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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:365
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995J0235 - IT Avis juridique important | 61995J0235 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 1998. - AGS [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidatore degli [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] d'appel de Douai - Francia. - Politica sociale - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Art. 4 - Effetto diretto - Opponibilità ai singoli, in mancanza d'informazione della [OSCURATO:PERSONA], delle disposizioni nazionali che fissano il massimale per la garanzia di pagamento. - [OSCURATO:PERSONA]235/95. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04531 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Esposizione, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, di un contesto di fatto diverso da quello descritto nell'ordinanza di rinvio - Obbligo della Corte di attenersi al contesto di fatto che risulta dall'ordinanza di rinvio (Trattato CE, art. 177; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 20) 2 Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987 - Facoltà per gli Stati membri di fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati - Obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in tale settore - Portata - Violazione - Conseguenze (Direttiva del Consiglio 80/987, artt. 4, n. 3, e 11)

[OSCURATO:PERSONA]

1 In forza dell'art. 177 del Trattato, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale.

La Corte, quindi, può pronunciarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale.

Inoltre, una modifica della sostanza delle questioni pregiudiziali sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall'art. 177 del Trattato nonché con il suo obbligo di dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte, tenuto conto del fatto che, a norma di questo articolo, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio. 2 Gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano all'applicazione di disposizioni nazionali che fissano un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato.

Non risulta dall'art. 4, n. 3, secondo comma, della direttiva 80/987 - che impone agli Stati membri i quali, così come li autorizza il primo comma, abbiano fissato un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, l'obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato - che tale obbligo dia luogo a un procedimento di controllo comunitario dei metodi scelti dallo Stato membro, né che l'esercizio da parte degli Stati membri della facoltà di fissare un massimale sia subordinato all'accordo, espresso o tacito, della [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, né il testo né la finalità della disposizione citata consentono di ritenere che l'inosservanza dell'obbligo di previa comunicazione imposto agli Stati membri determini di per sé l'illegittimità dei massimali così adottati.

Pertanto, l'obiettivo dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4, n. 3, secondo comma, della direttiva è soltanto quello di render noto alla [OSCURATO:PERSONA] se gli Stati membri si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma precedente, e, eventualmente, in quale maniera.

Quanto all'art. 11, n. 2, della direttiva, che impone agli Stati membri di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate nel settore da essa disciplinato, appare chiaro che esso riguarda i rapporti tra gli Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA], e che non genera alcun diritto in capo ai singoli che possa essere leso in caso di violazione, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei metodi in base ai quali esso fissa il massimale di cui all'art. 4, n. 3, della direttiva. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-235/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Douai (Francia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

AGS [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA], liquidatore degli [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),

LA CORTE

(Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F.

Mancini (relatore) e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: - per l'AGS [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dall'avv.

R. Lamoril, del foro di Arras; - per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall'avv.

B. Meurice, del foro di Lille; - per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, segretario degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla signora M. Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dal signor H. Kreppel, funzionario nazionale distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 novembre 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 27 gennaio 1995, rettificata con sentenza 31 maggio 1995 e pervenuta in cancelleria il 6 luglio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Douai ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente degli [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e l'AGS [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante dell'associazione per la gestione del regime di assicurazione dei crediti dei lavoratori subordinati (in prosieguo: l'«AGS»), in merito al massimale di garanzia che è stato applicato ai crediti del signor [OSCURATO:PERSONA] nel corso della liquidazione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA].

Il diritto comunitario 3 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza.

La nozione di stato d'insolvenza è definita dall'art. 2, n. 1. 4 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'art. 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata. 5 Conformemente all'art. 4, n. 1, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all'art. 3.

In particolare, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, gli Stati membri possono, per evitare di versare somme che vanno oltre il fine sociale della direttiva, fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi con cui fissano il massimale. 6 L'art. 11, n. 1, dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, gli Stati membri comunicano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva.

Il diritto nazionale 7 In diritto francese, il code du travail contiene una serie di disposizioni, anteriori alla direttiva, volte a garantire il pagamento degli stipendi in caso di crisi aziendale a seguito di un provvedimento giudiziario di amministrazione controllata (redressement judiciaire) o di liquidazione, nonché a limitare la garanzia prestata dagli organismi istituiti per la copertura dell'insolvenza dei datori di lavoro (legge n. 73-1194 del 27 dicembre 1973, modificata e completata dalla legge n. 85/98 del 25 gennaio 1985, e legge n. 75-1251 del 27 dicembre 1975). 8 Ai sensi dell'art.

L 143-11-1 del code du travail, il datore di lavoro che abbia la qualità di commerciante o di persona giuridica di diritto privato, pur se non commerciante, e che occupi uno o più lavoratori subordinati, deve assicurare questi ultimi contro il rischio del mancato pagamento, in caso di procedimento di amministrazione controllata, degli importi loro dovuti in esecuzione del contratto di lavoro. 9 L'art.

L 143-11-4 dispone che il regime assicurativo previsto dall'art.

L 143-11-1 è gestito da un'associazione creata dalle organizzazioni nazionali professionali dei datori di lavoro più rappresentative e autorizzate dal ministero del lavoro. 10 A tal fine è stata istituita l'AGS, che raggruppa il Consiglio nazionale francese dei datori di lavoro, la Confederazione delle piccole e medie imprese e la Confederazione nazionale della mutualità della cooperazione e del credito agricolo.

Il ministero del Lavoro ha approvato una convenzione di gestione, stipulata tra tali associazioni e l'Unione nazionale interprofessionale per l'impiego nell'industria e nel commercio (in prosieguo: l'«Unedic»).

L'Unedic e le associazioni per l'impiego nell'industria e nel commercio, dette «Assedics», sono incaricate dall'AGS di riscuotere i contributi destinati a finanziare tale regime di garanzia e di mettere i fondi necessari a disposizione dei curatori e degli amministratori giudiziari. 11 Ai sensi dell'art.

L 143-11-8, la garanzia prestata dagli organismi di cui all'art.

L 143-11-4 è limitata, per quanto riguarda il totale dei crediti del lavoratore subordinato, a uno o agli importi fissati con decreto, con riferimento al massimale mensile adottato per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione contro la disoccupazione previsto al libro III, titolo V, capitolo 1_, sezione II, del code du travail. 12 Ai sensi dell'art.

D 143-2 del code du travail, il massimale di garanzia previsto all'art.

L 143-11-8 del code du travail ammonta a tredici volte il massimale mensile utilizzato per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione contro la disoccupazione allorché i crediti risultano da disposizioni legislative o regolamentari o dalle clausole di un contratto collettivo e sono sorti nell'ambito di un contratto di lavoro la cui data di stipulazione sia anteriore di almeno sei mesi al provvedimento che dichiara l'apertura del procedimento di amministrazione controllata (in prosieguo: il «massimale 13»).

Questo massimale, che, il 1_ luglio 1995, corrispondeva a 679 120 FF, si calcola alla data in cui il credito del lavoratore è esigibile, e al più tardi alla data del provvedimento giudiziale che adotta il piano di risanamento o che dispone la liquidazione giudiziaria.

Negli altri casi, il massimale della garanzia è limitato a quattro volte il massimale mensile utilizzato per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione contro la disoccupazione (in prosieguo: il «massimale 4»).

Il 1_ luglio 1995, tale massimale era pari a 208 960 FF.

La causa principale 13 In forza di un contratto di lavoro stipulato il 1_ aprile 1977, il signor [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] come commesso viaggiatore (voyageur représentant et placier; in prosieguo: «VRP») esclusivo. 14 Con provvedimento del 22 agosto 1989, il Tribunal de commerce di Lille ha disposto la liquidazione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA], nominando come liquidatore l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il 15 settembre 1989, il signor [OSCURATO:PERSONA] è stato licenziato per ragioni economiche, con effetto dall'8 dicembre 1989. 15 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Conseil de prud'hommes di Tourcoing sia di fissare l'importo esatto dei suoi crediti, sia di disporre la loro presa in carico da parte dell'AGS, rappresentata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Pas-de-[OSCURATO:PERSONA].

Più precisamente, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la decisione con cui l'AGS aveva limitato la sua garanzia al massimale 4, laddove a suo parere gli era dovuto il massimale 13 previsto dallo stesso articolo.

I suoi crediti risultavano secondo lui, in conformità all'art.

D 143-2, da disposizioni legislative o da un contratto collettivo, e traevano origine da un contratto di lavoro stipulato più di sei mesi prima della decisione che aveva disposto la liquidazione giudiziaria. 16 Fondandosi sull'art.

D 143-2 del code du travail, l'AGS sosteneva invece che il credito del signor [OSCURATO:PERSONA] non dipendeva né da disposizioni legislative o regolamentari né da un contratto collettivo, bensì da un contratto di lavoro.

Trovava applicazione, di conseguenza, il massimale

4. 17 Con decisione 27 gennaio 1992, il Conseil de prud'hommes di Tourcoing ha dichiarato che il credito del signor [OSCURATO:PERSONA] risultava da disposizioni legislative, e in particolare dall'art.

L 751-1 del code du travail, che fissa i presupposti per lo svolgimento della professione di VRP, nonché da disposizioni convenzionali, segnatamente dall'art. 5 del contratto collettivo nazionale dei VRP, cosicché tale credito era opponibile all'AGS nel limite del massimale 13, e non in quello del massimale

4. Ha quindi fissato a 470 522 FF il credito del signor [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e, tenuto conto degli importi già pagati dall'AGS, ha stabilito a 380 840 FF l'importo di cui egli era tuttora creditore. 18 Il 13 marzo 1993 l'AGS, rappresentata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Pas-de-[OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello avverso tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Douai, affermando che nel caso del signor [OSCURATO:PERSONA] era applicabile il massimale 4 e non il massimale 13, e che, tenuto conto degli anticipi già versati, l'appellato non aveva più nulla a pretendere nei suoi confronti. 19 Il signor [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] d'appel di confermare la pronuncia del Conseil de prud'hommes di Tourcoing.

In subordine, ha sostenuto l'incompatibilità dell'art.

D 143-2 del code du travail francese con l'art. 4, n. 3, della direttiva, il quale, essendo preciso e incondizionato, avrebbe dovuto avere effetto diretto.

Le questioni pregiudiziali 20 [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Douai ha confermato la decisione del Conseil de prud'hommes in ordine alla sussistenza e all'importo dei crediti spettanti al signor [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della liquidazione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, nutrendo dubbi sull'interpretazione della direttiva con riferimento ai limiti di garanzia previsti dal diritto nazionale, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l'art. 4 della direttiva 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, abbia portata generale e obbligatoria e debba quindi avere effetto diretto nell'ordinamento nazionale. 2) Se, in mancanza di comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], alle condizioni prescritte dall'art. 11 della direttiva 20 ottobre 1980, l'art.

D 143-2 del code du travail (ai sensi del quale l'importo massimo della garanzia prevista all'art.

L 143-11-8 del code du travail è fissato a tredici volte il massimale mensile preso in considerazione per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione contro la disoccupazione, qualora i crediti risultino da disposizioni di legge o di regolamento o dalle clausole di un contratto collettivo e siano sorti da un contratto di lavoro la cui data di stipulazione sia anteriore di almeno sei mesi alla decisione che dispone l'amministrazione controllata, mentre negli altri casi l'importo di tale garanzia è limitato a quattro volte il massimale sopra indicato) sia compatibile con tale direttiva».

Sulla seconda questione 21 Con la sua seconda questione, che è opportuno esaminare per prima, il giudice nazionale domanda in sostanza se gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva ostino all'applicazione di disposizioni quali l'art.

D 143-2 del code du travail francese, che fissa un massimale per la garanzia di pagamento dei crediti non pagati dei lavoratori subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato. 22 Occorre rilevare in proposito, preliminarmente, che nelle osservazioni presentate alla Corte il governo francese ha affermato che due relazioni, vertenti sull'adeguamento delle disposizioni nazionali alla direttiva, sono state trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1984 e nel 1986 per il tramite del segretariato generale del Comitato interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea, nonché della rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee.

Tali documenti avrebbero specificato dettagliatamente i metodi di fissazione del massimale generale di garanzia degli stipendi previsto dal regime francese, facendo specifico riferimento alle disposizioni che limitano la garanzia da parte dell'AGS e precisando le modalità di fissazione dei relativi massimali.

In particolare, la facoltà offerta agli Stati membri dall'art. 4 della direttiva sarebbe corrispondente a un meccanismo esistente in diritto francese fin dal 1976, cosicché le autorità francesi si sarebbero limitate a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le tabelle di equivalenza tra le disposizioni comunitarie e le disposizioni francesi. 23 Alla luce di quanto sopra, il governo francese invita la Corte a dichiarare che l'obbligo di comunicazione imposto dalla direttiva è stato pienamente assolto. 24 [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, sostiene che la legislazione francese è servita da esempio per l'elaborazione della direttiva, e che essa ha potuto prendere atto dei metodi di fissazione del massimale fin dal 1979, nella documentazione inviata al Consiglio dalla delegazione francese. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto di aver ricevuto dalla Repubblica francese le informazioni di cui all'art. 4, n. 3, della direttiva, pur non essendo stata effettuata, dopo l'adozione di quest'ultima, alcuna notificazione formale. 25 Si deve ricordare in proposito che, nell'ambito di un procedimento in forza dell'art. 177 del Trattato, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (v., in tal senso, sentenze 16 marzo 1978, causa 104/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 791, punto 4, e 15 novembre 1979, causa 36/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3439, punto 12).

La Corte, quindi, può pronunciarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (sentenze 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2305, punto 16, e 20 marzo 1997, causa C-352/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1729, punto 11). 26 Inoltre, come la Corte ha dichiarato al punto 14 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], una modifica della sostanza delle questioni pregiudiziali sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall'art. 177 del Trattato nonché con il suo obbligo di dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio. 27 Alla luce di quanto sopra, spetta al giudice nazionale verificare se nuovi elementi presentati nel corso del procedimento dinanzi alla Corte siano utili, ovvero necessari, ai fini della decisione della causa principale. 28 Quanto alla soluzione da dare alla seconda questione, occorre ricordare anzitutto che l'art. 4, n. 3, secondo comma, della direttiva impone agli Stati membri i quali, così come li autorizza il comma precedente, abbiano fissato un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, l'obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato. 29 Tuttavia, non risulta dalla disposizione in oggetto che l'obbligo di comunicazione dia luogo a un procedimento di controllo comunitario dei metodi scelti dallo Stato membro, né che l'esercizio da parte degli Stati membri della facoltà di fissare il massimale sia subordinato all'accordo, espresso o tacito, della [OSCURATO:PERSONA]. 30 D'altro canto, né il testo né la finalità della disposizione in esame consentono di ritenere che l'inosservanza dell'obbligo di previa comunicazione imposto agli Stati membri determini di per sé l'illegittimità dei massimali così adottati (v., per una disposizione analoga, sentenza 13 luglio 1989, causa 380/87, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2491, punto 22). 31 Risulta pertanto che l'obiettivo dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4, n. 3, secondo comma, è soltanto quello di render noto alla [OSCURATO:PERSONA] se gli Stati membri si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma precedente e, eventualmente, in quale maniera. 32 Quanto all'art. 11, n. 2, della direttiva, che impone agli Stati membri di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano nel settore da essa disciplinato, appare chiaro che esso riguarda i rapporti tra gli Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA], e che non genera alcun diritto in capo ai singoli che possa essere leso in caso di violazione, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei metodi in base ai quali esso fissa il massimale di cui all'art. 4, n. 3. 33 La seconda questione dev'essere pertanto risolta nel senso che gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva non ostano all'applicazione di disposizioni quali l'art.

D 143-2 del code du travail francese, che fissa un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato.

Sulla prima questione 34 Con la sua prima questione, il giudice nazionale intende sapere se l'art. 4 della direttiva abbia portata generale e obbligatoria, cosicché i singoli possano avvalersene dinanzi al giudice nazionale. 35 Alla luce della soluzione fornita alla seconda questione, non occorre statuire sulla prima questione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 36 Le spese sostenute dal governo francese e dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Douai con sentenza 27 gennaio 1995, rettificata con sentenza 31 maggio 1995, dichiara: Gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano all'applicazione di disposizioni che fissano un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995J0235 - IT Avis juridique important | 61995J0235 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 1998. - AGS [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidatore degli [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] d'appel de Douai - Francia. - Politica sociale - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Art. 4 - Effetto diretto - Opponibilità ai singoli, in mancanza d'informazione della [OSCURATO:PERSONA], delle disposizioni nazionali che fissano il massimale per la garanzia di pagamento. - [OSCURATO:PERSONA]235/95. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04531 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Esposizione, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, di un contesto di fatto diverso da quello descritto nell'ordinanza di rinvio - Obbligo della Corte di attenersi al contesto di fatto che risulta dall'ordinanza di rinvio (Trattato CE, art. 177; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 20) 2 Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987 - Facoltà per gli Stati membri di fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati - Obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in tale settore - Portata - Violazione - Conseguenze (Direttiva del Consiglio 80/987, artt. 4, n. 3, e 11) [OSCURATO:PERSONA] 1 In forza dell'art. 177 del Trattato, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. La Corte, quindi, può pronunciarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale. Inoltre, una modifica della sostanza delle questioni pregiudiziali sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall'art. 177 del Trattato nonché con il suo obbligo di dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte, tenuto conto del fatto che, a norma di questo articolo, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio. 2 Gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano all'applicazione di disposizioni nazionali che fissano un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato. Non risulta dall'art. 4, n. 3, secondo comma, della direttiva 80/987 - che impone agli Stati membri i quali, così come li autorizza il primo comma, abbiano fissato un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, l'obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato - che tale obbligo dia luogo a un procedimento di controllo comunitario dei metodi scelti dallo Stato membro, né che l'esercizio da parte degli Stati membri della facoltà di fissare un massimale sia subordinato all'accordo, espresso o tacito, della [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, né il testo né la finalità della disposizione citata consentono di ritenere che l'inosservanza dell'obbligo di previa comunicazione imposto agli Stati membri determini di per sé l'illegittimità dei massimali così adottati. Pertanto, l'obiettivo dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4, n. 3, secondo comma, della direttiva è soltanto quello di render noto alla [OSCURATO:PERSONA] se gli Stati membri si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma precedente, e, eventualmente, in quale maniera. Quanto all'art. 11, n. 2, della direttiva, che impone agli Stati membri di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate nel settore da essa disciplinato, appare chiaro che esso riguarda i rapporti tra gli Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA], e che non genera alcun diritto in capo ai singoli che possa essere leso in caso di violazione, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei metodi in base ai quali esso fissa il massimale di cui all'art. 4, n. 3, della direttiva. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-235/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Douai (Francia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra AGS [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], liquidatore degli [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: - per l'AGS [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dall'avv. R. Lamoril, del foro di Arras; - per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. B. Meurice, del foro di Lille; - per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, segretario degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla signora M. Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dal signor H. Kreppel, funzionario nazionale distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 novembre 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 27 gennaio 1995, rettificata con sentenza 31 maggio 1995 e pervenuta in cancelleria il 6 luglio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Douai ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente degli [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e l'AGS [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante dell'associazione per la gestione del regime di assicurazione dei crediti dei lavoratori subordinati (in prosieguo: l'«AGS»), in merito al massimale di garanzia che è stato applicato ai crediti del signor [OSCURATO:PERSONA] nel corso della liquidazione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA]. Il diritto comunitario 3 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza. La nozione di stato d'insolvenza è definita dall'art. 2, n. 1. 4 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'art. 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata. 5 Conformemente all'art. 4, n. 1, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all'art. 3. In particolare, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, gli Stati membri possono, per evitare di versare somme che vanno oltre il fine sociale della direttiva, fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi con cui fissano il massimale. 6 L'art. 11, n. 1, dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, gli Stati membri comunicano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva. Il diritto nazionale 7 In diritto francese, il code du travail contiene una serie di disposizioni, anteriori alla direttiva, volte a garantire il pagamento degli stipendi in caso di crisi aziendale a seguito di un provvedimento giudiziario di amministrazione controllata (redressement judiciaire) o di liquidazione, nonché a limitare la garanzia prestata dagli organismi istituiti per la copertura dell'insolvenza dei datori di lavoro (legge n. 73-1194 del 27 dicembre 1973, modificata e completata dalla legge n. 85/98 del 25 gennaio 1985, e legge n. 75-1251 del 27 dicembre 1975). 8 Ai sensi dell'art. L 143-11-1 del code du travail, il datore di lavoro che abbia la qualità di commerciante o di persona giuridica di diritto privato, pur se non commerciante, e che occupi uno o più lavoratori subordinati, deve assicurare questi ultimi contro il rischio del mancato pagamento, in caso di procedimento di amministrazione controllata, degli importi loro dovuti in esecuzione del contratto di lavoro. 9 L'art. L 143-11-4 dispone che il regime assicurativo previsto dall'art. L 143-11-1 è gestito da un'associazione creata dalle organizzazioni nazionali professionali dei datori di lavoro più rappresentative e autorizzate dal ministero del lavoro. 10 A tal fine è stata istituita l'AGS, che raggruppa il Consiglio nazionale francese dei datori di lavoro, la Confederazione delle piccole e medie imprese e la Confederazione nazionale della mutualità della cooperazione e del credito agricolo. Il ministero del Lavoro ha approvato una convenzione di gestione, stipulata tra tali associazioni e l'Unione nazionale interprofessionale per l'impiego nell'industria e nel commercio (in prosieguo: l'«Unedic»). L'Unedic e le associazioni per l'impiego nell'industria e nel commercio, dette «Assedics», sono incaricate dall'AGS di riscuotere i contributi destinati a finanziare tale regime di garanzia e di mettere i fondi necessari a disposizione dei curatori e degli amministratori giudiziari. 11 Ai sensi dell'art. L 143-11-8, la garanzia prestata dagli organismi di cui all'art. L 143-11-4 è limitata, per quanto riguarda il totale dei crediti del lavoratore subordinato, a uno o agli importi fissati con decreto, con riferimento al massimale mensile adottato per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione contro la disoccupazione previsto al libro III, titolo V, capitolo 1_, sezione II, del code du travail. 12 Ai sensi dell'art. D 143-2 del code du travail, il massimale di garanzia previsto all'art. L 143-11-8 del code du travail ammonta a tredici volte il massimale mensile utilizzato per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione contro la disoccupazione allorché i crediti risultano da disposizioni legislative o regolamentari o dalle clausole di un contratto collettivo e sono sorti nell'ambito di un contratto di lavoro la cui data di stipulazione sia anteriore di almeno sei mesi al provvedimento che dichiara l'apertura del procedimento di amministrazione controllata (in prosieguo: il «massimale 13»). Questo massimale, che, il 1_ luglio 1995, corrispondeva a 679 120 FF, si calcola alla data in cui il credito del lavoratore è esigibile, e al più tardi alla data del provvedimento giudiziale che adotta il piano di risanamento o che dispone la liquidazione giudiziaria. Negli altri casi, il massimale della garanzia è limitato a quattro volte il massimale mensile utilizzato per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione contro la disoccupazione (in prosieguo: il «massimale 4»). Il 1_ luglio 1995, tale massimale era pari a 208 960 FF. La causa principale 13 In forza di un contratto di lavoro stipulato il 1_ aprile 1977, il signor [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] come commesso viaggiatore (voyageur représentant et placier; in prosieguo: «VRP») esclusivo. 14 Con provvedimento del 22 agosto 1989, il Tribunal de commerce di Lille ha disposto la liquidazione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA], nominando come liquidatore l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il 15 settembre 1989, il signor [OSCURATO:PERSONA] è stato licenziato per ragioni economiche, con effetto dall'8 dicembre 1989. 