CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 gennaio 2024
Cassazione n. 03021/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10650/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata : [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 72, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Sciacca; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo , n. 1613 /20 21 , [OSCURATO:PERSONA] – Errore di fatto percettivo – Presupposti – Riunione ad altro ricorso contro la sentenza di merito oggetto di decisione depositata l’11 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 6 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 207 del 2015 ─ a conclusione di procedimento promosso con intimazione di sfratto per morosità dal Comune di Sciacca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] transitato a lla fase a cognizione piena ─ il Tribunale di Sciacca dichiarò risolto, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione di immobile ad uso diverso nel quale era subentrato il Friscia, condannando quest’ultimo a corrispondere all’ente locatore la somma di € 21.814,12, oltre interessi legali, a titolo di canoni scaduti e non pagati; la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1313 /20 17 , depositata il 13 settembre 2017, confermò tale decisione, rigettando il gravame interposto dal Friscia; avverso tale sentenz a [OSCURATO:PERSONA] (oltre a proporre, come si dirà, ricorso per cassazione)ha proposto (anche) ricors o per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., del quale l’adita Corte d’appello di Palermo ─ dopo aver disposto, con ordinanza in data 13/11/2018, ex art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., la sospensione del giudizio già pendente in Cassazione ─ ha dichiarato l’inammissibilità, con sentenza n. 1613/2021, depositata l’11 ottobre 2021, per la ritenuta natura non revocatoria dei vizi denunciati; avverso quest’ultima sentenza il Friscia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune di Sciacca è rimasto intimato; è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. con decret o de l qual e è stata datacomunicazione alle parti ( nel la stessa data essendo stata fissata anche, con separato decreto, la trattazione in adunanza camerale del ricorso per cassazione, iscritto al n. 9552 /2018 R.G., proposto avverso la sentenza d’appello n. 1313/2017); non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; ilricorrente ha depositato memori a; considerato che: secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass., Sez. U, n. 10933 del 7/11/1997, Rv. 509592; Cass., Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015, Rv. 635610; Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006, Rv. 592875; Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001, Rv. 545900; Sez. 1, n. 1085 del 26/01/2001, Rv. 543477; Sez. 2, n. 194 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 522160; Sez. L, n. 5850 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 516392); deve dunque essere disposta la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 9552/2018 R.G. ─ riguardante il ricorso per cassazione che, come detto, è stato proposto avverso la sentenza n. 1313/2017 della Corte d’appello di Palermo, oggetto anche dell’impugnazione per revocazione decisa dalla stessa Corte d’appello con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione ─ per essere, entrambi detti ricorsi per cassazione, unitamente trattati nell’odierna adunanza, nella quale è chiamato pure il detto ricorso; P.Q.M. La Corte dispone la riunione del presente procedimento, iscritto al n. 10650/2022R.G., a quello iscritto al n. 9552/2018 R.G.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza