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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 31588/2026

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bunale di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, a seguito dipresentazione dell’imputato per il giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. ha applicato allo stesso, per i reati ascrittigli ai capi a (derubricato inquello di cui all’art. 624 cod. pen., come da modifica del pubblico ministeroall’udienza di presentazione), b) e c), la pena di mesi 7 di reclusione ed euro 140di multa .2.

Ha proposto ricorso l’imputato, per tramite del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Merlicco, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione dell'art. 450,comma 5, cod. proc. pen. e dell'art. 558 comma 1 cod. proc. pen.

Lamenta che:a) il decreto di presentazione dell’imputato per il giudizio direttissimo, che, emessoin data 16.1.2026, pure indicava l’udienza in pari data alle ore 11:00, era statonotificato dall’Ufficio del pubblico ministero al difensore di fiducia, nominato all’attodell’arresto, soltanto alle ore 12:40 di quel 16.1.2026; b) si apprezzava laviolazione dell’art. 450 cod. proc. pen. che impone la immediata notifica aldifensore, con conseguente tardività della stessa.3.

Il PG si è riportato alla requisitoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Dagli atti, cui il Collegio ha accesso attesa la natura processualedell'eccezione sollevata con il ricorso, emerge che [OSCURATO:PERSONA], arrestato indata 15 gennaio 2026, nominava di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

L’udienza peril giudizio direttissimo era fissata dinanzi al Tribunale di Bari per il giorno 16gennaio 2026 alle ore 11:00.

Il relativo avviso era, peraltro, emesso dal pubblicoministero alle ore 12:08 e veniva notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] alle ore 12:40.L’udienza si avviava alle ore 14:45.

Non comparso il predetto difensore di fiducia,il giudice nominava un sostituto d’ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. e,dopo avere proceduto all’interrogatorio dell’imputato, disponeva la convalidadell’arresto senza applicazione di misure cautelari.Dopo che il giudice aveva dato gli avvisi di rito per il giudizio direttissimo, perquanto di interesse, l’imputato personalmente avanzava la richiesta di applicazionedella pena, con assenso del P.M.

In accoglimento dell’istanza così concordata, ilGiudice emetteva la sentenza impugnata.2.

Con l’unico motivo proposto la difesa si duole della tardiva notificadell’avviso di presentazione per il giudizio direttissimo.Il ricorso è infondato.2.1.

Ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

«Il pubblico ministeroe l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo permotivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazionetra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto eall’illegalità della pena o della misura di sicurezza».Su tale base è stato allora affermato che «(l)'applicazione concordata della penapostula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essaprestato» (Sez. 3, Sentenza n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 - 01)2.2.

Nel caso di specie non si ravvisa e non è dedotta alcuna eccezione cheabbia ad oggetto la richiesta di patteggiamento in sé ovvero il consenso prestato.Al riguardo, il ricorso contiene esclusivamente una generica prospettazioneincidentale in ordine al fatto che “l'imputato - che poco comprende la linguaitaliana - ha dovuto affidarsi ad un difensore che non era il suo fiduciario”.Deduzione che, mentre non investe direttamente i temi sopra circoscritti, simostra, comunque, in sé infondata a fronte del rilievo che l’imputato non ha avutonecessità di assistenza linguistica, in modo coerente alla competenza linguistica3.

Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, a seguito dipresentazione dell’imputato per il giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. ha applicato allo stesso, per i reati ascrittigli ai capi a (derubricato inquello di cui all’art. 624 cod. pen., come da modifica del pubblico ministeroall’udienza di presentazione), b) e c), la pena di mesi 7 di reclusione ed euro 140di multa .2. Ha proposto ricorso l’imputato, per tramite del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Merlicco, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione dell'art. 450,comma 5, cod. proc. pen. e dell'art. 558 comma 1 cod. proc. pen. Lamenta che:a) il decreto di presentazione dell’imputato per il giudizio direttissimo, che, emessoin data 16.1.2026, pure indicava l’udienza in pari data alle ore 11:00, era statonotificato dall’Ufficio del pubblico ministero al difensore di fiducia, nominato all’attodell’arresto, soltanto alle ore 12:40 di quel 16.1.2026; b) si apprezzava laviolazione dell’art. 450 cod. proc. pen. che impone la immediata notifica aldifensore, con conseguente tardività della stessa.3. Il PG si è riportato alla requisitoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Dagli atti, cui il Collegio ha accesso attesa la natura processualedell'eccezione sollevata con il ricorso, emerge che [OSCURATO:PERSONA], arrestato indata 15 gennaio 2026, nominava di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’udienza peril giudizio direttissimo era fissata dinanzi al Tribunale di Bari per il giorno 16gennaio 2026 alle ore 11:00. Il relativo avviso era, peraltro, emesso dal pubblicoministero alle ore 12:08 e veniva notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] alle ore 12:40.L’udienza si avviava alle ore 14:45. Non comparso il predetto difensore di fiducia,il giudice nominava un sostituto d’ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. e,dopo avere proceduto all’interrogatorio dell’imputato, disponeva la convalidadell’arresto senza applicazione di misure cautelari.Dopo che il giudice aveva dato gli avvisi di rito per il giudizio direttissimo, perquanto di interesse, l’imputato personalmente avanzava la richiesta di applicazionedella pena, con assenso del P.M. In accoglimento dell’istanza così concordata, ilGiudice emetteva la sentenza impugnata.2. Con l’unico motivo proposto la difesa si duole della tardiva notificadell’avviso di presentazione per il giudizio direttissimo.Il ricorso è infondato.2.1. Ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. «Il pubblico ministeroe l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo permotivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazionetra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto eall’illegalità della pena o della misura di sicurezza».Su tale base è stato allora affermato che «(l)'applicazione concordata della penapostula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essaprestato» (Sez. 3, Sentenza n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 - 01)2.2. Nel caso di specie non si ravvisa e non è dedotta alcuna eccezione cheabbia ad oggetto la richiesta di patteggiamento in sé ovvero il consenso prestato.Al riguardo, il ricorso contiene esclusivamente una generica prospettazioneincidentale in ordine al fatto che “l'imputato - che poco comprende la linguaitaliana - ha dovuto affidarsi ad un difensore che non era il suo fiduciario”.Deduzione che, mentre non investe direttamente i temi sopra circoscritti, simostra, comunque, in sé infondata a fronte del rilievo che l’imputato non ha avutonecessità di assistenza linguistica, in modo coerente alla competenza linguistica3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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