CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Piazzolla e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Solimini;ricorrenticontroPoste [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Savino e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultima;controricorrenteavverso la sentenza n. 1073/2024 depositata il 26 giugno 2024 delTribunale di Trani.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 2880/2025camera di consiglio 3.7.2026 1Numero registro generale 2880/2025Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 25019/2026Data pubblicazione 06/09/20261. ― Con sentenza del 2 agosto 2022 il Giudice di pace di Bisceglieha accolto le domande proposte da Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] qualicontitolari del buono fruttifero n. 000000787738: ha dichiarato [OSCURATO:SOCIETA]. inadempiente nei confronti degli istanti con riguardo agliobblighi informativi ad essa facenti capo e ha condannato la medesimaconvenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 500,00.2. ― La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Trani, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], hariformato la decisione di primo grado, rigettando le domande propostedagli originari attori.3. ― Avverso la sentenza di appello, resa il 26 giugno 2024,ricorrono per cassazione, con tre motivi, Vincenzo e AndreaNapoletano; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono statedepositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112c.p.c., per essersi il Tribunale pronunciato su di una domanda diversada quella proposta da parte attrice e accolta dal Giudice di primo grado.Ci duole che la sentenza impugnata, pur rigettando il primo motivo diappello proposto da [OSCURATO:PERSONA] — dando atto che la domandaproposta in primo grado dagli attori era di natura risarcitoria — abbiaposto a fondamento della riforma della decisione di primo gradol’intervenuta prescrizione del titolo, così statuendo su di una domandadiversa da quella proposta.Col secondo mezzo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 342 c.p.c.. La sentenza di appello sarebbe adavviso dei ricorrenti viziata anche perché il Tribunale di Trani non harilevato l’inammissibilità del secondo motivo di gravame nonostantel’evidente difetto di specificità della censura. Si deduce che [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe limitata a richiamare le proprie difese di primo grado,senza unire alla parte volitiva del proprio gravame una parteSez. I – RG 2880/2025camera di consiglio 3.7.2026 2Numero registro generale 2880/2025Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 25019/2026Data pubblicazione 06/09/2026argomentativa diretta alla confutazione delle ragioni addotte dal Giudicedi pace.Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata perviolazione degli artt. 1218, 1175, 1176 e 1375 c.c., in relazione alleprevisioni dell’art. 3, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000 emesso dalMinistero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.Ci si duole che [OSCURATO:PERSONA] sia stata ritenuta non responsabile a frontedella mancata consegna, all’atto della sottoscrizione dei buoni, del foglioinformativo indicante la serie del buono fruttifero e la relativa scadenza.Si assume che, a fronte della pacifica violazione di tale obbligo, avrebbedovuto darsi atto dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazionicontrattuali e della conseguente responsabilità risarcitoria dellacontroparte, secondo il pensiero della prevalente giurisprudenza dimerito e l’opinione espressa, sul punto, dall’Arbitro Bancario2. — Deve anzitutto disattendersi l’eccezione dei ricorrenti concui si oppone non essere stata depositata la procura notarile conferitaa [OSCURATO:PERSONA], il quale, in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA],«giusta procura per atto notaio [OSCURATO:PERSONA], in data 10settembre 2024», ha nominato, quali difensori della controricorrentenel presente giudizio, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Mele. Va rilevato, inproposito, che la procura relativa al compimento di atti pertinentiall’esercizio dell’impresa è soggetta al regime di pubblicità legale (artt.2209 e 2206 c.c.). Ora, chi conferisce la procura alle liti ha l'obbligo, diindicare la fonte del proprio potere rappresentativo; se, però, il poterederivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che locontesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento,mentre solo in caso contrario spetta a chi ha rilasciato la procuradimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato: in tali termini ilgiudice innanzi al quale la questione sia stata sollevata deve ripartiretra le parti il reciproco onere probatorio (per tutte: Cass. 20 novembreSez. I – RG 2880/2025camera di consiglio 3.7.2026 3Numero registro generale 2880/2025Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 25019/2026Data pubblicazione 06/09/20262025, n. 30655; Cass. 30 settembre 2014, n. 20563). Il deposito dellaprocura, nella fattispecie in esame, non era dunque necessario.3. — Venendo al ricorso, può accordarsi precedenza di trattazioneal secondo motivo, con cui è posta la questione dell’inammissibilitàdell’appello di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha disatteso l’eccezione proposta a tale riguardo dagliodierni ricorrenti osservando come l’atto di gravame soddisfacesse irequisiti previsti dall’art. 342 c.p.c.: norma da interpretarsi, secondo ilGiudice dell’impugnazione, nel senso che l’appello deve «contenere, apena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e deipunti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relativedoglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza cheoccorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di unprogetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primogrado».Il motivo è inammissibile.Esso risulta generico nella sua articolazione. Deve rammentarsi,al riguardo, che la deduzione della questione dell'inammissibilitàdell'appello, presupponendo pur sempre l'ammissibilità del motivo dicensura, ne impone (anche alla luce delle indicazioni della sentenzaCEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri contro Italia), unamodulazione secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dallatrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardandola funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza(così Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612). Difatti, la denuncia di errores inprocedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementiSez. I – RG 2880/2025camera di consiglio 3.7.2026 4Numero registro generale 2880/2025Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 25019/2026Data pubblicazione 06/09/2026individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25luglio 2019, n. 20181): l’esercizio del potere di diretto esame degli attidel giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove siadenunciato un error in procedendo, presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, apena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per ilprincipio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048;Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).4. — Il primo mezzo è invece fondato, nei termini di cui appresso.Nella citazione attorea, secondo quanto si legge nella sentenzaimpugnata, era stato dedotto che la mancata conoscenza, in capo a chiagiva in giudizio, della scadenza del titolo — mancata conoscenzadeterminata dall’omessa consegna del foglio informativo analitico chePoste [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto porre a disposizione dei sottoscrittori delbuono — non aveva consentito all’avente diritto di riscuotere il capitalemaggiorato degli interessi entro il termine di prescrizione, onde siprofilava una responsabilità precontrattuale della convenuta. Ladomanda aveva quindi natura risarcitoria, ancorché con le rassegnateconclusioni venisse richiesto il rimborso del buono per la sommacapitale, maggiorata di interessi e rivalutazione: la pretesa, sulla basedella prospettazione offerta, e ad onta dell’imprecisione terminologicaascrivibile alla parte attrice, era diretta all’ottenimento del ristoro deldanno determinato dall’ignoranza, in capo ai risparmiatori, del terminedi prescrizione entro cui il titolo poteva essere riscosso.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha accolto detta domanda e ha condannatoPoste [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno.In sede di gravame il Tribunale ha finito col ritenere che lapretesa degli odierni ricorrenti non potesse trovare accoglimento inSez. I – RG 2880/2025camera di consiglio 3.7.2026 5Numero registro generale 2880/2025Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 25019/2026Data pubblicazione 06/09/2026quanto l’inadempimento degli obblighi informativi non aveva affattoescluso il maturarsi della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado harilevato che «risultando ormai prescritto il diritto degli appellati adottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali, in accoglimentodell’appello e in riforma della sentenza di primo grado, la domanda diNapoletano Vincenzo, cui [aveva] aderito [OSCURATO:PERSONA], neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [andasse] rigettata». È effettivamentemancata, in tal modo, una pronuncia sulla domanda risarcitoriaproposta, dal momento che il Giudice di appello non ha statuito sullaquestione controversa vertente sulle conseguenze dell’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA] a fronte della consumata prescrizione — e non haquindi chiarito se l’omessa informazione circa la scadenza del titoloavesse o meno impedito a chi era titolare del buono di riscuotere ilcapitale maggiorato degli interessi prima che il relativo diritto siestinguesse (pag. 2 della sentenza impugnata) —, ma si è limitato adaffermare che l’inadempimento in questione non poteva incidere suldecorso della prescrizione stessa, dovendosi i buoni postali reputarsi«ormai scaduti e non più incassabili». La prescrizione è stata in tal modoconsiderata come una causa ostativa della domanda risarcitoria, noncome l’effetto che, in base alla prospettazione attorea, si sarebbeprodotto in ragione della lamentata inosservanza degli obblighiinformativi. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha cioè risolto la controversiaoccupandosi della non esigibilità del diritto, senza affrontare laquestione, posta dalla parte attrice, oggi ricorrente, della responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per il suo inadempimento.In ciò è un evidente travisamento della domanda.Ora, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato sussiste anche quando il giudice sostituisca d'ufficioun'azione a un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenutodella domanda (Cass. 6 luglio 2023, n. 19214).5. — Il terzo motivo, svolto in via subordinata, resta assorbito.Sez. I – RG 2880/2025camera di consiglio 3.7.2026 6Numero registro generale 2880/2025Numero sezionale 3017/2026Numero di raccolta generale 25019/2026Data pubblicazione 06/09/20266. — In accoglimento del primo motivo la sentenza è cassata; lacausa è rinviata al Tribunale di Trani, che giudicherà in diversacomposizione, anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo eassorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa al Tribunale di Trani, in persona di altromagistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 2880/2025camera di consiglio 3.7.2026 7