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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17658/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 21 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 1° ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di cui ai capi A) (artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 1, cod. pen.) e B) (artt. 110, 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen.).

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria in luogo della fattispecie di tentato furto, è generico in quanto privo della necessaria specificità censoria, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente non si confronta.

In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato come la violenza esercitata dall'imputata successivamente alla sottrazione della merce risultava causalmente efficiente e finalisticamente diretta a "procurarsi l'impunità, precostituendo le condizioni per darsi alla fuga" (pag. 5 della pronuncia impugnata).

Ebbene, correttamente la Corte di merito ha ritenuto tali elementi integrativi della fattispecie di rapina impropria, escludendo la sussumibilità del fatto sotto fattispecie di tentato furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 21 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 1° ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di cui ai capi A) (artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 1, cod. pen.) e B) (artt. 110, 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen.). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria in luogo della fattispecie di tentato furto, è generico in quanto privo della necessaria specificità censoria, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente non si confronta. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato come la violenza esercitata dall'imputata successivamente alla sottrazione della merce risultava causalmente efficiente e finalisticamente diretta a "procurarsi l'impunità, precostituendo le condizioni per darsi alla fuga" (pag. 5 della pronuncia impugnata). Ebbene, correttamente la Corte di merito ha ritenuto tali elementi integrativi della fattispecie di rapina impropria, escludendo la sussumibilità del fatto sotto fattispecie di tentato furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 17658/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris