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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 agosto 1972

Cassazione n. 07135/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1972 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Amico, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 gennaio 2017, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa in data 8 maggio 2013 dal Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Tricase, riqualificava in furto continuato e aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 e 7, cod. pen. - rideterminando conseguentemente la pena - l'originaria imputazione per la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, anche agli effetti civili, per la sottrazione di legna ricavata da alcuni ulivi siti sul fondo di [OSCURATO:PERSONA], fatto avvenuto il 16 giugno 2010.

La ricostruzione emergente dalla sentenza di appello era basata soprattutto su deposizioni dei testi Mancarella e [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito anche dichiarazioni di Fabiano e Lubello.

Secondo tale ricostruzione, il Fabiano, quale operaio, aveva ricevuto dal D'Amico - che mirava ad ottenere così la vista del mare da un proprio fondo rustico - l'incarico di tagliare alcuni alberi, e aveva eseguito il compito con la collaborazione del Lubello, ma i due lavoratori non sapevano che alcune delle operazioni di taglio riguardavano alberi posti sul fondo della Fersurella, confinante con quello del D'Amico.

Nella sentenza di appello si affermava, fra l'altro, che le dichiarazioni del teste difensivo Conte potevano essere interpretate solo nel senso che il D'Amico aveva indicato come proprie anche delle zone limitrofe alla sua proprietà, autorizzando gli operai a portare via la legna ottenuta.

2. Con sentenza n. 27941/2018, emessa il 15 maggio 2018, la Sezione Quinta penale di questa Corte, su ricorso del D'Amico, annullava la suddetta sentenza di appello, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, rilevando la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, inerenti alla interpretazione delle dichiarazioni del teste Conte, alla posizione dell'albero che il D'Amico aveva ordinato di tagliare e alla valutazione di attendibilità degli operai che avevano eseguito i lavori; ritenendo conseguentemente assorbito il terzo motivo, con il quale era stata lamentata l'errata applicazione della legge penale, perché l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto altrui; rigettando il quarto motivo, volto a criticare il riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose.

3. La Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio con sentenza del 10 luglio 2019, reiterava sostanzialmente, ma sulla base di diversa motivazione, le statuizioni condannatorie finali adottate dalla citata sentenza del 23 gennaio 2017, emessa dalla stessa Corte in esito al giudizio di appello.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto nuovo ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il giudice del rinvio ha commesso un primo errore laddove ha ritenuto non solo non decisiva, ma anche del tutto inattendibile la testimonianza del Conte.

Tale conclusione è basata sul rilievo di inesistenti o poco significative contraddizioni nella deposizione.

In realtà, la testimonianza del Conte andava valorizzata, laddove lo stesso aveva riferito dell'esistenza di una recinzione delimitante il fondo del D'Amico.

Il giudice del rinvio ha errato anche nell'attribuire rilievo alle dichiarazioni testimoniali di Mancarella e [OSCURATO:PERSONA], che hanno solo riportato dichiarazioni di Fabiano e Lubello, i quali erano stati ritenuti inattendibili anche dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza che aveva annullato quella di appello.

4.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., errata applicazione dell'art. 27 Cost.

Il giudice del rinvio ha errato nel pronunciare sentenza di condanna nei confronti del D'Amico, in qualità di concorrente morale nel reato, senza tuttavia prima individuare i correi e in quale azione si sarebbe concretizzato il concorso del D'Amico.

In assenza di tali accertamenti, il D'Amico è stato sostanzialmente condannato per un fatto altrui.4.3.

Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Il giudice del rinvio ha errato nel ritenere credibili Fabiano e Lubello.

Infatti, questi ultimi avevano un interesse economico e concreto a potare quante più piante possibq così da procurarsi maggiori quantitativi di legna.

Inoltre, l'esistenza di una recinzione, riferita dal teste Conte, non consente di affermare che Fabiano e Lubello non sapessero di sconfinare in fondi di terzi.

Infine, Lubello e Fabiano hanno più volte mentito in ordine alla prelevazione della legna.

La complessiva valutazione di questi elementi avrebbe dovuto portare il giudice del rinvio a ritenere inattendibili detti testimoni.

4.4. Con il quarto motivo si deduce l'estinzione del reato per prescrizione.

Le aggravanti contestate non possono essere computate nel calcolo del termine prescrizionale, in quanto, nel caso di furto pluriaggravato, le suddette circostanze considerate singolarmente comporterebbero un aumento massimo di pena pari a un terzo.

Di conseguenza, le stesse dovrebbero essere considerate quali circostanze ad effetto comune, anche alla luce del fatto che le medesime ipotesi sono previste in generale nell'art. 61 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente perché vertono entrambi sulle valutazioni connesse, inerenti alla interpretazione e attendibilità delle testimonianze, sono manifestamente infondati, quindi inammissibili.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di annullamento della sentenza di merito per vizio di motivazione, il giudice del rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811).1.2.

Nel caso ora in esame, il giudice del rinvio ha correttamente applicato i principi di diritto sopra richiamati.

Innanzitutto, il giudice del rinvio, nel valutare inattendibile la testimonianza del Conte, ha reso motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, e non si è limitato a evidenziare una «ostentata sicurezza» dimostrata in alcune occasioni dal testimone, a tratti contrastata da espressioni dubitative, ma ha fatto anche espresso riferimento al numero limitato di occasioni in cui il Conte si era effettivamente recato sui fondi in questione; alla palese contraddizione in cui era incorso il testimone, posto che in un primo tempo aveva affermato che gli ulivi del D'Amico erano stati solamente privati dei rami e poi aveva individuato nelle foto mostrategli gli stessi in ulivi recisi all'altezza del tronco; alla scarsa capacità di osservazione del testimone e alla incapacità di distinzione degli alberi insistenti sul fondo del D'Amico.

La sistematica valutazione di tutti questi elementi ha portato il giudice del rinvio a ritenere del tutto vaga, generica e contraddittoria la deposizione del Conte.

D'altro canto, le censure proposte dal ricorso non sono idonee a dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

È lo stesso ricorrente ad evidenziare come la testimonianza del Conte sia denotata da insicurezza, dovuta in particolare anche al tempo trascorso e al limitato numero di occasioni in cui il teste visitò il fondo.

Per concludere sul tema, deve osservarsi che le doglianze avanzate dal ricorrente non inficiano il giudizio di inattendibilità operato dal giudice del rinvio.

Anche le censure relative alle dichiarazioni dei testimoni Mancarella e [OSCURATO:PERSONA] non colgono nel segno.

Il giudice del rinvio ha posto a fondamento del giudizio di responsabilità dichiarazioni de relato riconducibili a soggetti che avevano compiuto attività materiali.

Inoltre, emerge dalla sentenza che il teste Mancarella ha riferito che il D'Amico aveva ammesso di aver incaricato i potatori di effettuare i lavori di rimondatura e potatura anche sul terreno della Fersurella.

Tale ammissione non è stata contestata dall'attuale ricorrente.

Dall'altro lato, sia Mancarella sia [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che Fabiano e Lubello avevano fatto espresso riferimento tanto all'incarico ricevuto dal D'Amico quanto alla finalità dei lavori di taglio.

Non colgono nel segno le censure con le quali il ricorrente, denunciando l'inattendibilità di Fabiano e Lubello, sostiene la conseguente inattendibilità delle dichiarazioni di Mancarella e [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio ha infatti indicato specifici elementi che riscontrano le dichiarazioni di Fabiano e Lubello.

In particolare, il giudice del rinvio ha fatto riferimento alla ammissione resa da [OSCURATO:PERSONA]Amico a Mancarella, già sopra ricordata, circa il conferimento dell'incarico di potatura a Fabiano e a Lubello.

Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa Fersurella confermano il fine del D'Amico di ottenere, attraverso il taglio degli ulivi in contestazione, la vista sul mare dal proprio fondo.

Peraltro, la sentenza rescindente, emessa dalla Sezione Quinta penale di questa Corte, non ha cristallizzato, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, alcun giudizio di inattendibilità dei tagliatori degli alberi, ma ha solo evidenziato carenze motivazionali, sul punto, nella sentenza di appello.

2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.

È stato infatti precisato che, nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso dichiarando assorbiti altri motivi, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché esse siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (Sez. 5, n. 39786 del 11/07/2017, Zordan, Rv. 271074).

Nel caso in esame, il giudice del rinvio ha rilevato come la questione oggetto del terzo motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 23 gennaio 2017, ritenuto assorbito dalla sentenza di annullamento emessa dalla Sezione Quinta Penale di questa Corte, non meritava approfondimento, in quanto non ritualmente devoluta al giudice di appello.

Di conseguenza, non essendo tale circostanza nemmeno contestata dall'attuale ricorrente, la doglianza in questione è inammissibile.

3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato.

In realtà, il reato in discussione è un furto con le aggravanti previste dall'art. 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., e di esse deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., per la determinazione della pena edittale ai fini della prescrizione, perché sono ad effetto speciale, in quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzo.

E, tenendo conto del tempo trascorso dal fatto (16 giugno 2010) e della pena detentiva edittale massima per il reato contestato di furto pluriaggravato (dieci anni di reclusione) nonché degli atti interruttivi, il termine di prescrizione del reato non risulta decorso.

Ad abundantiam, è appena il caso di rilevare che, data l'inammissibilità del ricorso per cassazione ora in esame, non deve comunque computarsi, ai fini della prescrizione, il tempo successivo alla emissione della sentenza conclusiva del giudizio di rinvio, qui impugnata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione.

Inoltre, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio per la difesa della parte civile, spese che si reputa giusto liquidare nella misura indicata nel seguente dispositivo in considerazione dell'attività svolta.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1972 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Amico, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 gennaio 2017, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa in data 8 maggio 2013 dal Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Tricase, riqualificava in furto continuato e aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 e 7, cod. pen. - rideterminando conseguentemente la pena - l'originaria imputazione per la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, anche agli effetti civili, per la sottrazione di legna ricavata da alcuni ulivi siti sul fondo di [OSCURATO:PERSONA], fatto avvenuto il 16 giugno 2010. La ricostruzione emergente dalla sentenza di appello era basata soprattutto su deposizioni dei testi Mancarella e [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito anche dichiarazioni di Fabiano e Lubello. Secondo tale ricostruzione, il Fabiano, quale operaio, aveva ricevuto dal D'Amico - che mirava ad ottenere così la vista del mare da un proprio fondo rustico - l'incarico di tagliare alcuni alberi, e aveva eseguito il compito con la collaborazione del Lubello, ma i due lavoratori non sapevano che alcune delle operazioni di taglio riguardavano alberi posti sul fondo della Fersurella, confinante con quello del D'Amico. Nella sentenza di appello si affermava, fra l'altro, che le dichiarazioni del teste difensivo Conte potevano essere interpretate solo nel senso che il D'Amico aveva indicato come proprie anche delle zone limitrofe alla sua proprietà, autorizzando gli operai a portare via la legna ottenuta. 2. Con sentenza n. 27941/2018, emessa il 15 maggio 2018, la Sezione Quinta penale di questa Corte, su ricorso del D'Amico, annullava la suddetta sentenza di appello, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, rilevando la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, inerenti alla interpretazione delle dichiarazioni del teste Conte, alla posizione dell'albero che il D'Amico aveva ordinato di tagliare e alla valutazione di attendibilità degli operai che avevano eseguito i lavori; ritenendo conseguentemente assorbito il terzo motivo, con il quale era stata lamentata l'errata applicazione della legge penale, perché l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto altrui; rigettando il quarto motivo, volto a criticare il riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose. 3. La Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio con sentenza del 10 luglio 2019, reiterava sostanzialmente, ma sulla base di diversa motivazione, le statuizioni condannatorie finali adottate dalla citata sentenza del 23 gennaio 2017, emessa dalla stessa Corte in esito al giudizio di appello. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto nuovo ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice del rinvio ha commesso un primo errore laddove ha ritenuto non solo non decisiva, ma anche del tutto inattendibile la testimonianza del Conte. Tale conclusione è basata sul rilievo di inesistenti o poco significative contraddizioni nella deposizione. In realtà, la testimonianza del Conte andava valorizzata, laddove lo stesso aveva riferito dell'esistenza di una recinzione delimitante il fondo del D'Amico. Il giudice del rinvio ha errato anche nell'attribuire rilievo alle dichiarazioni testimoniali di Mancarella e [OSCURATO:PERSONA], che hanno solo riportato dichiarazioni di Fabiano e Lubello, i quali erano stati ritenuti inattendibili anche dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza che aveva annullato quella di appello. 4.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., errata applicazione dell'art. 27 Cost. Il giudice del rinvio ha errato nel pronunciare sentenza di condanna nei confronti del D'Amico, in qualità di concorrente morale nel reato, senza tuttavia prima individuare i correi e in quale azione si sarebbe concretizzato il concorso del D'Amico. In assenza di tali accertamenti, il D'Amico è stato sostanzialmente condannato per un fatto altrui.4.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il giudice del rinvio ha errato nel ritenere credibili Fabiano e Lubello. Infatti, questi ultimi avevano un interesse economico e concreto a potare quante più piante possibq così da procurarsi maggiori quantitativi di legna. Inoltre, l'esistenza di una recinzione, riferita dal teste Conte, non consente di affermare che Fabiano e Lubello non sapessero di sconfinare in fondi di terzi. Infine, Lubello e Fabiano hanno più volte mentito in ordine alla prelevazione della legna. La complessiva valutazione di questi elementi avrebbe dovuto portare il giudice del rinvio a ritenere inattendibili detti testimoni. 4.4. Con il quarto motivo si deduce l'estinzione del reato per prescrizione. Le aggravanti contestate non possono essere computate nel calcolo del termine prescrizionale, in quanto, nel caso di furto pluriaggravato, le suddette circostanze considerate singolarmente comporterebbero un aumento massimo di pena pari a un terzo. Di conseguenza, le stesse dovrebbero essere considerate quali circostanze ad effetto comune, anche alla luce del fatto che le medesime ipotesi sono previste in generale nell'art. 61 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente perché vertono entrambi sulle valutazioni connesse, inerenti alla interpretazione e attendibilità delle testimonianze, sono manifestamente infondati, quindi inammissibili. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di annullamento della sentenza di merito per vizio di motivazione, il giudice del rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811).1.2. Nel caso ora in esame, il giudice del rinvio ha correttamente applicato i principi di diritto sopra richiamati. Innanzitutto, il giudice del rinvio, nel valutare inattendibile la testimonianza del Conte, ha reso motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, e non si è limitato a evidenziare una «ostentata sicurezza» dimostrata in alcune occasioni dal testimone, a tratti contrastata da espressioni dubitative, ma ha fatto anche espresso riferimento al numero limitato di occasioni in cui il Conte si era effettivamente recato sui fondi in questione; alla palese contraddizione in cui era incorso il testimone, posto che in un primo tempo aveva affermato che gli ulivi del D'Amico erano stati solamente privati dei rami e poi aveva individuato nelle foto mostrategli gli stessi in ulivi recisi all'altezza del tronco; alla scarsa capacità di osservazione del testimone e alla incapacità di distinzione degli alberi insistenti sul fondo del D'Amico. La sistematica valutazione di tutti questi elementi ha portato il giudice del rinvio a ritenere del tutto vaga, generica e contraddittoria la deposizione del Conte. D'altro canto, le censure proposte dal ricorso non sono idonee a dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. È lo stesso ricorrente ad evidenziare come la testimonianza del Conte sia denotata da insicurezza, dovuta in particolare anche al tempo trascorso e al limitato numero di occasioni in cui il teste visitò il fondo. Per concludere sul tema, deve osservarsi che le doglianze avanzate dal ricorrente non inficiano il giudizio di inattendibilità operato dal giudice del rinvio. Anche le censure relative alle dichiarazioni dei testimoni Mancarella e [OSCURATO:PERSONA] non colgono nel segno. Il giudice del rinvio ha posto a fondamento del giudizio di responsabilità dichiarazioni de relato riconducibili a soggetti che avevano compiuto attività materiali. Inoltre, emerge dalla sentenza che il teste Mancarella ha riferito che il D'Amico aveva ammesso di aver incaricato i potatori di effettuare i lavori di rimondatura e potatura anche sul terreno della Fersurella. Tale ammissione non è stata contestata dall'attuale ricorrente. Dall'altro lato, sia Mancarella sia [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che Fabiano e Lubello avevano fatto espresso riferimento tanto all'incarico ricevuto dal D'Amico quanto alla finalità dei lavori di taglio. Non colgono nel segno le censure con le quali il ricorrente, denunciando l'inattendibilità di Fabiano e Lubello, sostiene la conseguente inattendibilità delle dichiarazioni di Mancarella e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio ha infatti indicato specifici elementi che riscontrano le dichiarazioni di Fabiano e Lubello. In particolare, il giudice del rinvio ha fatto riferimento alla ammissione resa da [OSCURATO:PERSONA]Amico a Mancarella, già sopra ricordata, circa il conferimento dell'incarico di potatura a Fabiano e a Lubello. Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa Fersurella confermano il fine del D'Amico di ottenere, attraverso il taglio degli ulivi in contestazione, la vista sul mare dal proprio fondo. Peraltro, la sentenza rescindente, emessa dalla Sezione Quinta penale di questa Corte, non ha cristallizzato, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, alcun giudizio di inattendibilità dei tagliatori degli alberi, ma ha solo evidenziato carenze motivazionali, sul punto, nella sentenza di appello. 2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile. È stato infatti precisato che, nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso dichiarando assorbiti altri motivi, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché esse siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (Sez. 5, n. 39786 del 11/07/2017, Zordan, Rv. 271074). Nel caso in esame, il giudice del rinvio ha rilevato come la questione oggetto del terzo motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 23 gennaio 2017, ritenuto assorbito dalla sentenza di annullamento emessa dalla Sezione Quinta Penale di questa Corte, non meritava approfondimento, in quanto non ritualmente devoluta al giudice di appello. Di conseguenza, non essendo tale circostanza nemmeno contestata dall'attuale ricorrente, la doglianza in questione è inammissibile. 3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato. In realtà, il reato in discussione è un furto con le aggravanti previste dall'art. 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., e di esse deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., per la determinazione della pena edittale ai fini della prescrizione, perché sono ad effetto speciale, in quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzo. E, tenendo conto del tempo trascorso dal fatto (16 giugno 2010) e della pena detentiva edittale massima per il reato contestato di furto pluriaggravato (dieci anni di reclusione) nonché degli atti interruttivi, il termine di prescrizione del reato non risulta decorso. Ad abundantiam, è appena il caso di rilevare che, data l'inammissibilità del ricorso per cassazione ora in esame, non deve comunque computarsi, ai fini della prescrizione, il tempo successivo alla emissione della sentenza conclusiva del giudizio di rinvio, qui impugnata. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione. Inoltre, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio per la difesa della parte civile, spese che si reputa giusto liquidare nella misura indicata nel seguente dispositivo in considerazione dell'attività svolta. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], spe
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