CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. è inammissibile in quanto non dedotto in precedenza che man:restainem..z, infondato risultando pacifica, per espressa ammissione del prevenuto, la circostanza dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gen aio 2023 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] n