CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 20541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 990/2020depositata il 04/08/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22275/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 20541/2026Data pubblicazione 18/06/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA];uditi per i ricorrenti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensoridel controricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un edificio contiguo aquello di proprietà della convenuta, convenivano innanzi al [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare allademolizione della sopraelevazione della sua costruzione realizzata inviolazione dell'art. 907 c.c.Si costituiva la controparte chiedendo tra l’altro, in viariconvenzionale, la demolizione del parapetto del terrazzo realizzatodagli attori in violazione dell'art. 905 c.c., dal quale esercitavano unillegittimo diritto di veduta.Il Tribunale adìto, esaminata preliminarmente la domanda diriconvenzionale, accertava che gli attori avevano usucapito il diritto ditenere il parapetto lungo il perimetro del loro terrazzo dal qualeavevano esercitato, per il periodo necessario ai fini dell'usucapione, ildiritto di veduta sul fondo della convenuta; condannava pertantoquest'ultima, ex art. 907 c.c., ad allontanare la propria costruzione finoalla distanza di 3 mt in linea orizzontale dal parapetto, nonché di 3 mtal di sotto della soglia del medesimo.La pronuncia di prime cure veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d'Appello di Salerno che, in parziale accoglimento delgravame, per quanto ancora qui di interesse, dichiarava non avvenutal'usucapione del diritto di veduta esercitabile dal parapetto delfabbricato dagli attori Risi-Fraciello, sebbene nulla si potesse statuirein merito alla demolizione del parapetto non avendo l’appellantereiterato la domanda riconvenzionale sul punto; per l’effetto,Numero registro generale 22275/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 20541/2026Data pubblicazione 18/06/2026affermava la legittimità della sopraelevazione realizzatadall'appellante, in quanto l’art. 907 c.c. presuppone la sussistenza diun diritto di veduta diretta sul fondo del vicino, che nel caso di specienon risulta, invece, acquisito né per titolo né per usucapione.La suddetta sentenza viene impugnata per la cassazione da AnnaIl ricorso, affidato a sei motivi, è illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso principalee per l’inammissibilità, o comunque rigetto, del ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di contropartein merito all’assenza di legitimatio ad causam di [OSCURATO:PERSONA] il quale,osserva il controricorso (pag. 6, ultimi due righi), non avrebbe fornitoadeguata prova della sua qualità di erede dell’attore originario, PatrizioRisi.La questione è inammissibile per difetto di interesse, atteso chenella tutela della proprietà comune il comproprietario (nel caso dispecie, il coniuge dell’attore deceduto, [OSCURATO:PERSONA], anch’ella parteprocessuale sin dal primo grado del presente giudizio) può agire al finedi far valere l'osservanza delle distanze legali, senza che sia necessariointegrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari(Cass. Sez. 2, n. 1533 del 19/01/2023; Cass. Sez. 2, n. 31237 del03/11/2021; Sez. 6 - 2, n. 12325 del 23/06/2020, Rv. 658461 – 01;Cass. Sez. 2, n. 8949 del 15/04/2009, Rv. 607577 - 01).Tanto chiarito, si può ora procedere all’esame del ricorso, dandopriorità logica al secondo motivo sul primo.1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza; violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all'art.Numero registro generale 22275/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 20541/2026Data pubblicazione 18/06/2026360, comma 1, n. 4) c.p.c., perché la Corte territoriale, a pagina 17della sentenza, righi da 12 a 17, dichiarando che «ai fini della decisionerisulta decisiva la prova dell'esistenza di una grata in ferro sovrastanteil parapetto e agli atti abbiamo la richiesta di realizzazione della stessache risale al 1995», ha violato la norma denunciata che vieta di fondarela decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà maiofferte (art. 115 c.p.c.), e valutato una risultanza probatoria costituitada foto e progetto sulla scorta di valori diversi (art. 116 c.p.c.).Sostengono i ricorrenti che non risulta agli atti di causa alcuna«richiesta di realizzazione di grata in ferro sovrastante il parapettorisalente al 1995», né la Corte territoriale indica quale sia questodocumento assente delle carte processuali.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n.4) c.p.c., perché la Corte territoriale, nell'indicare che «tra i testiescussi vi è D’[OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato che il parapetto erasormontato da una grata in ferro realizzata nel 1995», è incorso nelc.d. “errore percettivo”, che dà luogo al “travisamento della prova”,accertamento che quella informazione probatoria utilizzata in sentenzaè contraddetta da uno specifico atto processuale» (Cass. n.13725/2020; Cass 25 maggio 2015, n. 10749, Cass. 11 gennaio 2020,n. 1163).Sostengono i ricorrenti che la prova testimoniale sia inconciliabilecon quella contenuta in atti, rappresentata dalla tavola di progettoallegata alla concessione edilizia in sanatoria del 22.05.1997, corredatada foto che presentano il parapetto senza alcuna grata in ferrosovrastante. Inoltre, la testimonianza considerata decisiva parla di un«muretto realizzato nel 1995» e non di «parapetto del terrazzoNumero registro generale 22275/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 20541/2026Data pubblicazione 18/06/2026realizzato nel 1995»: evidentemente, concludono i ricorrenti, si fariferimento ad un muretto posto al piano terra con sovrastante grata,come indicato anche da altri testimoni, non già al parapetto delterrazzo.Il secondo motivo è infondato.La Corte territoriale ha espresso il suo convincimento in ordine alladata di realizzazione della grata di ferro posizionata sul parapetto nel1995 utilizzando la deposizione della teste D’Aniello (v. sentenza p. 17,4° capoverso): non si tratta, come predicato in ricorso, di un errore dipercezione inteso come svista del giudice nella consultazione degli attidel processo, bensì di rilevanza decisoria attribuita ad un’informazioneprobatoria (sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024,Rv. 670391 – 01). Quella che propone il ricorso, dunque, altro non èse non la revisione della portata valutativa, non percettiva, sulla qualesi è formato il convincimento del giudice, come tale inammissibile.Il convincimento della Corte territoriale, peraltro, è stato rafforzatodall’esame di un documento presente in atti, ossia la richiesta direalizzazione del parapetto risalente al 1995 (v. sentenza pag. 17, 3°capoverso).Si è in presenza, dunque, di una seconda ratio utilizzata dal giudiceper convalidare la tesi dell’esistenza del parapetto nel tempo intercorsotra il 1980 e il 1995 e, quindi, dell’esclusione della prospectio ai finidell’usucapione della veduta a vantaggio della proprietà Risi-Fraciello.Tanto determina l’inammissibilità del primo motivo del ricorso,gravame – la prima doglianza, relativa all’inesistenza in atti dellarichiesta di realizzazione del parapetto, difetta di interesse. Si riporta,sul punto, il consolidato principio espresso da questa Corte, a mentedel quale «qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diNumero registro generale 22275/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 20541/2026Data pubblicazione 18/06/2026ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili,per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altreragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto questeultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenutadefinitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (v. daultimo: Cass. Sez. 3, n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 – 01; Cass.Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 – 01, in motiv. pagg. 3e 4; Cass. Sez. 5, n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 - 01).3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 900 e 901c.c., con riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., per avere laCorte territoriale escluso la veduta dei coniugi Risi e Fracielloassumendo, sic et simpliciter, che l'esistenza della grata in ferro,quanto meno nel 1995, escludesse la prospectio e, quindi, la veduta. Agiudizio dei ricorrenti, la Corte territoriale ha violato i principi espressida questa Corte in tema di vedute, deducendo la natura di luce e nondi veduta per la sola esistenza di una grata, senza interrogarsi, némotivare, circa la possibilità effettiva di affaccio nonostante la grata, esenza verificare se in concreto, nel caso di specie, l’affaccio fossepossibile.Il motivo merita accoglimento.L’orientamento costante di questa Corte è nel senso di ritenerenecessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello dellaprospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non soloconsentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi,vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente elateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobilee globale, senza ricorrere all'impiego di mezzi artificiali (Cass. Sez. U,Numero registro generale 22275/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 20541/2026Data pubblicazione 18/06/2026n. 10615 del 28/11/1996; conf. Sez. 2, n. 1904 del 23/02/1998; Sez.2, n. 2961 del 20/03/1998; Sez. 2, n. 2971 del 20/03/1998; Sez. 2, n.1409 del 19/02/1999, Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 19/03/1999, Sez.2, Sentenza n. 15371 del 01/12/2000, Sez. 2, Sentenza n. 480 del17/01/2002, Sez. 2, Sentenza n. 14693 del 16/10/2002, Sez. 2,Sentenza n. 22844 del 25/10/2006, Sez. 2, Sentenza n. 8009 del21/05/2012 e Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 346 del 10/01/2017; Sez. 2,Ordinanza n. 11319 del 10.05.2018).Ora, un'apertura munita di grata può essere considerata veduta,anziché luce, se permette di affacciarsi e di guardare, oltreché di fronte,anche obliquamente o lateralmente, come nel caso in cui abbia magliecosì larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione ovvero nonsia aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tantoda consentire di sporgere il capo oltre tale muro (Cass. Sez. 2, n. 3043del 10/02/2020, Rv. 657095 – 01; Sez. 2, n. 18910 del 05/11/2012,Rv. 624113 – 01; Sez. 2, n. 7745 del 20/07/1999; conf. Sez. 2,Sentenza n. 6034 del 11/05/2000 e Sez. 2, Sentenza n. 480 del17/01/2002, in un caso in cui, in relazione all'ampiezza delle magliedella inferriata, poteva essere in concreto stabilita la possibilità diaffaccio con la possibilità di protendere il capo).Nel caso che ci occupa, la Corte salernitana, dopo aver ritenutodecisiva l’esistenza, dimostrata grazie alla richiesta di realizzazione edalla dichiarazione di una teste, della grata apposta sul parapetto di cuisi discute «quanto meno nel 1995», ha escluso la prospectio senza peròsvolgere nessun accertamento in fatto sull’altezza del parapetto e dellasovrastante ringhiera, e sulle caratteristiche della stessa.Pertanto, la pronuncia merita di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio procedere a tali verifiche.Numero registro generale 22275/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 20541/2026Data pubblicazione 18/06/20264. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 1065, 1067,1075 e 1158 c.c., con riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c.Osservano i ricorrenti che se la grata è applicata ad una veduta, giàaperta precedentemente, solo per ragioni di sicurezza e poi vienerimossa, si è in presenza di una veduta. Tanto più che nel caso di speciela stessa Corte d'Appello ha rilevato che, dagli atti progettuali e anchedalle deposizioni, emerge che il parapetto è stato realizzato nel 1980.Avendo il Collegio accolto il terzo motivo, il quarto si dichiaraassorbito.5. Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 324 e 346c.p.c. e dell'art 905 c.c., con riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3)c.p.c. Sostengono i ricorrenti che la legittimità della veduta esercitatadai coniugi Risi-Fraciello doveva considerarsi coperta da giudicato enon avrebbe dovuto il secondo giudice rigettare l’istanza degli attori,grado non era stata da quest’ultima riproposta nell'atto di appello.Il quinto motivo è infondato.Con la domanda riconvenzionale la convenuta aveva chiesto, oltreall’accertamento dell’illegittimità della veduta, la demolizione delparapetto. Poiché in appello era stata devoluta proprio la questionedella sussistenza dei requisiti della veduta (sul presupposto dellamancanza di prospectio per la presenza di una inferriata: cfr. sentenzapag. 8), è evidente che il giudicato interno era riferibile solo allacontrapposta domanda riconvenzionale di rimozione del parapettoavanzata dalla convenuta per violazione della distanza legale di cuiall’art. 905 c.c.: richiesta rinunciata in quanto non reiterata in appello.6. Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 900, 901 e907 c.c., degli artt. 1031 e 1061 c.c., dell'art. 1058 c.c., con riferimentoall'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione dell'art. 360, comma 1,Numero registro generale 22275/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 20541/2026Data pubblicazione 18/06/2026n. 3) c.p.c. per omesso esame di fatti e documenti decisivi per ilgiudizio. Violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., perché la Cortenon ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti,cioè ha giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma,contraddicendola implicitamente, decidendo sulla base di prove nonintrodotte dalle parti.I ricorrenti ripropongono i contenuti delle prove testimoniali esostengono l'esistenza di prove documentali, il cui esame è statoemesso dalla Corte territoriale, che dimostrano la risalenza del terrazzocon parapetto all'anno 1980. Pertanto, conclude il ricorso, alla datadella domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, eraabbondantemente trascorso il periodo di 20 anni prescritto dall'art.1158 c.c.Avendo il Collegio accolto il terzo motivo del ricorso, il sesto sidichiara assorbito.7. In definitiva, il Collegio accoglie il terzo motivo del ricorso,dichiara inammissibile il primo, rigetta il secondo e il quinto, dichiaraassorbiti i restanti.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti. Lacausa è rinviata alla medesima Corte d’Appello in diversacomposizione, la quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso,dichiara inammissibile il primo, rigetta il secondo e il quinto, assorbiti irestanti;la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti;Numero registro generale 22275/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 20541/2026Data pubblicazione 18/06/2026la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Salerno in diversacomposizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCristina [OSCURATO:PERSONA]