Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20978/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima espansione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a proporre nuovamente una censura già devoluta all'esame della Corte di appello e disattesa con motivazione congrua e conforme a diritto (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità); Rilevato, infatti, che la Corte di appello ha ritenuto non illogicamente di negare l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del pericolo cagionato agli operanti e agli utenti della strada dalla fuga in auto del ricorrente, posta essere per sottrarsi alle forze di polizia, e alla capacità a delinquere manifestata dall'imputato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la mancanza della motivazione, è inammissibile per aspecificità in quanto si risolve nella enunciazione di astratti principi di diritto non riferiti alla motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. P.Q.MMarzia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima espansione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a proporre nuovamente una censura già devoluta all'esame della Corte di appello e disattesa con motivazione congrua e conforme a diritto (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità); Rilevato, infatti, che la Corte di appello ha ritenuto non illogicamente di negare l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del pericolo cagionato agli operanti e agli utenti della strada dalla fuga in auto del ricorrente, posta essere per sottrarsi alle forze di polizia, e alla capacità a delinquere manifestata dall'imputato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la mancanza della motivazione, è inammissibile per aspecificità in quanto si risolve nella enunciazione di astratti principi di diritto non riferiti alla motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. P.Q.MMarzia
Sentenza Cassazione n. 20978/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris