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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 30 maggio 2024

Corte di giustizia UE n. 2015/2024

ECLI:EU:C:2024:441
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0110_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] de Bilbao / Commissione (causa C-110/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore portuale – Regime di esenzione dall’imposta sulle società attuato dalla Spagna a favore dei porti nella provincia di Biscaglia – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Aiuto esistente – Beneficio – Onere della prova – Opportune misure»

1. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Motivi dedotti contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 47-57)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità – Regime di aiuti che di fatto avvantaggia una sola entità – Irrilevanza [Artt. 107 e 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, d)] (v. punti 69-71)

3. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (Art. 256, § 1, TFUE) (v. punto 83) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] de Bilbao si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 173 del 15.05.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0110_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] de Bilbao / Commissione (causa C-110/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore portuale – Regime di esenzione dall’imposta sulle società attuato dalla Spagna a favore dei porti nella provincia di Biscaglia – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Aiuto esistente – Beneficio – Onere della prova – Opportune misure» 1. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Motivi dedotti contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 47-57) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità – Regime di aiuti che di fatto avvantaggia una sola entità – Irrilevanza [Artt. 107 e 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, d)] (v. punti 69-71) 3. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (Art. 256, § 1, TFUE) (v. punto 83) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] de Bilbao si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 173 del 15.05.2023 .
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