipotesi di intervento di altri creditori muniti di titolo (ipote- si che nella specie non viene in rilievo), sia nell’ipotesi in cui, prima dell’accoglimento (e, a maggior ragione, della stessa proposizione) dell’opposizione vi sia stata l’aggiudicazione dei beni pignorati (e, a maggior ragione laddove sia stato addirit- tura emesso il decreto di trasferimento), a tutela dell’aggiudicatario. In tutte le ipotesi in cui l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. o della stessa opposi- zione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. non comporta Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 16 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 di per sé, direttamente e pacificamente, la espressa dichiara-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 zione di inefficacia di alcuni degli atti del processo esecutivo, sarà il giudice dell’esecuzione a dover stabilire a quali atti co- munque si estenda la suddetta inefficacia, disponendone, ove occorra e sia possibile, la rinnovazione: i relativi provvedimen- ti del giudice dell’esecuzione saranno in tal caso contestabili dalle parti del processo esecutivo esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. 3.2.2.2 Sulla base di queste premesse generali, va esaminata la situazione determinatasi nel processo per cui è causa. Dopo l’aggiudicazione dei beni pignorati in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (società intervenuta nell’esecuzione quale cessionaria del credito fatto valere dall’originaria creditrice procedente che aveva eseguito il pignoramento), all’aggiudicataria è stata concessa, quale creditrice ipotecaria, la facoltà di cui all’art. 585, comma 2, c.p.c. e, all’esito, sono stati emessi i relativi decreti di trasferimento. Solo successivamente, la società debitrice esecutata ha pro- posto una opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando la validità del contratto di finanziamento posto a base dell’esecuzione, la sussistenza del relativo credi- to e la stessa validità del trasferimento del privilegio ipoteca- rio in favore della cessionaria di detto credito, divenuta aggiu- dicataria. Nel ricorso non è richiamato in modo più specifico il contenuto di tale atto di opposizione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come si è già chiarito. È peraltro sufficiente osservare, in proposito, che certamente si tratta di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come deduce la stessa ricorrente. Altrettanto certamente, peraltro, deve affermarsi che non si tratta (almeno per quel che emerge dalle sue stesse difese) di una opposizione all’esecuzione il cui accoglimento comporti Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 17 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 automaticamente l’inefficacia dell’aggiudicazione dei beni pi-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 gnorati già disposta e, a maggior ragione, dei relativi decreti di trasferimento. In ogni caso, sia con riguardo alla contestazione della qualità di creditrice (e, quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata) della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sia con riguardo alla questione della facoltà ad essa concessa di non versare diret- tamente il prezzo di aggiudicazione, di fatto, la materia del contendere risulta cessata: già prima dell’introduzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’originaria op- posizione all’esecuzione avanzata dalla debitrice, il giudice dell’esecuzione – secondo quanto riferisce la stessa ricorrente – aveva, infatti, egli stesso provveduto, disponendo l’immediato versamento del prezzo residuo da parte dell’aggiudicataria e, quindi, implicitamente ma inequivoca- bilmente, confermando al tempo steso l’aggiudicazione in suo favore; tale provvedimento non risulta contestato con un ri- corso in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (che avrebbe dovuto essere, come è ovvio, necessaria- mente successivo al provvedimento stesso) proposto nell’ambito del processo di esecuzione. Solo dopo la pronunzia di tale provvedimento risulta, poi, promossa la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione all’esecuzione, cioè quello anteriormente propo- sto, con il ricorso del marzo 2006 al giudice dell’esecuzione. Secondo quanto riferisce la ricorrente, con il relativo atto in- troduttivo sarebbe stata altresì richiesta la revoca dell’aggiudicazione, nonché la revoca dei decreti di trasferi- mento per il mancato versamento del prezzo di aggiudicazio- ne: tale ultima domanda sarebbe in definitiva quella accolta dal tribunale. Deve ribadirsi, in proposito, che, in base al già richiamato in- dirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità (cfr. le già Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 18 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 richiamate Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Numero sezionale 2651/2021Numero di raccolta generale 41800/2021 Rv. 651161 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del Data pubblicazione 28/12/2021 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; cfr. altresì, nel medesimo sen- so: Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 - 01), la fase di merito a cognizione piena di tutti i giudizi rela- tivi alle opposizioni esecutive non è proponibile, in mancanza del regolare svolgimento della preliminare e necessaria fase a cognizione sommaria e, nella fase di merito, non sono quindi ammesse domande nuove e/o diverse da quelle già proposte nella fase sommaria, con il ricorso al giudice dell’esecuzione. Inoltre, non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, do- mande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l’atto introduttivo della fase sommaria (anche su questo punto, cfr., in motivazione, le già richiamate Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01). Ne consegue che, nella specie, ammissibile oggetto del giudi- zio di merito a cognizione piena introdotto davanti al Tribunale di Roma avrebbero potuto ritenersi solo le questioni attinenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata, non quelle relati- ve alla regolarità di tutti i conseguenti atti del processo di ese- cuzione. In particolare, non avrebbero potuto ritenersi validamente proposte, in sede di cognizione, in quanto non precedute dalla necessaria fase sommaria, le domande di revoca dell’aggiudicazione dei beni pignorati né quelle di revoca dei successivi decreti di trasferimento, specie in conseguenza del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione (cioè in conseguenza del mancato rispetto di un provvedimen- to del giudice dell’esecuzione che, oltre a presupporre la vali- dità dell’aggiudicazione, risulta emesso addirittura in epoca successiva a quella di deposito dell’originario ricorso in oppo- Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 19 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 sizione all’esecuzione), ciò indipendentemente dalla loro quali-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 ficazione ai sensi dell’art. 615 o dell’art. 617 c.p.c.. 3.2.2.3 Deve poi considerarsi, ancora una volta, che il tribu- nale non risulta avere neanche esaminato nel merito le que- stioni poste a base dell’originaria opposizione all’esecuzione in relazione al credito fatto valere con il pignoramento: da una parte, infatti, era frattanto stato dichiarato il fallimento della debitrice esecutata e, dall’altra parte, l’atto di trasferimento della titolarità del credito per cui si procedeva in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stato risolto con effetti retroattivi, onde la precedente titolare aveva proposto regolare domanda di ammissione al passivo del fallimento (ottenendone l’accoglimento). Con riguardo alle questioni relative alla sussistenza del credi- to, il tribunale si è limitato, dunque, sostanzialmente a dare atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere. Le altre questioni esaminate dal tribunale, di certo non posso- no ritenersi oggetto dell’originario ricorso in opposizione all’esecuzione del marzo 2006. Esse costituiscono in realtà questioni effettivamente qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come ritenuto dalla corte di appello, avendo ad oggetto la regolarità di ulte- riori atti di esecuzione. Le relative domande, oltre ad essere state tardivamente proposte, come rilevato dai giudici di se- condo grado, erano da ritenersi comunque inammissibili anche perché mai anteriormente proposte con ricorso al giudice dell’esecuzione e, quindi, per non essere state precedute dalla necessaria fase sommaria davanti a quest’ultimo (in tal senso va quindi, per quanto occorra, corretta e/o integrata la moti- vazione della decisione impugnata, che resta ferma nel suo di- spositivo finale). In particolare, la questione della validità in sé dell’originaria aggiudicazione (e dei conseguenti decreti di trasferimento), Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 20 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 avrebbe dovuto essere eventualmente proposta con opposi-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 zione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla data in cui era stata disposta (cioè nell’ottobre 2005, come riferito nello stes- so ricorso). Tale questione non risulta mai specificamente nemmeno proposta, tanto meno tempestivamente, in quanto in un primo tempo la società debitrice esecutata si è limitata a contestare la concessione all’aggiudicataria della facoltà di cui all’art. 585, comma 2, c.p.c., senza quindi contestare l’aggiudicazione in sé (anzi implicitamente presupponendone la validità) e, persino dopo che il giudice dell’esecuzione aveva a sua volta implicitamente confermato tale aggiudicazione, di- sponendo il versamento immediato del prezzo, si è limitata a chiedere la decadenza dell’aggiudicataria per omesso versa- mento di detto prezzo (richiesta che, ancora una volta, pre- suppone la validità dell’aggiudicazione e, comunque, non può ritenersi compresa nell’opposizione all’esecuzione con cui si contesti il diritto di procedere ad esecuzione forzata del credi- tore intervenuto che si sia anche reso aggiudicatario). La domanda di declaratoria della decadenza dell’aggiudicatario (chiunque esso sia) per il mancato versamento del prezzo è certamente una domanda da qualificarsi in termini di opposi- zione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a prescin- dere dalle ragioni per cui il prezzo non sia stato versato; al- trettanto certamente, poi, si tratta, nella specie, di una do- manda che non poteva essere proposta in sede di instaurazio- ne del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione all’esecuzione in precedenza avanzata dalla debitrice esecutata, che aveva oggetto differente (e senza dubbio non esteso alla decadenza dell’aggiudicataria per man- cato versamento del prezzo, essendo l’originario ricorso in op- posizione anteriore allo stesso ordine di versamento del prez- zo emesso dal giudice). Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 21 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Va sottolineato, ancora una volta, che la questione della vali-Numero sezionale 2651/2021Numero di raccolta generale 41800/2021 dità dell’aggiudicazione e dei decreti di trasferimento e la que-Data pubblicazione 28/12/2021 stione della validità della concessione all’aggiudicataria della dispensa di cui all’art. 585, comma 2, c.p.c., costituiscono questioni diverse e autonome: anche in caso di esclusione del diritto dell’aggiudicatario alla dispensa dal versamento diretto del prezzo, ai sensi dell’art. 585, comma 2, c.p.c., non resta infatti caducata automaticamente l’aggiudicazione, in virtù della sua tendenziale stabilità (come affermata da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256 – 01), de- rivandone solo la necessità del versamento del relativo prez- zo, come del resto risulta essere stato, almeno in un primo tempo, disposto nella specie dal giudice dell’esecuzione, con implicita conferma dell’aggiudicazione stessa (le parti contro- vertono sull’avvenuta successiva revoca del provvedimento in questione, ma non è questione direttamente rilevante ai fini del presente giudizio, confermando peraltro l’autonomia con- cettuale delle relative questioni). 3.2.2.4 È, infine, appena il caso di osservare che la stessa questione della mancata annotazione presso i RR.II. del tra- sferimento del vincolo ipotecario ai sensi dell’art. 2843 c.c. viene affrontata dal giudice di primo grado solo come argo- mento ad abundantiam, per confermare l’esclusione della pos- sibilità della predetta dispensa. Ma si tratta di una questione in realtà superata dall’espresso provvedimento del giudice dell’esecuzione in proposito. In nessun caso, comunque, il giudice del merito avrebbe potu- to pronunciarsi su questioni non oggetto dell’originaria opposi- zione all’esecuzione avanzata dalla debitrice esecutata con il ricorso avanzato al giudice dell’esecuzione e, in particolare, sulla richiesta di decadenza dell’aggiudicataria per il mancato versamento del prezzo residuo della vendita, trattandosi di questioni da proporsi con opposizione agli atti esecutivi, nella Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 22 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 specie non proposte tempestivamente e, comunque, non pre-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 cedute dalla necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, come tali non ammissibili, come in definitiva correttamente statuito dal giudice di appello con il dispositivo della decisione impugnata: la cui motivazione va in definitiva semplicemente in tal senso corretta o integrata come più so- pra indicato. 3.3 Con il terzo motivo si denunzia «Nullità della sentenza – art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.». La ricorrente sostiene che la decisione impugnata difetterebbe di una effettiva motivazione, sia in relazione alla qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all’esecuzione, sia in relazione alla domanda di accertamento della simulazione dell’atto di vendita dei beni pignorati da parte dell’aggiudicataria. Il motivo, ferma la radicale inammissibilità derivante dalla ca- renza di legittimazione della ricorrente, sarebbe comunque in- fondato. Con riguardo ad entrambi i profili indicati, infatti, la decisione risulta sostenuta da una motivazione certamente non appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, co- me tale non censurabile nella presente sede. Per quanto riguarda la correttezza della predetta motivazione, poi, è sufficiente fare rinvio a quanto esposto con riguardo al precedente motivo di ricorso, per gli aspetti relativi al primo profilo, ed a quanto si esporrà con riguardo al successivo mo- tivo di ricorso, per gli aspetti relativi al secondo profilo. 3.4 Con il quarto motivo si denunzia «Violazione di legge (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 35, comma 22, DL. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006; nonché in relazio- ne all’art. 49 D.Lgs. n. 231/2007)». Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 23 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Come già precisato, deve escludersi che alla Zanchini possa Numero sezionale 2651/2021Numero di raccolta generale 41800/2021 residuare un attuale e concreto interesse all’impugnazione del Data pubblicazione 28/12/2021 contratto di vendita degli immobili della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., una volta definitivamente rigettate le opposizioni che avrebbero potuto quanto meno comportare un (provvisorio) ritorno di tali immobili in proprietà della società di cui è socia e garante. In ogni caso, oltre alla radicale inammissibilità derivante dalla carenza di legittimazione della ricorrente, ben potrebbe rile- varsi l’inammissibilità del mezzo anche sotto altro profilo, pri- ma ancora della sua infondatezza. Secondo la ricorrente, la corte di appello, nell’escludere la si- mulazione del contratto di vendita impugnato, avrebbe illegit- timamente omesso di considerare: che il prezzo della vendita era stato dichiarato ricevuto prima dell’atto e che, in realtà, lo sarebbe stato solo parzialmente; che nell’atto di vendita non erano indicate analiticamente le modalità di pagamento del corrispettivo, in violazione dell’art. 35, comma 22, del decre- to-legge n. 223 del 2006; che sarebbe stata altresì violata la normativa anti-riciclaggio di cui all’art. 49 del decreto legisla- tivo n. 231 del 2007. È sufficiente osservare, in proposito, che la corte di appello ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione asso- luta dell’atto di trasferimento della proprietà dei beni pignorati ed aggiudicati a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rilevando che gli elementi di prova forniti a sostegno della mera apparenza del contratto di com- pravendita non erano sufficienti a dimostrare l’assunto di par- te attrice e che, anzi deponevano a favore della effettiva vo- lontà dell’atto sia la circostanza che, unitamente a quelle og- getto dell’esecuzione forzata per cui è causa, fossero state contestualmente trasferite alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. anche altre unità immobiliari, sia la circostanza che risultava Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 24 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 pagato il relativo prezzo a mezzo di assegni ed erano stati al-Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 tresì pagati al notaio rogante i non indifferenti oneri economici relativi all’operazione negoziale. Ha altresì chiarito le ragioni per cui non potevano ritenersi decisivi, in senso contrario, gli elementi dedotti a sostegno dell’assunto posto a base della domanda. Si tratta di un accertamento di fatto conseguente alla pruden- te valutazione delle prove, sostenuto da adeguata motivazio- ne, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul pia- no logico, come tale non censurabile nella presente sede. Rispetto al suddetto accertamento di fatto, risultano inoltre del tutto generiche e, comunque, inconferenti le argomenta- zioni della ricorrente – peraltro incongruamente ed infonda- tamente formulate sotto il profilo della violazione di legge – in ordine all’avvenuto pagamento del prezzo della vendita in da- ta anteriore all’atto (e solo parzialmente), così come quelle re- lative alla regolarità dei termini della relativa attribuzione pa- trimoniale, sotto il profilo fiscale e/o della normativa anti- riciclaggio, trattandosi di profili non direttamente attinenti ai requisiti del contratto e in ogni caso non decisivi ai fini dell’accertamento della sua eventuale simulazione. 4. Sono dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale, ad esso adesivo. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con soli- dale condanna delle ricorrenti (principale ed incidentale, in quanto adesiva) per la comunanza dell’interesse in causa. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (sia con riguardo al ri- corso principale che a quello incidentale). Ric. n. 20119/2019 – Sez. 3 - Ud. 4 novembre 2021 – Sentenza – Pagina 25 di 26 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20119/2019 Numero sezionale 2651/2021 per questi motivi Numero di raccolta generale 41800/2021Data pubblicazione 28/12/2021 La Corte: - dichiara inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale; - condanna le società ricorrenti (sia principale che inci- dentale), in solido, a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte delle ricorrenti, sia principale che in- cidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei li- miti in cu
Sentenza Cassazione n. 41800/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris