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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 05671/2026

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ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2-[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25/06/2025 a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, su concorde richiesta delle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen., la pena veniva rideterminata, previa concessione ad entrambe le imputate delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, in mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa per ciascuna, con conferma nel resto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiduciadi entrambe le imputate che, con distinti atti di identico tenore, ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale con riferimento al disposto di cui all’art.129 cod. proc. pen. 3.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per indeducibilità della descritta censura.

Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 –01).

In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 –01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 –01).

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità deiricorsi segue per legge la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali edal versamento, ciascuna, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura deimotivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro

3.000. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2-[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25/06/2025 a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, su concorde richiesta delle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen., la pena veniva rideterminata, previa concessione ad entrambe le imputate delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, in mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa per ciascuna, con conferma nel resto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiduciadi entrambe le imputate che, con distinti atti di identico tenore, ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale con riferimento al disposto di cui all’art.129 cod. proc. pen. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per indeducibilità della descritta censura. Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 –01). In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 –01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 –01). Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato. 4. All'inammissibilità deiricorsi segue per legge la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali edal versamento, ciascuna, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura deimotivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/12