CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 agosto 1980
Cassazione n. 22758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/08/1980 [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/10/1989 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, in datg 25 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di riciclaggio in concorso. Rilevato che la prima doglianza contenuta nel ricorso presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, che contesta l'affermazione di penale responsabilità per il delitto loro ascritto, oltre a essere del tutto generica, risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come dall'istruttoria emergesse chiaramente la colpevolezza dei prevenuti per il delitto di riciclaggio c:onsumato (varie parti di un veicolo erano già state caricate su un furgone); Considerato che la seconda doglianza, inerente al trattamento sanzionatorio, che contesta un'omessa motivazione in ordine alla pena irrogata ai due imputati nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondata, avendo la Corte di appello, a pagina 3, da un lato valutato come congrua la pena irrogata in primo grado, peraltro fissata in misura minima, e dall'altro legittimamente negato le attenuanti generiche in assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle amnende. Così deciso