15 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Conseil de prud'hommes di Tourcoing sia di fissare l'importo esatto dei suoi crediti, sia di disporre la loro presa in carico da parte dell'AGS, rappresentata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Pas-de-[OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la decisione con cui l'AGS aveva limitato la sua garanzia al massimale 4, laddove a suo parere gli era dovuto il massimale 13 previsto dallo stesso articolo. I suoi crediti risultavano secondo lui, in conformità all'art. D 143-2, da disposizioni legislative o da un contratto collettivo, e traevano origine da un contratto di lavoro stipulato più di sei mesi prima della decisione che aveva disposto la liquidazione giudiziaria. 16 Fondandosi sull'art. D 143-2 del code du travail, l'AGS sosteneva invece che il credito del signor [OSCURATO:PERSONA] non dipendeva né da disposizioni legislative o regolamentari né da un contratto collettivo, bensì da un contratto di lavoro. Trovava applicazione, di conseguenza, il massimale 4. 17 Con decisione 27 gennaio 1992, il Conseil de prud'hommes di Tourcoing ha dichiarato che il credito del signor [OSCURATO:PERSONA] risultava da disposizioni legislative, e in particolare dall'art. L 751-1 del code du travail, che fissa i presupposti per lo svolgimento della professione di VRP, nonché da disposizioni convenzionali, segnatamente dall'art. 5 del contratto collettivo nazionale dei VRP, cosicché tale credito era opponibile all'AGS nel limite del massimale 13, e non in quello del massimale 4. Ha quindi fissato a 470 522 FF il credito del signor [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e, tenuto conto degli importi già pagati dall'AGS, ha stabilito a 380 840 FF l'importo di cui egli era tuttora creditore. 18 Il 13 marzo 1993 l'AGS, rappresentata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Pas-de-[OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello avverso tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Douai, affermando che nel caso del signor [OSCURATO:PERSONA] era applicabile il massimale 4 e non il massimale 13, e che, tenuto conto degli anticipi già versati, l'appellato non aveva più nulla a pretendere nei suoi confronti. 19 Il signor [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] d'appel di confermare la pronuncia del Conseil de prud'hommes di Tourcoing. In subordine, ha sostenuto l'incompatibilità dell'art. D 143-2 del code du travail francese con l'art. 4, n. 3, della direttiva, il quale, essendo preciso e incondizionato, avrebbe dovuto avere effetto diretto. Le questioni pregiudiziali 20 [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Douai ha confermato la decisione del Conseil de prud'hommes in ordine alla sussistenza e all'importo dei crediti spettanti al signor [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della liquidazione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, nutrendo dubbi sull'interpretazione della direttiva con riferimento ai limiti di garanzia previsti dal diritto nazionale, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l'art. 4 della direttiva 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, abbia portata generale e obbligatoria e debba quindi avere effetto diretto nell'ordinamento nazionale. 2) Se, in mancanza di comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], alle condizioni prescritte dall'art. 11 della direttiva 20 ottobre 1980, l'art. D 143-2 del code du travail (ai sensi del quale l'importo massimo della garanzia prevista all'art. L 143-11-8 del code du travail è fissato a tredici volte il massimale mensile preso in considerazione per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione contro la disoccupazione, qualora i crediti risultino da disposizioni di legge o di regolamento o dalle clausole di un contratto collettivo e siano sorti da un contratto di lavoro la cui data di stipulazione sia anteriore di almeno sei mesi alla decisione che dispone l'amministrazione controllata, mentre negli altri casi l'importo di tale garanzia è limitato a quattro volte il massimale sopra indicato) sia compatibile con tale direttiva». Sulla seconda questione 21 Con la sua seconda questione, che è opportuno esaminare per prima, il giudice nazionale domanda in sostanza se gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva ostino all'applicazione di disposizioni quali l'art. D 143-2 del code du travail francese, che fissa un massimale per la garanzia di pagamento dei crediti non pagati dei lavoratori subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato. 22 Occorre rilevare in proposito, preliminarmente, che nelle osservazioni presentate alla Corte il governo francese ha affermato che due relazioni, vertenti sull'adeguamento delle disposizioni nazionali alla direttiva, sono state trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1984 e nel 1986 per il tramite del segretariato generale del Comitato interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea, nonché della rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee. Tali documenti avrebbero specificato dettagliatamente i metodi di fissazione del massimale generale di garanzia degli stipendi previsto dal regime francese, facendo specifico riferimento alle disposizioni che limitano la garanzia da parte dell'AGS e precisando le modalità di fissazione dei relativi massimali. In particolare, la facoltà offerta agli Stati membri dall'art. 4 della direttiva sarebbe corrispondente a un meccanismo esistente in diritto francese fin dal 1976, cosicché le autorità francesi si sarebbero limitate a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le tabelle di equivalenza tra le disposizioni comunitarie e le disposizioni francesi. 23 Alla luce di quanto sopra, il governo francese invita la Corte a dichiarare che l'obbligo di comunicazione imposto dalla direttiva è stato pienamente assolto. 24 [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, sostiene che la legislazione francese è servita da esempio per l'elaborazione della direttiva, e che essa ha potuto prendere atto dei metodi di fissazione del massimale fin dal 1979, nella documentazione inviata al Consiglio dalla delegazione francese. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto di aver ricevuto dalla Repubblica francese le informazioni di cui all'art. 4, n. 3, della direttiva, pur non essendo stata effettuata, dopo l'adozione di quest'ultima, alcuna notificazione formale. 25 Si deve ricordare in proposito che, nell'ambito di un procedimento in forza dell'art. 177 del Trattato, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (v., in tal senso, sentenze 16 marzo 1978, causa 104/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 791, punto 4, e 15 novembre 1979, causa 36/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3439, punto 12). La Corte, quindi, può pronunciarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (sentenze 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2305, punto 16, e 20 marzo 1997, causa C-352/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1729, punto 11). 26 Inoltre, come la Corte ha dichiarato al punto 14 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], una modifica della sostanza delle questioni pregiudiziali sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall'art. 177 del Trattato nonché con il suo obbligo di dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio. 27 Alla luce di quanto sopra, spetta al giudice nazionale verificare se nuovi elementi presentati nel corso del procedimento dinanzi alla Corte siano utili, ovvero necessari, ai fini della decisione della causa principale. 28 Quanto alla soluzione da dare alla seconda questione, occorre ricordare anzitutto che l'art. 4, n. 3, secondo comma, della direttiva impone agli Stati membri i quali, così come li autorizza il comma precedente, abbiano fissato un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, l'obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato. 29 Tuttavia, non risulta dalla disposizione in oggetto che l'obbligo di comunicazione dia luogo a un procedimento di controllo comunitario dei metodi scelti dallo Stato membro, né che l'esercizio da parte degli Stati membri della facoltà di fissare il massimale sia subordinato all'accordo, espresso o tacito, della [OSCURATO:PERSONA]. 30 D'altro canto, né il testo né la finalità della disposizione in esame consentono di ritenere che l'inosservanza dell'obbligo di previa comunicazione imposto agli Stati membri determini di per sé l'illegittimità dei massimali così adottati (v., per una disposizione analoga, sentenza 13 luglio 1989, causa 380/87, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2491, punto 22). 31 Risulta pertanto che l'obiettivo dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4, n. 3, secondo comma, è soltanto quello di render noto alla [OSCURATO:PERSONA] se gli Stati membri si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma precedente e, eventualmente, in quale maniera. 32 Quanto all'art. 11, n. 2, della direttiva, che impone agli Stati membri di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano nel settore da essa disciplinato, appare chiaro che esso riguarda i rapporti tra gli Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA], e che non genera alcun diritto in capo ai singoli che possa essere leso in caso di violazione, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei metodi in base ai quali esso fissa il massimale di cui all'art. 4, n. 3. 33 La seconda questione dev'essere pertanto risolta nel senso che gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva non ostano all'applicazione di disposizioni quali l'art. D 143-2 del code du travail francese, che fissa un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato. Sulla prima questione 34 Con la sua prima questione, il giudice nazionale intende sapere se l'art. 4 della direttiva abbia portata generale e obbligatoria, cosicché i singoli possano avvalersene dinanzi al giudice nazionale. 35 Alla luce della soluzione fornita alla seconda questione, non occorre statuire sulla prima questione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 36 Le spese sostenute dal governo francese e dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Douai con sentenza 27 gennaio 1995, rettificata con sentenza 31 maggio 1995, dichiara: Gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano all'applicazione di disposizioni che fissano un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris