CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6696-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI, 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4656/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 9.7.2019; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6696/2020 Numero sezionale 2793/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 11234/2022Data pubblicazione 06/04/2022 partecipata del 10.3.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che: i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la LEM-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: LEM) sostenendo l’illegittimità della deliberazione di azzeramento del capitale sociale e di contestuale aumento dello stesso fino all’importo di € 500.000,00, assunta il 29.7.2014, sia perché adottata con abuso di potere del socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., interessato solo a escludere i soci di minoranza, in situazione di inoperatività della società e in difetto di elementi per ritenere prossimo l’inizio di attività, sia perché fondata su perdite non veritiere; con sentenza del 31.3.2017 il Tribunale di Roma, in contraddittorio con LEM, ha ritenuto l’impugnativa tempestiva ma l’ha rigettata nel merito, con aggravio di spese; con sentenza del 9.7.2019 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], in contumacia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con aggravio delle spese del grado; avverso la predetta sentenza del 9.7.2019, non notificata, con atto notificato il 9.2.2020 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo due motivi; ha resistito con controricorso notificato il 26.2.2020 la LEM, chiedendone l’improcedibilità perché effettuata a mezzo posta elettronica certificata con messaggio contenente i files PDF di ricorso, procura e relazione di notifica F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6696/2020 non sottoscritti digitalmente dal difensore, e in subordine l’inammissibilità o Numero sezionale 2793/2022Numero di raccolta generale 11234/2022 il rigetto; Data pubblicazione 06/04/2022 è stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; la controricorrente ha depositato memoria; ritenuto che: l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso perché la notificazione del ricorso è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata con messaggio contenente i files PDF di ricorso, procura e relazione di notifica non sottoscritti digitalmente dal difensore, è infondata; secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell’attestazione di conformità all’originale, non richiede la firma digitale dei difensori, perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m". (Sez. 2, n. 23951 del 29.10.2020, Rv. 659394 - 01); con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2482 quater cod. civ. in relazione anche all’art.2481 cod. civ. il motivo appare manifestamente infondato perché l’art.2482 quater cod. civ. non vieta affatto l’aumento di capitale, contestuale all’operazione di riduzione del capitale per perdite, purché sia consentito ai soci il mantenimento della quota di partecipazione; secondo la giurisprudenza di questa Corte, è valida la delibera, che a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, decida l’azzeramento ed il contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo, del capitale sociale, mediante la sottoscrizione immediata e per intero del socio F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6696/2020 presente, purché sia consentito, ai soci assenti o impossibilitati alla Numero sezionale 2793/2022Numero di raccolta generale 11234/2022 sottoscrizione immediata, l’esercizio del diritto di opzione nel termine di Data pubblicazione 06/04/2022 trenta giorni stabilito nell’art. 2441, secondo comma, cod. civ. previgente per l’acquisto delle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell’originario sottoscrittore, dal momento che l’esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove pro quota e retroattivamente gli effetti dell’originaria sottoscrizione (Sez. 1, n. 15614 del 12.7.2007, Rv. 600416 - 01); la tesi del ricorrente, sviluppata a pagina 8 del ricorso, secondo la quale l’aumento di capitale non sarebbe consentito se deliberato dal solo socio di maggioranza, anche quando sia stato rispettato il diritto di opzione del socio di minoranza, è priva di alcun fondamento normativo, peraltro neppur indicato; il richiamo effettuato dal ricorrente all’art. 2481 cod. civ., per sostenere che l’aumento di capitale sarebbe permesso solo se espressamente previsto dall’atto costitutivo, appare del tutto inconferente perché la predetta disposizione concerne solo la facoltà di aumento del capitale attribuita statutariamente agli amministratori, mentre nella specie, pacificamente secondo la sentenza impugnata (pag.2) e il ricorso (pag.2), la modificazione dell’atto costitutivo e l’aumento di capitale sono stati deliberati dall’assemblea dei soci; con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2909 cod. civ., 91 e 345 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e violazione dell’art.2697 cod. civ., poiché il ricorrente fin dal giudizio di primo grado aveva dedotto che non ricorrevano i presupposti per l’aumento di capitale, sia perché alcune poste di bilancio non potevano considerarsi perdite o debiti societari, sia per l’inattività della società; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6696/2020 Numero sezionale 2793/2022 quanto alle prove documentali prodotte solo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero di raccolta generale 11234/2022Data pubblicazione 06/04/2022, ritenute inammissibili dalla Corte territoriale, la censura non appare pertinente e specifica, sia perché il ricorrente non confuta l’affermazione della Corte di appello che gli ha addebitato il difetto di prova della precedente indisponibilità della documentazione, se non altro con riferimento al momento dell’introduzione del giudizio di appello, sia, e soprattutto, perché la Corte territoriale ha comunque motivato sulla ravvisata ininfluenza probatoria di tali documenti; quanto al tema dell’abuso di maggioranza, al cui proposito la Corte di appello ha ritenuto generiche le contestazioni sollevate dall’attuale ricorrente e ha dato atto del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte sua, il ricorrente si limita a critiche del tutto generiche e riversate nel merito; anche quanto alla contestazione delle perdite registrate a bilancio e fondanti la necessità della ricostituzione del capitale sociale, il ricorrente si limita ad esternare un dissenso riversato nel merito rispetto alla valutazione motivata della Corte di appello circa l’effettività dei finanziamenti erogati «per anticipazioni finanziarie» da parte di [OSCURATO:PERSONA], confermati dal Presidente del Consiglio di amministrazione della LEM e documentate da tracce bancarie dei relativi bonifici; quanto all’inesistenza degli accordi fra LEM e il socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA], perché quest’ultimo si occupasse delle pratiche per il riattamento e la registrazione di giostre e attrezzature, il ricorrente sostiene di aver contestato tali circostanze solo con la propria comparsa di replica a conclusionale (ricorso pag.10), e quindi evidentemente tardivamente; infine, il ricorrente esprime il proprio dissenso nel merito dalla valutazione della Corte di appello circa il contenuto della decisione n.20899/2015 del Tribunale di Roma (relativa al precedente tentativo di aumento del capitale F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6696/2020 sociale), peraltro, a quanto è dato comprendere dalla sentenza impugnata, Numero sezionale 2793/2022Numero di raccolta generale 11234/2022 limitata alla delibazione della soccombenza virtuale; Data pubblicazione 06/04/2022 in ogni caso tale dissenso è prospettato in modo non autosufficiente e perciò solo inammissibile, visto che il ricorrente non dà conto né del contenuto della sentenza, né della delibera impugnata, e tantomeno della localizzazione dei documenti invocati negli atti di causa; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo; non sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex art.96, comma 3, cod. proc. civ. per lite temeraria, che non può essere ravvisata nella sola proposizione di un ricorso inammissibile o manifestamente infondato; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 4.000,00 per compensi, € 100,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A