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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25361/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto di imputazione a firma del medesimo e comune difensore di fiducia, nell'interesse sia di [OSCURATO:PERSONA]Urso che di [OSCURATO:PERSONA], considerato che entrambi i motivi del ricorso, con cui la difesa contesta l'errata lettura, da parte dei giudici del gravame di merito, del motivo di appello e la conseguente illogicità delle conclusioni cui la sentenza impugnata è pervenuta in punto di elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato e, comunque, articolato in termini non consentiti; al netto del denunziato errore di interpretazione del motivo di gravame, la Corte d'appello ha ribadito come fosse pacifico che i ricorrenti erano stati sorpresi nella disponibilità di uno scooter di certa provenienza furtiva dal quale avevano già asportato alcune parti tra cui, in particolare, la targa; per altro verso, ha motivato con puntuale riferimento agli elementi acquisiti, circa le ragioni per le quali il mezzo non poteva ritenersi res derelicta (cfr., pag. 5), ed in termini rispetto ai quali le censure difensive formulate in questa sede si risolvono nella non consentita allegazione di una diversa ed alternativa ricostruzione del fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto di imputazione a firma del medesimo e comune difensore di fiducia, nell'interesse sia di [OSCURATO:PERSONA]Urso che di [OSCURATO:PERSONA], considerato che entrambi i motivi del ricorso, con cui la difesa contesta l'errata lettura, da parte dei giudici del gravame di merito, del motivo di appello e la conseguente illogicità delle conclusioni cui la sentenza impugnata è pervenuta in punto di elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato e, comunque, articolato in termini non consentiti; al netto del denunziato errore di interpretazione del motivo di gravame, la Corte d'appello ha ribadito come fosse pacifico che i ricorrenti erano stati sorpresi nella disponibilità di uno scooter di certa provenienza furtiva dal quale avevano già asportato alcune parti tra cui, in particolare, la targa; per altro verso, ha motivato con puntuale riferimento agli elementi acquisiti, circa le ragioni per le quali il mezzo non poteva ritenersi res derelicta (cfr., pag. 5), ed in termini rispetto ai quali le censure difensive formulate in questa sede si risolvono nella non consentita allegazione di una diversa ed alternativa ricostruzione del fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 mag
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